Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9819 del 14/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 14/04/2021, (ud. 15/09/2020, dep. 14/04/2021), n.9819

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26089/2016 proposto da:

B.D., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MASSIMO DE CESARE;

– ricorrente –

contro

E-DISTRIBUZIONE S.P.A., già ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., Società con

unico socio soggetta a direzione e coordinamento di ENEL – S.P.A.,

in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI GIORGIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1690/2016 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 21/07/2016 r.g.n. 1057/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/09/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO.

 

Fatto

RILEVATO

che B.D. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari, Enel Distribuzione S.p.A. – alle dipendenze della quale aveva prestato servizio -, chiedendo che, previa declaratoria della inefficacia dell’atto di quietanza dallo stesso sottoscritto, venisse dichiarato che “la media mensile del compenso per il lavoro straordinario svolto con continuità nell’anno precedente all’entrata in vigore della L. n. 297 del 1982” (che disciplina il trattamento di fine rapporto, “sostituendo il vecchio istituto dell’indennità di anzianità”) “entra a far parte ad ogni effetto della retribuzione e deve essere computata ai fini della determinazione dell’indennità di anzianità maturata al 30.6.2007 (data di cessazione del rapporto”; instava, pertanto, affinchè l’ex datore di lavoro fosse condannato “a riliquidare il trattamento di fine rapporto computando il compenso per il lavoro straordinario svolto dal ricorrente nel periodo maggio 1981-maggio 1982 sulla retribuzione base”;

che il Tribunale, con sentenza resa il 22.5.2013, ritenuta infondata l’eccezione di decadenza di cui all’art. 2113 c.c., accoglieva la domanda, condannando la società ad effettuare un nuovo calcolo della liquidazione del TFR in favore del B., ed a computare il compenso per il lavoro straordinario svolto dal medesimo nel periodo maggio 1981-maggio 1982, oltre che al pagamento delle spese del giudizio;

che la Corte di Appello di Bari, con sentenza pubblicata il 21.7.2016, accogliendo il gravame interposto dalla società datrice, avverso la pronunzia del primo giudice, ed in riforma della stessa, rigettava la domanda del B., condannando quest’ultimo al pagamento delle spese del doppio grado;

che la Corte di merito, per quanto ancora in questa sede rileva, ha reputato fondata la doglianza formulata nell’atto di appello ai sensi dell’art. 2113 c.c., per non avere il giudice di prima istanza attribuito natura transattiva all’accordo con cui, in data 30.3.2007, in occasione della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, il datore di lavoro si era impegnato a “corrispondere a titolo transattivo al B. la somma lorda di Euro 2.000,00 per integrazione del trattamento di fine rapporto, al solo fine di evitare qualsiasi rischio di eventuali controversie che dovessero coinvolgere il calcolo dell’indennità di anzianità al 31.5.1982 e del trattamento di fine rapporto nel suo complesso”; e ciò, “con la chiara consapevolezza”, da parte del prestatore d’opera, “della rinunzia alla quale accedeva con la sottoscrizione dell’atto in questione… e con una precisa e determinata contropartita che egli riceveva a fronte di tale rinunzia (Euro 2.000,00)”;

che, pertanto, trattandosi di una vera e propria transazione, tale accordo avrebbe dovuto essere impugnato, ai sensi dell’art. 2113 c.c., “entro il termine di decadenza di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se intervenute dopo la cessazione medesima”; che per la cassazione della sentenza ricorre B.D. articolando tre motivi, cui E-Distribuzione S.p.A. (già Enel Distribuzione S.p.A.) resiste con controricorso; che sono state depositate memorie nell’interesse della parte ricorrente;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso, si deduce: 1) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione degli artt. 434,112 e 161 c.p.c., nonchè la omessa pronunzia su un punto decisivo della controversia, per non avere la società dedotto specifici motivi di appello ed avere “costruito” l’atto di gravame “in maniera difforme rispetto alla previsione contenuta nell’art. 434, in quanto l’appellante, pur avendo indicato le singole statuizioni non condivise, ha omesso di indicare le modifiche proposte con riferimento a ciascuna parte della sentenza”; 2) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, “la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro e omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio con riferimento all’art. 2113 c.c. e art. 112 c.p.c.”, perchè la parte datoriale, “costituendosi in giudizio ha resistito, nel merito, ritenendo valido l’atto di quietanza, ma non ha eccepito la tardività della impugnativa dello stesso che il lavoratore ha sollevato sin dal ricorso introduttivo, ove si chiedeva di “dichiarare invalido ed inefficace l’atto di quietanza che il lavoratore ha sollevato sin dal ricorso introduttivo””; 3) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2113 c.c., per avere la Corte di Appello errato nel ritenere che l’atto di quietanza sottoscritto dal lavoratore, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, contenesse la volontà dismissiva del diritto alla corresponsione dell’esatto TFR;

che il primo motivo è inammissibile; ed invero – anche a prescindere dal fatto che, relativamente alla doglianza che investe l’art. 112 c.p.c., perchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità una “omessa pronunzia” (fattispecie riconducibile ad una ipotesi di error in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4), sotto il profilo della mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato, deve prospettarsi, in concreto, l’omesso esame di una domanda o la pronunzia su una domanda non proposta (cfr., tra le molte, Cass. nn. 13482/2014; 9108/2012; 7932/2012; 20373/2008); ipotesi, queste, che il ricorrente non ha provato -, il medesimo viola il principio di specificità sotto il profilo dell’autosufficienza (arg. ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6; al riguardo, cfr., tra le molte, Cass. nn. 10551/2016; 23675/2013; 1435/2013), in quanto il ricorrente non ha prodotto, nè trascritto, nè indicato tra i documenti offerti in comunicazione unitamente al ricorso di legittimità, l’atto di gravame oggetto delle censure sollevate; pertanto, questo Collegio non è stato messo in grado di poter apprezzare la veridicità delle doglianze mosse al procedimento di sussunzione operato dai giudici di seconda istanza, le quali risolvono, quindi, in considerazioni di fatto del tutto inammissibili e sfornite di qualsiasi delibazione probatoria (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 24374/2015; 80/2011);

che il secondo ed il terzo motivo – da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione – non sono meritevoli di accoglimento; va, innanzitutto, premesso che il secondo motivo viola il disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, relativamente alle censure genericamente riferite alla “violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro”, mancando la puntuale indicazione delle disposizioni asseritamente violate ed altresì le specifiche argomentazioni intese motivatamente a dimostrare in quale modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le disposizioni regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le molte, Cass., Sez. VI, ord. nn. 187/2014; 635/2015; Cass. nn. 19959/2014; 18421/2009); inoltre, la questione prospettata attiene alla natura da attribuire all’accordo intervenuto tra il datore di lavoro ed il B. il 30.3.2007, in occasione della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, così come descritto in narrativa, ed è tesa ad accertare se vi sia stata, o meno, una “rinunzia” (finalizzata ad una “transazione”), da parte del lavoratore, “ad eventuali controversie” relative al calcolo dell’indennità di anzianità ed al trattamento di fine rapporto nel suo complesso, a fronte della corresponsione, da parte della società datrice, della somma di Euro 2.000,00 a titolo di integrazione del trattamento di fine rapporto. E la soluzione non può che essere favorevole alla conclusione alla quale, sulla scorta degli elementi delibatori addotti dalle parti, è giunta la Corte di merito (v., in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata), attraverso un percorso motivazionale condivisibile e scevro da vizi logico-giuridici, per le considerazioni che seguono;

che non può non dirsi, invero, iuxta alligata ed avendo riguardo al contenuto ed al tenore delle dichiarazioni e delle proposizioni adoperate e rilasciate dalle parti, secondo la ricostruzione operata dai giudici di seconda istanza, che queste abbiano senz’altro agito con il deliberato proposito di porre in essere una precisa manifestazione di volontà negoziale, con cui hanno disposto delle situazioni giuridiche che le riguardavano, e che abbiano agito quindi – attraverso la rappresentazione delle reciproche rinunzie e concessioni (datum et retentum) – con l’intento di prevenire ed evitare qualsiasi eventuale lite apud iudicem;

che, come correttamente osservato dalla Corte di merito, si desume altresì, ex actis, che le parti abbiano operato con la consapevolezza degli specifici diritti che in esso si subiettivavano e che, pertanto, l’atto, avente “piena efficacia di rinunzia e/o di transazione doveva essere impugnato, ex art. 2113 c.c., entro il termine di decadenza di 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto”; la qual cosa non è avvenuta, in quanto, “poichè il rapporto di lavoro è cessato il 30.6.2007, ne consegue che l’impugnativa proposta col ricorso introduttivo del giudizio di primo grado del 5.5.2009 è inesorabilmente tardiva”;

che, alla stregua di quanto precede, può quindi affermarsi che non vi è dubbio che alle volizioni negoziali de quibus poste in essere dagli attuali contendenti, debba essere riconosciuta natura e portata transattiva-abdicativa; e ciò, non soltanto, come si è già detto, in forza della dichiarazione esteriorizzata, ma in considerazione, inoltre, della evidente correlazione tra la situazione di reciproco vantaggio, a fronte della derelictio di altre reciproche pretese che avrebbero eventualmente potuto essere avanzate;

che, per tutto quanto innanzi esposto, il ricorso va respinto;

che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, secondo quanto specificato in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2021

 

 

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