Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9818 del 13/05/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 9818 Anno 2015
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: MANNA FELICE

SENTENZA
sul ricorso 18438-2012 proposto da:
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, in
persona del Presidente in carica, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– _ricorrente contro
BISIRRI LUIGI, nella qualità di titolare e legale rappresentante pro
tempore dello Studio Commercialista Bisirri Luigi, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA COSTANTINO MORIN 1, presso lo

Data pubblicazione: 13/05/2015

studio SCARINGELLA & PARTBNERS, rappresentato e difeso
dall’avvocato MASSIMILIANO SCARINGELLA, giusta procura a
margine del controricorso;
– conttorico.rrente –

SEZIONE DISTACCATA di TERRACINA, depositata il
26/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12/02/2015 dal Consigliere RelatoreDott. FELICE MANNA;
udito l’Avvocato Isabella Tricanico (delega avvocato Massimiliano
Scaringella) difensore del controricorrente che si riporta al
controricorso.

Ric. 2012 n. 18438 sez. M2 – ud. 12-02-2015
-2-

avverso la sentenza n. 1231/2012 del TRIBUNALE di LATINA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Provvedendo su ricorso depositato il 17.1.2011 da Luigi Bisirri, e nella
dichiarata contumacia del Garante per la Protezione dei dati Personali, il
Tribunale di Latina, sezione distaccata di Terracina, con sentenza del

5.8.2010 per il pagamento della somma di E 3.000,00 a titolo di sanzione per
la violazione degli artt. 161 e 13 D.Lgs. n. 196/03.
Per la cassazione di tale sentenza il Garante per la Protezione dei dati
Personali propone ricorso, affidato a un motivo.
Resiste Luigi Bisirri con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con l’unico motivo di ricorso il Garante per la Protezione dei dati
Personali deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 152, comma 7
D.Lgs. n. 196/03 e la conseguente nullità della sentenza, in relazione al n. 4
dell’art. 360 c.p.c. Ciò in quanto il ricorso e il pedissequo decreto di
fissazione dell’udienza non sono mai stati notificati all’Autorità Garante,
come invece previsto espressamente dalla norma di cui parte ricorrente
denuncia la violazione. E poiché il relativo termine di notificazione è
perentorio, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare improcedibile il ricorso.
2. – Il motivo è fondato, nei limiti e nei termini che seguono.
L’art. 152 del D.Lgs. n. 196/03, recante il codice in materia di protezione
dei dati personali, dispone — nel testo anteriore alle modifiche apportatevi
dall’art. 34 del D.Lgs. n. 150/11, entrate in vigore il 6.10.2011, e applicabili
ex art. 36 stesso decreto ai procedimenti instaurati successivamente alla data
di entrata in vigore del codice — che tutte le controversie comunque
3

26.4.2012 annullava l’ordinanza d’ingiunzione emessa da detta Autorità il

riguardanti l’applicazione del codice, comprese quelle inerenti ai
provvedimenti ciel Garante, sono attribuite all’autorità giudiziaria ordinaria
(1° comma). La domanda si introduce con ricorso (2° comma) e il giudice
fissa l’udienza di comparizione delle parti con decreto col quale assegna al

Garante, in modo che tra il giorno della notificazione e l’udienza intercorrano
non meno di trenta giorni (7° comma).
Tale disposizione per il suo carattere di lex specialis prevale su quella
dell’art. 23 legge n. 689/81, pure in vigore all’epoca d’introduzione del
ricorso, che costituisce invece lex generalis per le cause di opposizione a
provvedimenti sanzionatori emessi per la repressione di illeciti amministrativi.
Il Tribunale di Latina, invece, ha fatto applicazione di quest’ultima norma,
con la conseguenza di mandare alla cancelleria la notificazione del ricorso e
del decreto. In tal modo risulta essere stata violata una norma d’azione, che
rimette alla parte il potere di provocare l’instaurazione del rapporto
processuale con il Garante, e determinata pertanto una sicura nullità
processuale.
Nonostante la perentorietà del termine di notifica, prevista dal settimo
comma dell’art. 152 D.Lgs. cit., la mancata notificazione non conduce ad
improcedibilità o inammissibilità del ricorso in opposizione, come richiesto
dall’autorità ricorrente. Infatti, la perentorietà di detto termine può operare
solo a condizione che sia stato attivato dal giudice il relativo modulo
processuale, che determina il sorgere dell’onere di notifica a carico della
parte. Onere che neppure viene ad esistenza, invece, lì dove, come nella
fattispecie, il giudice abbia posto la notificazione a carico del proprio ufficio.
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ricorrente il termine perentorio entro cui notificarlo alle altre parti e al

Né alla riattivazione del procedimento è d’ostacolo la scadenza del termine
di cui al 4 0 comma dell’art. 152 cit., poiché, come accade invariabilmente per
i procedimenti che s’instaurano con ricorso, è il deposito di quest’ultimo a
determinare la litispendenza (cfr. per un’indiretta riconferma di tale principio,

3. – S’impone, pertanto, la cassazione del decreto impugnato con rinvio
allo stesso Tribunale di Latina, in persona di diverso magistrato, che
provvederà anche sulle spese di cassazione.
P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio al
Tribunale di Latina, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche
sulle spese di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile —
2 della Corte Suprema di Cassazione, 11 12.2.2015.

sebbene in altro èontesto, la recente Cass. S.U. n. 23675/14).

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