Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9821 del 19/04/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 19/04/2017, (ud. 22/03/2017, dep.19/04/2017),  n. 9821

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25903/2012 R.G. proposto da:

D.M.G., rappresentata e difesa dall’Avv. Guido Galdi,

con domicilio eletto presso di lui, in Roma, Via Suvereto n. 301,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 355/04/11, depositata il 27 settembre 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2017

dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Letta la memoria depositata dal Sostituto Procuratore generale

Tommaso Basile, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso,

Letta la memoria depositata dall’Avv. Guido Galdi.

Fatto

PREMESSO

che:

– la contribuente D.M.G. ricorre avverso la decisione emessa dalla CTR del Lazio in epigrafe, che ha ritenuto corretta la qualificazione dell’abitazione come di lusso, con il derivante regime impositivo, assumendo:

a) omessa motivazione riguardo la violazione della L. n. 596 del 1992, artt. 23 e 32 violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver tenuto conto, ai fini della decisione, della documentazione (e, in ispecie, della visura catastale) depositata dall’Agenzia delle entrate pur costituitasi tardivamente;

b) omessa motivazione sulla violazione dell’art. 112 c.p.c. Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la CTR omesso di statuire sulle censure proposte ai punti 1) e 2) del ricorso introduttivo della contribuente;

c) omessa motivazione sulla errata indicazione della legge di riferimento all’interno del corpo dell’atto. Impossibilità per il contribuente di comprendere il fondamento della richiesta. Violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3. Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

d) omessa motivazione sulla mancata indicazione dell’inizio del procedimento di accertamento della superficie dell’immobile compravenduto. Mancanza di un requisito necessario. Violazione della L. n. 241 del 1990, art. 2, comma 4 e della L. n. 212 del 2000, art. 7. Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

e) contraddittoria motivazione sulla contestazione delle somma dovute. Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per aver fondato la decisione sul solo documento proveniente dal catasto.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo è inammissibile traducendosi la doglianza in un error in procedendo, da censurare ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e non per vizio di motivazione;

– il secondo motivo è inammissibile vuoi perchè – come per il primo motivo – il lamentato vizio va censurato ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e non per vizio di motivazione, vuoi perchè la censura difetta di autosufficienza, non essendo state riprodotte le censure di primo grado di cui si lamenta l’omessa pronuncia, nè il motivo di appello che le ha riproposte davanti la CTR;

– il terzo ed il quarto motivo sono inammissibili per una pluralità di profili, traducendosi le censure in una contestazione dell’avviso di accertamento e non della sentenza della CTR e, inoltre, difettando di autosufficienza attesa la mancata riproduzione del documento (e, in ispecie, dell’avviso di accertamento) necessario per l’esame da parte della Suprema Corte dell’asserito vizio;

– pure il quinto motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza non avendo riprodotto il documento da cui la parte trae il dato asseritamente non considerato dalla CTR, risolvendosi, in ogni caso, in una inammissibile contestazione di fatto sulle scelte congruamente operate dal giudice d’appello sulle prove ritenute rilevanti e sufficienti (in particolare, sull’accertamento UTE, in sè non oggetto di alcuna contestazione) senza che vi fosse la necessità di una CTU, e restando del tutto carente sulla dedotta asserita contraddittorietà della motivazione;

– in ordine, infine, allo ius superveniens di cui al D.Lgs. n. 175 del 2014, dedotto con la memoria tardivamente depositata, la nuova disciplina non si applica, quanto alla debenza del tributo, agli atti negoziali anteriori al 1 gennaio 2014, data di sua entrata in vigore (Cass. n. n. 13235 del 2016, Rv. 640156);

– che, pertanto, i motivi del ricorso vanno dichiarati inammissibili, con condanna alle spese, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibili i motivi del ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in complessive Euro 5.000,00, accessori di legge e spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2017

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