Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9819 del 13/05/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 9819 Anno 2015
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: MANNA FELICE

SENTENZA
sul ricorso 26895-2012 proposto da:
PALMIERI DAVIDE (PLMDVD63P23F2054 elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,
rappresentato e difeso da se stesso;
– ricorrente –

Contro
EUROCLONE SPA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 2322/2011 del TRIBWALE di MONZA del
25/07/2011, depositata il 16/09/2011;

Data pubblicazione: 13/05/2015

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/02/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA.

Ric. 2012 n. 26895 sez. M2 – ud. 12-02-2015
-2-

t.
4.4

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Dal ricorso si ricava unicamente che la controversia, instaurata innanzi al
giudice di pace di Monza, scaturisce da tre distinti atti di citazione notificati
dall’avv. Davide Palmieri alla Euroclone s.p.a. e poi riuniti, per il pagamento

Tribunale di Monza, quest’ultimo in funzione di giudice d’appello, hanno
rigettato accogliendo l’eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dalla
società convenuta.
Dalla sentenza impugnata si ricava, inoltre, che le lettere del 10.7.2002
poste a fondamento della domanda erano state sottoscritte congiuntamente
dall’avv. Pahnieri, titolare dello studio omonimo, e dai dottori Canfora e
Dehò, dal che si doveva desumere che i compensi professionali in oggetto
fossero da imputare allo studio legale nel suo complesso e non ai singoli
collaboratori. Pertanto, avendo la società convenuta dichiarato di aver estinto
il credito vantato dall’avv. Palmieri per l’attività svolta prima del 9.3.2003,
era applicabile al caso di specie la prescrizione presuntiva di pagamento ai
sensi dell’art. 2956, n. 2 c.c. e la relativa inversione dell’onere probatorio, che
non era stato assolto dall’avv. Palmieri.
Per la cassazione di tale sentenza quest’ultimo propone ricorso, affidato a
due motivi.
La Euroclone s.p.a. non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Il primo motivo denuncia il “travisamento dei fatti ed errore di diritto
se in difetto di accordo ognuno dei professionisti incaricati debba ricevere il
compenso dal cliente” (così, testualmente, si legge a pagg. 2 e 3 del ricorso).
3

di altrettante parcelle professionali, domande che sia il primo giudice che il

•••

Sostiene parte ricorrente che è vero che le lettere da cui si ricava l’incarico
recano la firma dell’avv. Davide Palmieri, del dr. Canfora e della dr.ssa Dehò,
ma ciò non significa affatto che i relativi compensi siano a vantaggio dello
studio legale nel suo complesso e non dei singoli.

di prescrizione presuntiva” (v. pag. 3 ricorso), il ricorrente deduce che tutto
ciò che appare è che il debito sia stato estinto nei confronti dei dr. Canfora e
Dehò, ma non nei confronti dell’avv. Pahnieri, sicché la vera questione è che
il debitore, avendo contestato l’an e il quantum della domanda, ha svolto in
maniera irrituale, e quindi, inammissibile, l’eccezione di prescrizione
presuntiva ai sensi dell’art. 2959 c.c.
3. – Il ricorso è inammissibile sia per il sostanziale difetto del requisito
della sommaria esposizione dei fatti (art. 366, 10 comma, n. 3 c.p.c.), sia per
l’impossibilità di inquadrare i motivi di ricorso nell’ambito dei mezzi
d’annullamenti tipi77ati dall’art. 360 c.p.c.
3.1. – Sotto il primo aspetto va rilevato che il ricorso per cassazione è
inammissibile ove dalla sua lettura non sia possibile desumere una sufficiente
conoscenza dei fatti sostanziali e processuali, idonea a far comprendere
l’oggetto del contendere, le rispettive posizioni assunte dalle parti nel giudizio
di merito e la rado decidendi della pronuncia del giudice (cfr. ex pluribus.
Cass. n. 2831/09). Tali carenze non possono essere superate né attraverso
l’esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita
l’esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del
provvedimento censurato, né attraverso l’esame di altri atti processuali,

2. – Col secondo motivo, intitolato “eccezione di pagamento vs eccezione

inclusa la sentenza impugnata (v. Cass. n. 15808/08), ostandovi il principio di
autonomia del ricorso per cassazione (v. Cass. S.U. n. 11308/14).
Nel caso in esame l’esposizione sommaria non reca altro che una generica
premessa sull’oggetto del contendere (il pagamento di parcelle professionali),

impugnata, che anticipano quelle poste a base dei due motivi di ricorso.
3.2. – I quali ultimi — e con ciò si passa alla seconda ragione
d’inammissibilità del ricorso — vuoi per la loro singolare intitolazione, vuoi
per il loro contenuto, anche in tal caso affetto da un’insanabile commistione di
profili di fatto e profili di diritto, non appaiono inquadrabili in alcuno dei vizi
di legittimità su cui, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., deve basarsi il ricorso per
cassazione.
Infatti, il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato
e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa
condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi
tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso
deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità
ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri
nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicché è inammissibile la
critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo
sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati,
non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito
(Cass. n. 19959/14).
3. – Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

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subito dopo seguita da critiche miste di merito e di diritto alla sentenza

4. – Nulla per le spese, non avendo la parte intimata svolto attività
difensiva.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

della Corte Suprema di Cassazione, il 12.2.2015.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile

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