Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9818 del 24/04/2010

Cassazione civile sez. II, 24/04/2010, (ud. 12/11/2009, dep. 24/04/2010), n.9818

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – President – –

Dott. PETITTI Stefano – Consiglie – –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consiglie – –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consiglie – –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30349-2006 proposto da:

T.S., nella qualita’ di proprietario del veicolo

contravvenzionato, V.S., nella qualita’ di conducente,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DUE MACELLI 60, presso lo

studio dell’avvocato COLAIACOMO GRAZIELLA, che li rappresenta e

difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI ROMA;

– intimato –

avverso la sentenza n. R.G. 46073/06 del GIUDICE DI PACE di ROMA,

dell’8/11/05 depositata il 14/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS, che si

riporta alle conclusioni scritte.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

T.S. e V.S. impugnano la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 48335 del 2005, depositata il 14 novembre 2005, con la quale veniva respinta la sua opposizione al verbale della Polizia municipale di Roma con la quale gli veniva contestata la violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 9.

Deduceva una serie di motivi di opposizione e il Giudice di Pace rigettava il ricorso, ritenendo che spettava al ricorrente, L. n. 689 del 1981, ex art. 22, indicare il soggetto nei cui confronti intendeva promuovere il giudizio.

Il ricorrente formula due motivi di ricorso.

Col primo deduce la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, secondo il quale l’individuazione del legittimato passivamente compete al Giudice di Pace adito; col secondo motivo di ricorso deduce la mancata pronuncia in ordine ai motivi di opposizione avanzati. Parte intimata non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede. Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale conclude con richiesta di trattazione del ricorso in pubblica udienza.

Occorre rilevare che tali conclusioni della Procura Generale non ostano alla pronuncia in camera di consiglio. Infatti, l’inammissibilita’ della pronuncia in camera di consiglio e’ ravvisabile solo ove la Corte ritenga che non ricorrano le ipotesi di cui all’art. 375 c.p.c., commi 1 e 2, oppure emergano condizioni incompatibili con una trattazione abbreviata. In tali casi la causa deve essere rinviata alla pubblica udienza. Nel caso in cui, invece, la Corte ritenga, come nella specie, che la decisione del ricorso presenta aspetti di evidenza compatibili con l’immediata decisione, puo’ pronunciarsi la manifesta infondatezza o la manifesta fondatezza dell’impugnazione, anche ove le conclusioni del pubblico ministero siano, all’opposto, per la trattazione in pubblica udienza (Cass. 2007 n. 23842; Cass. 2007, n. 1255).

Il primo motivo di ricorso e’ fondato e va accolto, il secondo resta assorbito. Il primo motivo e’ fondato e va accolto alla luce del principio da questa Corte piu’ volte affermato e di recente a sezioni unite con la sentenza 21624 del 2006, a termini della quale la corretta instaurazione del contraddittorio, nel procedimento oppositivo della L. n. 689 del 1981, ex artt. 22 e 23, rientra nei compiti dell’ufficio, cui compete individuare la pubblica amministrazione legittimata a provvedere alla conseguente notificazione, tramite la cancelleria, del ricorso e del decreto in fissazione d’udienza. Sussiste quindi nullita’ del giudizio di primo grado.

Il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato, e la causa va rimessa per nuovo esame ad altro giudice del merito pari ordinato, che si indica in diverso magistrato dello stesso ufficio, cui e’ anche demandato, ex art. 385 c.p.c., di pronunziare sulle spese del giudizio di legittimita’.

PQM

LA CORTE accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro magistrato dello stesso ufficio (Giudice di Pace di Roma), che decidera’ anche sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2010

 

 

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