Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9817 del 24/04/2010

Cassazione civile sez. II, 24/04/2010, (ud. 12/11/2009, dep. 24/04/2010), n.9817

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – President – –

Dott. PETITTI Stefano – Consiglie – –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consiglie – –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consiglie – –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30340-2006 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliata in ROMA, viale delle

Milizie 34, presso lo studio dell’avvocato BISCONTI Marino, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA;

– intimato –

avverso la sentenza n. R.G. 40819/05 del GIUDICE DI PACE di ROMA, del

4 ottobre 2005, depositata il 6 ottobre 2005;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS, che si

riporta alle conclusioni scritte.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

C.S. impugna la sentenza n. 40819 del 2005 del Giudice di Pace di Roma, depositata il 6 ottobre 2005, con la quale veniva respinta la sua opposizione al verbale di accertamento n. (OMISSIS) del 8 ottobre 2004 per violazione al Codice della Strada (circolazione in zona ZTL senza la relativa autorizzazione).

Al riguardo deduceva che la sua vettura nel giorno e nell’ora indicati nella contravvenzione risultava in riparazione presso una autocarrozzeria sita in Roma e al riguardo produceva fattura della riparazione e dichiarazione del carrozziere in ordine al tempo di permanenza della vettura in quella sede.

Il Comune di Roma si costituiva e produceva foto dalla quale risultava il tipo di vettura e la targa del veicolo dell’opponente, unitamente al giorno e all’ora della violazione.

Il Giudice di Pace riteneva non attendibile la documentazione proposta dalla ricorrente, osservando che i tempi della riparazione (risultanti dalla stessa fattura prodotta) non erano compatibili con i giorni durante i quali la vettura sarebbe stata riparata presso la autocarrozzeria (in tutto 13 giorni), aggiungendo altresi’ che la dichiarazione rilasciata da un terzo non poteva che avere valore puramente indiziario e rigettava l’opposizione osservando che risultava invece pienamente probante la foto depositata dal Comune con l’indicazione del giorno e dell’ora della violazione.

La ricorrente formula un unico motivo di ricorso col quale sostiene la violazione del diritto di difesa, avendo richiesto che fosse sentito come teste il carrozziere in merito alla documentazione da lui lasciata, nonche’ contraddittorieta’ della motivazione, posto che le dichiarazioni del terzo erano state ritenute di valore puramente indiziario, non consentendone pero’ l’escussione in giudizio cosi’ come richiesto.

Parte intimata non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.

Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c. il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude con richiesta di rigetto del ricorso per la sua manifesta infondatezza.

Non sono state depositate memorie.

La richiesta della Procura Generale puo’ essere accolta.

Il ricorso e’ infondato.

I motivi di ricorso si risolvono in palesi censure di merito avverso la valutazione delle risultanze probatorie da parte del Giudice di Pace, che, valorizzando in particolare l’efficacia probatoria del verbale, ha ritenuto inconfutabile e decisiva l’attestazione in esso contenuta circa la presenza, nel tempo e nel luogo della contestazione, dell’autovettura intestata all’opponente. Tale ratio decidendo che si basa sulla ritenuta fede privilegiata ex art. 2700 c.c., ulteriormente suffragata dalla foto depositata in atti, non viene censurata nel ricorso, che attiene esclusivamente alla lamentata non ammissione di una prova testimoniale a mezzo del carrozziere in merito alla documentazione da questi rilasciata, prova deducibile solo con querela di falso (SU 17355/09).

Al riguardo si osserva che non vi e’ stata articolazione della prova, in violazione del principio di autosufficienza, non potendo questa Corte valutare la rilevanza della testimonianza ai fini dell’ammissione della relativa richiesta istruttoria, specie con riguardo alla permanenza del veicolo per tutto il periodo indicato (13 giorni) rispetto al tempo indicato come necessario per la riparazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2010

 

 

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