Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9816 del 24/04/2010

Cassazione civile sez. II, 24/04/2010, (ud. 12/11/2009, dep. 24/04/2010), n.9816

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – President – –

Dott. PETITTI Stefano – Consiglie – –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consiglie – –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consiglie – –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30316-2006 proposto da:

F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MONTE ZEBIO 32, presso lo studio dell’avvocato FOSCHIANI ALESSANDRO,

che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 41303/2005 del GIUDICE DI PACE di ROMA, del

6/10/05, depositata il 07/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS, che si

riporta alle conclusioni scritte.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

F.M. impugna la sentenza n. 41203 del 2005 del Giudice di Pace di Roma, resa pubblica il 7 ottobre 2005, con la quale veniva respinta la sua opposizione avverso la cartella esattoriale n. (OMISSIS) del servizio riscossione tributi di Roma con la quale gli venivano richieste Euro 216 per sanzioni amministrative, relative a contravvenzioni del Comune di Roma per violazione al Codice della Strada, che risultavano notificate al portiere dello stabile. Fondava l’opposizione sul rilievo che le contravvenzioni non gli erano state notificate nel termine di 150 giorni, poiche’ non aveva mai ricevuto notizia del notifica e neppure gli era stata inviata la comunicazione a mezzo lettera raccomandata prevista dall’art. 139 c.p.c., comma 4. Deduceva inoltre l’illegittima mancata immediata contestazione delle infrazioni contestate.

Il Comune di Roma si costituiva in giudizio con proprio funzionario e contestava la pretesa, deducendo la regolarita’ delle notifiche dei verbali di accertamento delle violazioni, perche’ effettuate a mezzo servizio postale con ricevuta di ritorno sottoscritta da persona qualificatasi come portiere.

Il Giudice di Pace rigettava l’opposizione, ritenendo regolare la notifica effettuata “poiche’ l’invio della raccomandata al destinatario non attiene alla validita’ della notifica, che si perfeziona con la consegna del plico al portiere ma ne costituisce una mera irregolarita’. L’avvenuta rituale notifica dei verbali rende inammissibile l’opposizione”. Nulla affermava con riguardo al secondo motivo di impugnazione circa la mancata immediata contestazione.

Il ricorrente formula due motivi di ricorso.

Col primo lamenta la violazione dell’art. 139 c.p.c., n. 3, rilevando che il giudice quo non si sarebbe dovuto limitare alla semplice constatazione della consegna, ma avrebbe dovuto anche verificare se la stessa era stata preceduta da ricerca di tutti i soggetti di cui al primo e al secondo comma dello stesso art. 139, ricerca questa che non risultava effettuata dall’esame dell’avviso di ricevimento. Vi era inoltre incertezza sulla stessa persona indicata come portiere.

Col secondo motivo deduce l’omessa pronuncia su domande proposte con l’opposizione, per non avere il giudice detto alcunche’ al riguardo dell’altro motivo di opposizione col quale era stata dedotta illegittimita’ dei verbali per omessa immediata contestazione.

Il Comune intimato non ha svolto alcuna attivita’ in questa sede.

Attivata procedura ex art. 375 c.p.c. vecchio rito, il consigliere relatore conclude per la fondatezza di entrambe le censure con adesione da parte della Procura Generale.

Il primo motivo di ricorso e’ fondato e merita accoglimento, il secondo resta assorbito.

Per quanto riguarda il primo motivo, occorre osservare che in sede di opposizione avanti al Giudice di Pace l’odierno ricorrente col suo ricorso aveva dedotto specificamente la questione relativa alla mancata ricerca delle altre persone indicate dall’art. 139 c.p.c., commi 1 e 2.

Quanto alla notifica effettuata al portiere. Al riguardo occorre richiamare l’orientamento consolidato di questa Corte (Cass. SU 11332 del 2005) che ritiene che in tali casi vi sia nullita’ della notifica (Cass. 9095/06 cfr. arg. ex C.Cost. 131/07).

Il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato, e la causa va rimessa per nuovo esame ad altro giudice del merito pari ordinato, che si indica in diverso magistrato dello stesso ufficio, cui e’ anche demandato, ex art. 385 c.p.c., di pronunziare sulle spese del giudizio di legittimita’.

PQM

LA CORTE accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro magistrato dello stesso ufficio (Giudice di Pace di Roma), che decidera’ anche sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2010

 

 

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