Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9820 del 19/04/2017
Cassazione civile, sez. trib., 19/04/2017, (ud. 22/03/2017, dep.19/04/2017), n. 9820
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14180/2012 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
Polti Spa, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Gianfranco Gaffuri e
dall’Avv. Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso
quest’ultimo, in Roma, via Giulio Cesare 14, giusta procura speciale
in calce al ricorso;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia n. 69/49/11, depositata il 12 maggio 2012.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2017
dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.
Fatto
PREMESSO
che:
– l’Agenzia delle entrate ricorre avverso la decisione emessa dalla CTR della Lombardia in epigrafe assumendo, con quattro motivi, la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, per aver la CTR (motivi primo e terzo) annullato l’avviso di accertamento avendo l’Ufficio omesso di valutare le osservazioni trasmesse dal contribuente e (motivo quarto) per motivazione insufficiente e illogica sull’omessa valutazione, nonchè (motivo secondo) per aver rilevato d’ufficio, in ultrapetizione, la nullità dell’avviso stesso in quanto emesso in assenza di preventiva notifica al contribuente di tutti i processi verbali derivanti dalle verifiche fiscali.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– il primo, il terzo e il quarto motivo sono fondati: in linea con il principio affermato da Cass. n. 3583 del 2016, rv. 639031, dal quale non vi è ragione di discostarsi, è infatti valido l’avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni presentate dal contribuente ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, atteso che la nullità consegue solo alle irregolarità per cui essa sia espressamente prevista dalla legge;
– il secondo motivo è pure fondato emergendo la contestata ultrapetizione oltre che dal raffronto con l’originario ricorso (e le successive memorie) del contribuente – riprodotte dall’Agenzia anche dal riconoscimento dello stesso controricorrente;
– il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con rinvio per nuovo esame e regolamento delle spese.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla CTR della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 22 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2017