Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9818 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. I, 26/05/2020, (ud. 04/11/2019, dep. 26/05/2020), n.9818

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34947/2018 proposto da:

T.L., elettivamente domiciliato in Roma Via Cassiodoro 6

presso lo studio dell’avvocato Costa Maria Rosaria che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Gurrado Vincenzo;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 653/2018 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 12/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/11/2019 da RUSSO RITA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.- T.L. ha chiesto la protezione internazionale deducendo di essere originario del Senegal regione della Casamance e di essere fuggito dopo avere causato (involontariamente) un incendio ed essere stato minacciato di morte dai vicini; di non essersi rivolto alla polizia perchè “aveva perso la ragione” e di essere fuggito. La Commissione nega la protezione e il Tribunale rigetta il ricorso del richiedente asilo. La Corte territoriale, con sentenza del 12.10.2018 respinge l’appello del richiedente asilo ritenendo il racconto poco credibile, non circostanziato, osservando che il richiedente non ha spiegato adeguatamente perchè non si è rivolto alla polizia. Si osserva inoltre che il racconto non è correlato alla situazione di conflitto della Casamance, comunque oggi regredita, come risulta dai rapporti Amnesty (2016-2017) e che non sussiste una condizione di vulnerabilità.

2.- Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione T.L., affidandosi a tre motivi.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione della norme di diritto con riferimento alla Convenzione Ginevra sul riconoscimento dello status di rifugiato, e del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5. Secondo il richiedente il giudice di merito non ha tenuto conto del principio dell’onere della prova attenuato, in virtù del quale il giudice dovrebbe raccogliere le prove a sostegno della domanda.

Il motivo è inammissibile perchè generico e privo di collegamento con le reali motivazioni della sentenza impugnata.

La Corte di merito ha esaminato le dichiarazioni del richiedente e ha ritenute poco circostanziate; ciò significa che il richiedente non ha assolto all’onere posto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 di fare ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda. Il principio dell’onere della prova attenuato non comporta che il soggetto è dispensato dall’onere di specifica e puntuale allegazione e che il giudice debba integrare il racconto, nè che abbia il dovere di “raccogliere le prove a sostegno della domanda” come sostiene il ricorrente, peraltro senza chiarire quali prove avrebbe dovuto ricercare il giudice (Cass. n. 19197/2015).

In ogni caso la parte non chiarisce come, una volta provata la allegazione, anche grazie all’auspicato intervento del giudice, il richiedente avrebbe potuto ottenere lo status di rifugiato posto che non deduce i motivi persecutori di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8. Con il secondo motivo di ricorso la parte lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Cita la sentenza della CGUE nel caso Elgafaji (17 febbraio 2009, causa C465/07) e assume che il giudice non ha verificato la situazione del Senegal e specificamente della regione della Casamance che sarebbe appunto teatro di violenza indiscriminata.

Il motivo è inammissibile perchè inconferente rispetto all’effettivo contenuto della sentenza impugnata. Il giudice d’appello ha raccolto informazioni sul paese di origine (COI) pertinenti ed attuali (2016/2017), citando le fonti e ha concluso, dopo averle esaminate, che depongono in senso contrario alla tesi della sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata, nei termini rigorosi descritti dalla sentenza Elgafaji, che il ricorrente cita in modo stereotipato senza specificare in quale parte la sentenza impugnata contrasterebbe con i principi in essa fissati.

Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 in ordine al riconoscimento della protezione umanitaria: la Corte non avrebbe spiegato perchè la storia del ricorrente non è idonea a fondare il riconoscimento della protezione umanitaria. Anche questo motivo è inammissibile perchè stereotipato e non prende in considerazione le effettive motivazioni rese dal giudice d’appello: nella sentenza impugnata si specifica infatti che sulla base di quanto esposto sulle condizioni del paese e sulla sua storia personale non si ravvisa il rischio per il richiedente di essere esposto a danno nel caso di rientro nel paese di origine.

Il ricorso è da dichiarare inammissibile.

Nulla sulle spese in difetto di costituzione del Ministero.

La richiedente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e pertanto non è tenuto è tenuto al versamento del contributo unificato, stante la prenotazione a debito prevista dal combinato disposto di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 11 e 131 e, di conseguenza, neppure dell’ulteriore importo di cui all’art. 13, comma 1-quater, del decreto citato (cfr. Cass. 7368/2017; Cass. n. 32319/2018), se ed in quanto l’ammissione non risulti revocata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Non ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, se ed in quanto l’ammissione non risulti revocata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020

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