Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9820 del 04/05/2011
Cassazione civile sez. I, 04/05/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 04/05/2011), n.9820
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
T.S.M., con domicilio eletto in Roma, via G. B.
Vico n. 32, presso l’Avv. Scoccini Enrico che lo rappresenta e
difende unitamente all’Avv. Bastianini Paolo, come da procura in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro
pro-
tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale
dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via
dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
e contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
– intimata –
per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Firenze n.
822/08 VG depositato il 21 maggio 2009;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
giorno 26 gennaio 2011 gennaio 2011 dal Consigliere relatore Dott.
Vittorio Zanichelli.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
S.T.M. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che ha rigettato il suo ricorso con il quale e’ stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi avanti al giudice amministrativo.
Resiste il solo Ministero dell’economia e delle Finanze con controricorso. La causa e’ stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri e’ inammissibile in quanto la stessa non e’ stata parte nel giudizio di merito ne’ sussiste la sua legittimazione passiva per le domande ex lege n. 89 del 2001 proposte successivamente all’anno 2006.
Il ricorso nei confronti del Ministero e’ parimenti inammissibile in quanto l’unico motivo con il quale si propone una censura in diritto non e’ corredato dal prescritto quesito (art. 366-bis c.p.c.).
Le spese seguono la soccombenza nei confronti del Ministero mentre non si deve pronunciare quanto alla posizione della Presidenza del Consiglio dei ministri che non ha svolto difese.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione in favore del Ministro dell’Economia e delle Finanze delle spese del giudizio che liquida in Euro 900,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2011