Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9819 del 19/04/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 19/04/2017, (ud. 22/03/2017, dep.19/04/2017),  n. 9819

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12565/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

M.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Anna Ferraris, con

domicilio eletto presso la stessa, in Milano, via Giotto, n. 24,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 34/14/11, depositata il 29 marzo 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2017

dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Fatto

PREMESSO

che:

– in relazione ad un accertamento induttivo nei confronti di M.G., esercente attività di bar con rivendita tabacchi, l’Agenzia delle entrate impugna per cassazione la decisione della CTR che, in riforma della sentenza della CTP, ha rideterminato i maggiori ricavi d’impresa da Euro 380.640,78 ad Euro 50.000,00;

– il ricorso denuncia l’omessa decisione su eccezioni preliminari dell’Ufficio per la non specificità dei motivi d’appello e proposizione di eccezioni nuove da parte del contribuente (motivo primo), violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 per l’inammissibilità del gravame d’appello, censorio dell’accertamento e non della decisione di primo grado (motivo secondo), violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 per aver la CTR statuito in base ad eccezioni sollevate per la prima volta in appello (motivo terzo); con il quarto ed il quinto motivo denuncia il vizio di ultrapetizione e omessa e contraddittoria motivazione quanto alla rideterminazione del maggior reddito d’impresa;

– con il controricorso il contribuente eccepisce la tardività del ricorso, la carenza di procura, l’inammissibilità e l’infondatezza dei motivi di ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– sono infondate le eccezioni preliminari del controricorrente poichè il ricorso è stato avviato alla notificazione il 14 maggio 2011, ossia l’ultimo giorno utile, mentre, per quanto concerne la mancata indicazione della procura nel ricorso, l’Avvocatura dello Stato deve sì aver ricevuto l’incarico, ma di esso non deve farsi specifica menzione nel ricorso atteso che l’art. 366 c.p.c., n. 5, inserendo tra i contenuti necessari del ricorso “l’indicazione della procura, se conferita con atto separato”, fa riferimento esclusivamente alla procura intesa come negozio processuale attributivo dello ius postulandi, (neppure necessario quando il patrocinio dell’Agenzia delle entrate sia assunto dall’Avvocatura dello Stato) e non invece al negozio sostanziale attributivo dell’incarico professionale al difensore (Cass. n. 22434 del 2016, Rv. 641646);

– i primi tre motivi del ricorso vanno esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi;

– il primo motivo, peraltro, è inammissibile ove lamenta la mancata decisione e motivazione sulla dedotta inammissibilità dell’appello proposto da M.G. atteso che quando viene dedotta un’invalidità, qual è, appunto, l’inammissibilità dell’appello, il giudizio di legittimità non ha per oggetto la sola giustificazione della decisione impugnata bensì sempre e direttamente l’invalidità denunciata (Cass. n. 22952 del 2015, Rv. 637622);

– per il resto i tre motivi sono inammissibili per difetto di autosufficienza, avendo il ricorrente riprodotto il proprio atto di costituzione in appello ma non anche il ricorso di gravame, nè il ricorso introduttivo del contribuente, da cui potersi evincere la dedotta non specificità dei motivi d’impugnazione, nonchè se le questioni poste possedessero un effettivo carattere di novità ovvero se integrassero meri ulteriori argomenti illustrativi di eccezioni già formulate, in sè non lesive del divieto di ampliamento in appello del thema decidendum;

– il quarto motivo è infondato: non sussiste il dedotto vizio di ultra petizione a fronte della complessiva domanda del contribuente di disconoscimento integrale della pretesa fiscale;

– il quinto motivo è, invece, fondato, restando incomprensibile ed illogica la motivazione nella parte in cui ha individuato il reddito su cui applicare la percentuale di ricarico, l’indicazione del quale resta parimenti del tutto irrelata essendo stata integralmente omessa, a fronte della legittimità dell’accertamento induttivo, la specifica individuazione degli elementi su cui essa si è fondata; ugualmente ingiustificato, infine, è l’arrotondamento dell’importo;

ritenuto pertanto che:

– il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio per un nuovo esame e regolamento delle spese.

PQM

La Corte, dichiara inammissibili i primi tre motivi, rigetta il quarto, accoglie il quinto motivo; cassa la sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2017

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