Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 982 del 17/01/2020

Cassazione civile sez. lav., 17/01/2020, (ud. 09/10/2019, dep. 17/01/2020), n.982

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29660-2015 proposto da:

S.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIOVANNI BIANCHINI;

– ricorrente –

contro

– INA ASSITALIA S.P.A., – AGENZIA GENERALE DI LUCCA DEL DOTT.

P.M., in persona dell’omonimo titolare, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 35, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

MARTORIELLO, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO CATTANI;

– G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GUIDO

RENI 2, presso lo studio dell’Avvocato VALERIO VIANELLO ACCORRETTI,

rappresentato e difeso dall’Avvocato MAURIZIO CAMPO;

– controricorrente –

– avverso la sentenza definitiva n. 484/2014 del TRIBUNALE di LUCCA,

depositata il 03/10/2014 R.G.N. 1887/2010;

– avverso l’ordinanza definitiva della CORTE D’APPELLO DI FIRENZE,

depositata il 15/10/2015 r.g.n. 851/2014;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO

1. Che S.M. otteneva decreto ingiuntivo nei confronti di INA Assitalia – Agenzia Generale di Lucca del Dott. P.M. per il pagamento della indennità di liquidazione relativa al rapporto lavorativo svolto come agente principale della sub agenzia di (OMISSIS) per il periodo 9.4.1990 sino al 3.11.2008, data di asserita cessazione del rapporto;

1.1. che opposto il decreto da parte dell’ingiunta e disposta la chiamata in causa, quale responsabile solidale, dell’agente generale G.M. dell’Agenzia Generale di (OMISSIS), il giudice dell’opposizione ha “respinto il ricorso” e revocato il decreto ingiuntivo opposto;

1.2. che il giudice di prime cure ha ritenuto non condivisibile l’assunto del S. circa la cessazione del proprio rapporto con Ina Assitalia – Agenzia generale di Lucca del Dott. P.M. in data 3.11.2008 in quanto dalla documentazione in atti risultava che questi era passato alle dipendenze dell’Agenzia Generale di (OMISSIS) costituita a seguito dello scorporo del portafoglio dell’Agenzia Generale di (OMISSIS) ed alla quale era stato assegnato, oltre ad altri, anche il territorio di (OMISSIS) di competenza del S.; la fattispecie era regolata dall’art. 39 Accordo Nazionale Agenti 1986 che prevedeva in caso di cambiamento di gestione dell’agenzia generale la prosecuzione del rapporto nei confronti dell’agente generale subentrante “il quale assume tutti i diritti ed obblighi relativi”; escluso, pertanto, il verificarsi delle ipotesi di scioglimento di cui all’art. 14 Accordo Nazionale Agenti applicabile, l’indennità di liquidazione avrebbe dovuto essere richiesta all’agente generale dell’Agenzia Generale di (OMISSIS), G.M., nei confronti del quale non era stata formulata alcuna comunicazione in tal senso conseguendone il verificarsi della decadenza eccepita dal detto G. chiamato in causa;

2. che con ordinanza resa ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c. la Corte d’appello di Firenze ha dichiarato inammissibile l’appello di S.M. avverso la sentenza di primo grado;

3. che per la cassazione della sentenza di primo grado ha proposto ricorso, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 3, S.M. sulla base di quattro motivi; le parti intimate hanno resistito con tempestivi controricorso;

4. che il PG ha depositato requisitoria scritta con la quale ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso;

5. che S.M. e INA Assitalia s.p.a Agenzia generale di (OMISSIS) del Dott. P.M. hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 – bis.1. c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

1. Che con il primo motivo parte ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di contratti e accordi collettivi (artt. 1751,1742,1903,1888 e 1392 c.c. nonchè artt. 2, 3, 14 e 39 Accordo Anagina – Ansaina 27.11.1986), censura la sentenza di primo grado per avere affermato il difetto di legittimazione passiva dell’opponente in conseguenza della prosecuzione del rapporto con il terzo chiamato, pur in assenza di prova scritta (lettera di nomina – accettazione – rappresentanza);

2. che con il secondo motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio rappresentato dalla omessa valutazione come riconoscimento del debito della lettera in data 20.3.2008 a firma P.M. in seguito a richiesta di pagamento della indennità di liquidazione proveniente dal medesimo S.;

3. che i motivi primo e secondo sono illustrati congiuntamente;

3.1. che, in particolare, in merito al ritenuto difetto di legittimazione passiva INA Assitalia s.p.a – Agenzia generale di (OMISSIS) del Dott. P.M. parte ricorrente assume che i documenti prodotti in atti ed in particolare la lettera 20.3.2008 a firma P. e la visura camerale che attestava la chiusura da parte dell’Agenzia generale della sub agenzia di (OMISSIS), documentavano la legittimazione di INA Assitalia s.p.a – Agenzia generale di (OMISSIS) del Dott. P.M.; contesta, inoltre, che vi sia prova della prosecuzione del rapporto con l’Agenzia Generale di (OMISSIS). Richiama al riguardo la necessità di atto scritto ai sensi degli artt. 2 e 3 dell’Accordo Anagina – Ansaina 27.11.1986 evidenziando che non poteva valere come equipollente il verbale di scorporo e neppure gli artt. 14 e 39 del detto Accordo richiamati dal giudice di prime cure a prova decisiva della mancata cessazione del rapporto. Contesta, inoltre, l’applicabilità dell’art. 39 dell’Accordo medesimo osservando che nel caso di specie non vi era stato solo cambiamento di gestione ma scorporo del territorio di pertinenza e principalmente mancando una manifestazione di volontà in tal senso degli agenti o subagenti non essendo previsti automatismi. Assume che, ai sensi dell’art. 2112 c.c. o dell’art. 2558 c.c. (in tema di successione nei contratti) c.c., il G. doveva considerarsi obbligato in solido, con INA Assitalia – Agenzia Generale di (OMISSIS) del Dott. P.M.;

3.2. che in punto di decadenza deduce la incompatibilità dell’art. 1751 c.c. con la natura del rapporto assicurativo e la prevalenza delle disposizioni dell’Accordo collettivo citato il cui art. 37 prevede una procedura di regolamento dei conti da effettuarsi in contraddittorio tra le parti; deduce, inoltre, che la natura solidale dell’obbligazione non necessitava del doppio atto impeditivo;

4. che con il terzo motivo deduce che nessuno dei convenuti aveva contestato il quantum richiesto;

5. che con il quarto motivo deduce la illegittimità della mancata compensazione delle spese, sussistendone giusti motivi;

6. che il primo ed il secondo motivo, esaminati congiuntamente per connessione, sono inammissibili;

6.1. che in relazione al primo motivo, non si configurano le denunciate violazioni di norme di legge, per insussistenza dei requisiti loro propri di verifica di correttezza dell’attività ermeneutica diretta a ricostruire la portata precettiva delle norme, nè di sussunzione del fatto accertato dal giudice di merito nell’ipotesi normativa, nè tanto meno di specificazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata motivatamente assunte in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina (Cass. n. 16038 del 2013, Cass. n. 3010 del 2012, Cass. n. 24756 del 2007, Cass. n. 12984 del 2006); parte ricorrente, nel dedurre violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di accordo collettivo non chiarisce l’errore di diritto in tesi scritto alla sentenza impugnata. In particolare la deduzione di necessità atto scritto con riferimento al passaggio all’Agenzia di (OMISSIS), alla stregua degli artt. 2 e 3 dell’Accordo collettivo risulta inammissibile in difetto della completa trascrizione delle norme collettive destinata ad evidenziare la indispensabilità della formalizzazione per iscritto della nomina e delle relative pattuizioni anche nella ipotesi disciplinata dall’art. 39 dell’Accordo collettivo al quale secondo la sentenza impugnata è riconducibile la fattispecie in esame;

6.2. che la ricostruzione fattuale del giudice di merito circa il passaggio del S. “alle dipendenze” dell’Agenzia Generale di (OMISSIS) non risulta incrinata dalla deduzione di omesso esame del documento costituito dalla lettera del 20.3.2008 con il quale il P., in risposta a richiesta del S., comunicava la effettuazione dei conteggi “relativi alla liquidazione della Sua posizione” essendo tale documento privo di decisività nel senso chiarito da questa Corte vale a dire di idoneità ad invalidare con giudizio di certezza e non di mera probabilità l’efficacia probatoria delle altre circostanze sulle quali è stato fondato il convincimento del giudice di merito (Cass. n. 21223 del 2018, Cass. n. 16812 del 2018, Cass. n. 19150 del 2016). Da tale documento non si evince, infatti, alcuna diretta indicazione sulla avvenuta cessazione del rapporto agenziale potendo, al più, la richiesta di conteggi relativi alla liquidazione e la relativa risposta esprimere una esigenza di chiarificazione delle rispettive posizioni con riguardo alle spettanze connesse alla posizione dell’agente; analogamente la lettera in data 19 novembre 2007 riprodotta a pag. 27 del ricorso per cassazione;

6.3. che le ulteriori deduzioni del ricorrente destinate in tesi ad inficiare la efficacia probatoria di alcune risultanze documentali quali ad esempio il verbale di scorporo, nonchè a contrastare la configurabilità come “cambiamento di gestione”, rilevante per la riconducibilità della fattispecie in esame alla ipotesi regolata dall’art. 39 Accordo collettivo, risultano inammissibili in quanto nella sostanza intese a sollecitare una generale rivisitazione del materiale di causa e nel chiederne un nuovo apprezzamento nel merito, operazione non consentita in sede di legittimità neppure sotto forma di denuncia di vizio di motivazione, alla stregua del novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (applicabile, ratione temporis, alla fattispecie qui scrutinata), come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. Un n. 8053 del 2014);

6.4. che la specifica questione, implicante accertamento di fatto, in ordine alla compatibilità delle disposizioni codicistiche in tema di indennità spettanti all’Agente ed in particolare del disposto dell’art. 1751 c.c., comma 7, con la previsione dell’Accordo Nazionale Agenti non è stata espressamente affrontata dal giudice di primo grado di talchè, al fine di validamente censurare la sentenza impugnata, parte ricorrente avrebbe dovuto allegare la rituale deduzione della questione davanti al giudice di merito e denunziare la omessa pronunzia riguardo alla stessa (Cass. n. 20694 del 2018, Cass. n. 1435 del 2013, Cass. n. 20518 del 2008, Cass. n. 22540 del 2006);

7. che il terzo motivo di ricorso è inammissibile per un duplice profilo; in primo luogo esso non risulta formulato in coerenza con le caratteristiche del giudizio di cassazione quale giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito (v. tra le altre, Cass. n. 19959 del 2014); parte ricorrente si limita infatti ad argomentare “sul quantum” richiesto senza ricondurre la doglianza formulata ad uno specifico vizio della sentenza tra quelli previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1; in secondo luogo la deduzione di non contestazione del quantum non è pertinente al decisum le cui ragioni riposano su considerazioni alle quali è estranea ogni considerazione relativa alla corretta quantificazione del dovuto;

8. che il quarto motivo di ricorso è inammissibile alla luce della condivisibile giurisprudenza di legittimità la quale ha chiarito che in tema di spese processuali il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi (Cass. 8421 del 2017, Cass. n. 15317 del 2013);

9. che alla inammissibilità del ricorso consegue il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza;

10. che sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in favore di ciascuna parte controricorrente in Euro 3.000,00, per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2020

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