Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9817 del 19/04/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 19/04/2017, (ud. 22/03/2017, dep.19/04/2017),  n. 9817

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorso n. 16194/12, proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappres. e

difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici è

domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

C.C. s.r.l., in persona del legale rappres. p.t.,

C.G.A.;

– intimata non costituita –

avverso la sentenza n. 165/16/2011 della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, depositata in data 10/5/2011, nella

camera di consiglio del 22 marzo 2017.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La C.C. s.r.l. propose ricorso, innanzi alla Ctp di Siracusa, avverso un avviso d’accertamento con cui furono rettificati in aumento i ricavi per il 2004, sulla base delle risultanze di uno studio di settore.

La Ctp accolse il ricorso e l’appello dell’Agenzia fu rigettato.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi.

Non si è costituita la parte intimata cui il ricorso è stato regolarmente notificato in data 25.6.2012.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

Con il primo motivo, parte ricorrente ha denunciato l’insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), in quanto la Ctr non aveva chiaramente esplicitato i motivi per cui aveva ritenuto di superate le presunzioni connesse allo studio di settore, in ordine ai vari fattori, indicati dal contribuente, che avrebbero legittimato l’inapplicabilità dello stesso studio di settore applicato.

Con il secondo motivo, è stata lamentata la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1, 2 e 7 e art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4), adducendo che la Ctr, a seguito dell’accoglimento del ricorso del contribuente, ha omesso di accertare l’imponibile comunque dovuto.

Il primo motivo merita accoglimento, poichè la Ctr ha adottato una motivazione insufficiente in ordine alle ragioni specifiche dell’inapplicabilità dello studio di settore adottato dall’ufficio.

In particolare, il giudice d’appello ha ritenuto che gli studi di settore non fossero applicabili, in quanto la società intimata esercitava un’attività (fabbricazione di imballaggi, di supporto alle aziende agrumicole) in un settore che versa in crisi dagli anni duemila a causa dell’accentuata concorrenza praticata nei paesi dell’area del mediterraneo, crisi ritenuta acuita anche negli anni 2003 e 2004 da piogge alluvionali che distrussero le produzioni (tanto che nella provincia di Siracusa fu dichiarato lo stato di calamità).

Ora, la motivazione in esame è viziata in quanto la Ctr non ha chiarito e precisato la specifica concorrenza esercitata nei confronti della società intimata, non risultando chiaro se tale concorrenza avesse riguardato, e in quale misura, l’attività di imballaggi o, piuttosto, se la crisi invocata avesse colpito in prevalenza il settore agrumicolo.

Inoltre, la Ctr non ha messo in evidenza se l’ambito di operatività della stessa società fosse proprio quello oggetto dello stato di calamità suddetto.

L’omessa esplicitazione dei predetti fatti non consente di ritenere legittima l’inapplicabilità dello studio di settore relativo al contribuente e, pertanto, ne consegue che quest’ultimo, contrariamente a quanto argomentato nella sentenza d’appello, non ha fornito la prova contraria rispetto alle presunzioni che assistono l’accertamento tributario fondato sugli studi di settore. L’accoglimento del primo motivo ha carattere assorbente ed esime dall’esame del secondo; pertanto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, anche per le spese, alla Ctr.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Rinvia alla Ctr della Sicilia in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2017

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