Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9820 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. I, 26/05/2020, (ud. 05/02/2020, dep. 26/05/2020), n.9820

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria C. – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3025/2019 R.G. proposto da:

W.E., rappresentato e difeso dall’Avv. Edy Guerrini, con

domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della

Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO e COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA – SEZIONE

DI FORLI’-CESENA;

– intimati –

avverso il decreto del Tribunale di Bologna depositato l’11 dicembre

2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 febbraio

2020 dal Consigliere Guido Mercolino.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto dell’11 dicembre 2018, il Tribunale di Bologna ha rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposta da W.E., cittadino della Nigeria.

Premesso che, nel colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, il ricorrente aveva riferito di essersi allontanato dal suo Paese di origine per il timore di essere arrestato dalla polizia, a causa del suo coinvolgimento in un episodio criminoso svoltosi in occasione delle consultazioni elettorali, nonchè per sottrarsi al rischio di essere ucciso da persone che avevano assassinato suo nonno, il Tribunale ha escluso la credibilità delle predette dichiarazioni, reputandole vaghe, generiche e prive di dettagli idonei a dare concretezza alla vicenda narrata, nonchè caratterizzate da profili di incoerenza ed implausibilità. Rilevato che il ricorrente aveva ricostruito in maniera estremamente generica l’episodio, consistente nel furto di urne elettorali seguito da una sparatoria con le forze di polizia, ha evidenziato anche l’inattendibilità dell’articolo pubblicato in proposito su un quotidiano prodotto in giudizio, osservando che lo stesso, oltre a non indicare nè il nome del giornalista nè il luogo, risultava estremamente confuso e pieno di errori grammaticali e sintattici, e quindi tale da giustificare la convinzione che si trattasse di un articolo pubblicato a pagamento, conformemente ad una prassi diffusa tra i giornalisti nigeriani e documentata da autorevoli fonti d’informazione. Ha aggiunto che i fatti narrati dal ricorrente, oltre a non corrispondere per intero a quelli riferiti nell’articolo, presentavano incongruenze sotto il profilo della collocazione temporale e risultavano comunque incompatibili con il tempo trascorso prima dell’allontanamento del ricorrente dal Paese di origine, mentre l’immediata presentazione della domanda di protezione non rispondeva ad un’autonoma scelta personale, ma all’osservanza della procedura prescritta dal Regolamento UE n. 604/13 del 26 giugno 2013.

Precisato inoltre che l’inattendibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente escludeva l’operatività del dovere di cooperazione nell’acquisizione d’informazioni riguardanti la situazione del Paese di origine, il Tribunale ha ritenuto quindi non configurabili le fattispecie di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b) rilevando che il ricorrente non aveva adombrato neppure un rischio di persecuzione riconducibile ai motivi previsti dall’art. 8 del medesimo decreto, ed escludendo altresì il rischio di un danno grave derivante da una situazione di violenza generalizzata, ai sensi dell’art. 14 cit., lett. c) sulla base d’informazioni desunte da fonti accreditate ed aggiornate, dalle quali risultava che l’area critica della Nigeria non si estendeva alla regione di provenienza del ricorrente. Ha ritenuto infine insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, non essendo configurabile una condizione seria e grave di vulnerabilità e non potendosi considerare sufficienti ad impedire il rimpatrio lo svolgimento di attività di volontariato e la frequentazione di un corso di formazione lavorativa da parte del ricorrente.

2. Avverso il predetto decreto il W. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi. Gl’intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente censura il decreto impugnato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver omesso di pronunciare in ordine alla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, da lui proposta in via principale con il ricorso introduttivo del giudizio.

1.1. Il motivo è infondato.

Il Tribunale non ha affatto omesso di esaminare la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, in quanto, come riconosce lo stesso ricorrente, pur non avendo adottato un’espressa statuizione al riguardo, ha rilevato che il ricorrente non aveva adombrato alcun profilo attinente al rischio di persecuzione per uno dei motivi contemplati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8 in tal modo lasciando chiaramente intendere che la predetta domanda, riportata nelle conclusioni del ricorso introduttivo, doveva considerarsi infondata, per difetto di riconducibilità dei fatti allegati ad una delle fattispecie che giustificano il riconoscimento del predetto status. E’ noto d’altronde che, ai fini della configurabilità del vizio di omessa pronuncia, non è sufficiente la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessaria la totale omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, la quale non ricorre allorquando la decisione adottata comporti l’implicito rigetto della pretesa azionata dalla parte, non esaminata specificamente, ma chiaramente incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (cfr. Cass., Sez. II, 13/08/2018, n. 20718; Cass., Sez. V, 6/12/2017, n. 29191; Cass., Sez. I, 13/10/2017, n. 24155).

2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, nonchè il vizio di motivazione, censurando il decreto impugnato per aver ritenuto inattendibili le dichiarazioni da lui rese a sostegno della domanda, senza tener conto della coerenza e plausibilità delle stesse e del suo sforzo di circostanziare la domanda mediante notizie apprese de relato da sua moglie o da parenti ed amici, nonchè mediante la produzione dell’articolo giornalistico. Premesso che la norma richiamata non esige dichiarazioni dettagliate, afferma di aver risposto a tutte le domande postegli da parte della Commissione territoriale e del Giudice istruttore, i quali, ove avessero ritenuto necessari ulteriori dettagli, avrebbero dovuto chiederglieli nel corso del colloquio o in udienza. Sostiene che, nel ritenere inattendibile l’articolo di giornale, il decreto impugnato non ha considerato che l’art. 3, comma 5, cit. non richiede l’attendibilità, ma solo la pertinenza degli elementi addotti a sostegno delle dichiarazioni, aggiungendo che in altra parte del provvedimento lo stesso Tribunale ha posto a fondamento della decisione il contenuto dell’articolo. Afferma infine che, nell’escludere la plausibilità dei fatti narrati, il decreto impugnato non ha considerato che egli si era limitato a riportare quanto riferitogli da altre persone, mentre, nel porre in risalto il carattere non spontaneo della domanda di protezione, il Tribunale ha fatto riferimento ad un requisito non prescritto dalla legge.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Il controllo di attendibilità delle dichiarazioni rese a sostegno della domanda di riconoscimento della protezione internazionale, espressamente prescritto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, per l’ipotesi in cui taluni elementi o aspetti delle stesse non siano suffragati da prove, postula infatti una verifica della coerenza interna ed esterna delle predette dichiarazioni, ovverosia della congruenza intrinseca del racconto e della sua concordanza con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone, nonchè della plausibilità della vicenda narrata, che deve risultare attendibile e convincente sul piano razionale (cfr. Cass., Sez. I, 7/08/2019, n. 21142; Cass., Sez. VI, 31/07/2019, n. 20580). E’ proprio ai fini di tale verifica che la lettera a) della norma in esame impone al richiedente di compiere ogni sforzo per circostanziare la domanda, cioè per arricchire di dettagli la vicenda personale narrata, la cui veridicità in tanto può essere riconosciuta in via presuntiva, in mancanza di una prova diretta, in quanto, come previsto dalla lett. c), le circostanze riferite non si pongano in contrasto tra loro e con il contesto generale in cui la vicenda stessa si colloca, quale emerge dalle informazioni di cui si dispone. E’ poi evidente che, per poter costituire il fondamento di valide presunzioni, gli elementi forniti dal richiedente ai sensi della lett. b) devono non solo essere pertinenti ai fatti narrati, risultando altrimenti irrilevanti, ma anche dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti in via generale dall’art. 2729 c.c., i quali ne postulano innanzitutto l’affidabilità; non a caso dell’art. 3, il comma 3, lett. b), nel prevedere che l’esame della domanda dev’essere effettuato, tra l’altro, in base alla documentazione prodotta dal ricorrente, non si limita a richiedere che la stessa sia pertinente, ma esige che sia sottoposta a valutazione, così come le dichiarazioni rese dal richiedente. Non merita pertanto censura il decreto impugnato, nella parte in cui, ai fini dell’esclusione della credibilità della vicenda personale narrata dal ricorrente, non si è limitato a prendere atto dei dettagli da lui riferiti e dell’articolo di giornale da lui prodotto, ma li ha sottoposti a valutazione e li ha messi in correlazione tra loro, rilevando le incongruenze logiche e le contraddizioni della narrazione, l’implausibilità complessiva della stessa e la sua non concordanza con il contesto in cui si collocavano i fatti esposti, nonchè la palese falsità del predetto articolo, e concludendo pertanto per il difetto di veridicità dell’intero racconto.

La predetta valutazione costituisce un apprezzamento di fatto, rimesso al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per difetto di motivazione, da intendersi non già come mera insufficienza o contraddittorietà della stessa, ma come mancanza assoluta della motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico oppure come motivazione meramente apparente, perplessa, o costituita da argomentazioni talmente inconciliabili da non permettere di riconoscerla come giustificazione del decisum, sempre che tale vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza (cfr. Cass., Sez. I, 7/08/2019, n. 21142; 5/02/2019, n. 3340; Cass., Sez. VI, 30/10/2018, n. 27503). Tali carenze nella specie non sono state in alcun modo dedotte, essendosi il ricorrente limitato ad insistere sulla coerenza e la plausibilità della vicenda allegata a sostegno della domanda, in tal modo dimostrando di voler sollecitare, attraverso l’apparente denuncia della violazione di legge e del vizio di motivazione, una nuova valutazione dei fatti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di controllare la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato (cfr. Cass., Sez. VI, 13/01/2020, n. 331; Cass., Sez. V, 4/08/2017, n. 19547; 16/12/2011, n. 27197).

3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) e art. 17 sostenendo che, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, il decreto impugnato non avrebbe dovuto limitarsi a valutare la credibilità delle dichiarazioni da lui rese, ma avrebbe dovuto valutare tutti gli elementi del caso concreto, ed in particolare il rischio, cui egli andrebbe incontro in caso di rimpatrio, di essere ucciso o sottoposto a torture.

3.1. Il motivo è infondato.

E’ pur vero, infatti, che i criteri indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, quale guida per la valutazione nel merito della veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente non hanno carattere tassativo, ma meramente indicativo, fondandosi sull’id quod plerumque accidit, e non precludendo quindi la possibilità di fare riferimento, secondo le regole generali, ad altri parametri di ordine presuntivo, idonei ad illuminare il giudice circa la veridicità della vicenda allegata (cfr. Cass., Sez. VI, 31/07/2019, n. 20580): nel censurare la predetta valutazione, il ricorrente omette tuttavia d’indicare gli elementi indiziari eventualmente trascurati dal decreto impugnato, limitandosi ad insistere sul carattere circostanziato delle proprie dichiarazioni, il quale non può considerarsi di per sè sufficiente a garantire la credibilità dei fatti narrati, soprattutto quando, come nella specie, siano proprio i dettagli riferiti ad apparire illogici o inverosimili.

4. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) rilevando che, nell’escludere la sussistenza di una situazione di violenza generalizzata nel suo Paese di origine, il decreto impugnato non ha tenuto conto delle informazioni risultanti da fonti accreditate, attestanti l’incremento degli episodi di violenza nella sua regione di provenienza (Edo State), causati da motivi politici e religiosi, e l’inerzia e la corruzione delle forze di polizia.

4.1. Il motivo è infondato.

L’esclusione della configurabilità della fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è stata infatti giustificata dal Tribunale attraverso il richiamo alle informazioni desunte da fonti internazionali accreditate ed aggiornate, dalle quali è emerso che il conflitto armato tuttora in atto in Nigeria è circoscritto alle regioni nordoccidentali del Paese, interessate dalla persistente attività del gruppo terroristico islamico denominato Boko Haram, e non si estende all’area di provenienza del ricorrente. Tale ragionamento trova conforto nel principio più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ove la situazione di rischio denunciata dal richiedente abbia una portata territorialmente circoscritta, l’applicazione della misura di protezione non può essere negata per il solo fatto che il richiedente possa trasferirsi in altra zona del Paese d’origine, ove non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi, mentre non vale il contrario, sicchè il richiedente non può accedere alla protezione, se proveniente da una regione o area interna del Paese d’origine sicura, per il solo fatto che vi siano nello stesso Paese anche altre regioni o aree invece insicure (cfr. Cass., Sez. I, 10/07/2019, n. 18540; 15/05/2019, n. 13088). La valutazione in ordine alla sussistenza dell’allegata situazione di violenza generalizzata, puntualmente motivata dal Tribunale mediante l’indicazione delle fonti richiamate, costituisce poi un apprezzamento di fatto, censurabile in sede di legittimità soltanto per omesso esame di un fatto decisivo che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti (cfr. Cass., Sez. VI, 12/12/2018, n. 32064; Cass., Sez. I, 21/11/2018, n. 30105), nella specie neppure dedotto dal ricorrente, il quale si è limitato a far valere informazioni desunte da altre fonti, sostanzialmente prospettando un nuovo esame degli elementi istruttori, non consentito in sede di legittimità (cfr. Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053; Cass., Sez. lav., 9/07/2015, n. 14324; Cass., Sez. VI, 10/02/2015, n. 2498).

5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, censurando il decreto impugnato per aver rigettato la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, senza tener conto della situazione di pericolo cui egli resterebbe esposto in caso di rimpatrio, per l’esistenza di persone intenzionate ad ucciderlo, delle gravi violazioni dei diritti umani derivanti dalla situazione d’instabilità in atto nella sua regione di provenienza e del suo inserimento sociale e lavorativo nel territorio italiano, comprovato dal possesso di un domicilio stabile, dalla frequentazione di corsi di lingua italiana e dalla prestazione di attività lavorativa.

5.1. Il motivo è infondato.

La domanda di riconoscimento della protezione umanitaria è stata correttamente rigettata dal Tribunale in virtù della ritenuta insussistenza di una condizione di vulnerabilità personale del ricorrente, la quale, trovando conferma nel rigetto delle censure concernenti l’inattendibilità della vicenda personale allegata a sostegno della domanda e l’esclusione di una situazione di violenza indiscriminata nella zona di origine, fa apparire giustificata anche l’affermazione dell’irrilevanza dell’inserimento del ricorrente nel tessuto sociale e lavorativo del nostro Paese. In tema di protezione umanitaria, questa Corte ha infatti ribadito costantemente l’insufficienza di un apprezzamento fondato esclusivamente sulla vita privata e familiare del richiedente in Italia, evidenziando la necessità di una valutazione comparativa che tenga conto della situazione soggettiva ed oggettiva in cui egli ha vissuto prima di allontanarsi dal luogo di origine ed alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, poichè, in caso contrario, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, (cfr. Cass., Sez. Un., 13/11/2019, n. 29459; Cass., Sez. VI, 3/04/2019, n. 9304; Cass., Sez. I, 23/02/2018, n. 4455).

6. Il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione degl’intimati.

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020

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