Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9817 del 14/04/2021

Cassazione civile sez. I, 14/04/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 14/04/2021), n.9817

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 15385/2019 r.g. proposto da:

E.A., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’Avvocato

Marco D’Antonio, presso il cui studio elettivamente domicilia in

Lecce, alla via Manzoni n. 1.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del

Ministro pro tempore.

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI LECCE depositato il 30/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 11/02/2021 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che:

1. E.A., nativo della (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., avverso il decreto del Tribunale di Lecce del 30 aprile 2019, reso nel procedimento n. 5611/2018, reiettivo della sua domanda volta ad ottenere una delle forme di protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria; rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari). Il Ministero dell’Interno non si è costituito nei termini di legge, ma ha depositato un “atto di costituzione” al solo fine di prendere eventualmente parte alla udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

1.1. Quel tribunale ritenne scarsamente credibili le dichiarazioni del richiedente protezione, e comunque, i motivi addotti da lui a sostegno delle sue richieste inidonei a consentirne l’accoglimento.

considerato che:

1. I formulati motivi denunciano, rispettivamente:

I) “Nullità della sentenza o del procedimento, per omesso esame di un fatto decisivo… ex art. 360 c.p.c., comma 1”;

II) “Nullità della sentenza o del procedimento, per violazione del potere dovere officioso del giudice di acquisire informazioni e documenti rilevanti, in base al diritto vivente di questa Suprema Corte (Cass., SU, n. 27310/2008), al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, ed alla Dir. 2004/83/CE, nonchè per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, in ambedue i casi ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”;

III) “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14, rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 (mancata concessione della protezione sussidiaria cui il ricorrente aveva diritto ex lege per il rischio di subire un danno grave ed in ragione delle attuali condizioni socio politiche del Paese di origine”);

IV) “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, anche in relazione alle previsioni di cui al D.P.R. n. 349 del 1999, art. 28, comma 1, L. n. 110 del 2017, art. 3CEDU, rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (il tribunale ha errato a non applicare al ricorrente la protezione, non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno allo straniero, qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario, nonchè essendo vietata l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel suo Paese di origine o che ivi possa correre gravi rischi)”;

V) “Nullità della sentenza o del procedimento, per violazione o falsa applicazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) circa il riconoscimento del diritto di asilo ex art. 10 Cost.”.

ritenuto che:

1. Alla stregua delle complessive questioni recentemente rimesse alle Sezioni Unite di questa Corte dalle ordinanze interlocutore rese da Cass. n. 28208, 28209, 29250 e 29251 del 2020 (in tema di procura speciale al ricorso per cassazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, comma 13), nonchè dell’ulteriore ordinanza interlocutoria resa da Cass. n. 28316 del 2020 (avente ad oggetto la configurabilità del diritto alla protezione umanitaria nella vigenza del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, ed in continuità con la collocazione nell’alveo dei diritti umani inviolabili ad esso attribuita dalla recente pronuncia n. 24159 del 2019, quando sia stato allegato ed accertato il “radicamento” effettivo del cittadino straniero, fondato su decisivi indici di stabilità lavorativa e relazionale, la cui radicale modificazione, mediante il rimpatrio, possa ritenersi idonea a determinare una situazione di vulnerabilità dovuta alla compromissione del diritto alla vita privata e/o familiare ex art. 8 CEDU, sulla base di un giudizio prognostico degli effetti dello “sradicamento” che incentri la valutazione comparativa sulla condizione raggiunta dal richiedente nel paese di accoglienza, con attenuazione del rilievo delle condizioni del paese di origini non eziologicamente ad essa ricollegabili), l’odierna controversia deve essere rinviata a nuovo ruolo in attesa delle corrispondenti decisioni (posto che, nella specie: i) la procura speciale rilasciata dall’ E. in favore dell’Avv. Marco D’Antonio, allegata in calce al ricorso, la sola autentica della sottoscrizione del ricorrente, effettuata da quel difensore, non anche la specifica certificazione della data di rilascio della procura medesima; ii) la doglianza inerente il mancato riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitario lamenta, tra l’altro, l’omessa valutazione dell’effettivo radicamento lavorativo, con scadenza 2021, del ricorrente in Italia, avendo il tribunale totalmente pretermesso l’esame della corrispondente documentazione, puntualmente indicata in ricorso).

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo, in attesa delle decisioni sulle complessive questioni già rimesse alle Sezioni Unite di questa Corte dalle ordinanze interlocutore rese da Cass. n. 28208, 28209, 29250 e 29251 del 2020, nonchè dall’ulteriore ordinanza interlocutoria pronunciata da Cass. n. 28316 del 2020.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2021

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