Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9816 del 20/04/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 20/04/2018, (ud. 11/01/2018, dep.20/04/2018),  n. 9816

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

1. La Cassa di Risparmio di Asti (da ora Cassa) convenne in giudizio dinanzi al locale Tribunale i coniugi Z.V. e C.B. per sentir dichiarare, fra le altre cose, la simulazione assoluta del contratto di compravendita fra loro stipulato in data 30.11.2005 ed avente per oggetto il trasferimento del 50% dell’immobile di proprietà dello Z. in favore della moglie C., titolare della restante quota, ed in via subordinata la revoca del medesimo ex art. 2901 c.c., n. 1: premetteva che in data 5.3.2001 lo Z. aveva rilasciato una fideiussione omnibus a garanzia del contratto di conto corrente stipulato da B.M. con la stessa Cassa, e che, a seguito del fallimento di quest’ultimo, era stato richiesto un decreto ingiuntivo nei confronti del fideiussore Z. per il recupero del saldo passivo del predetto conto corrente; ed assumeva che rispetto a ciò il trasferimento della quota dell’immobile doveva essere ricondotto all’intento distrattivo denunciato.

2. I convenuti si costituirono eccependo la regolarità dell’atto di compravendita ed il pagamento del prezzo fissato attraverso la stipula, da parte della C., di un mutuo ipotecario con la Unicredit Spa: ritenendo insussistenti i presupposti di entrambe le domande proposte, in ragione del fatto che la vendita della quota dell’immobile era stata determinata dalla necessità di estinguere un debito contratto nel 2000 dallo Z. con l’Istituto San Paolo di Torino (che aveva iscritto ipoteca sull’immobile ed aveva già proceduto a pignoramento immobiliare), ne chiedevano il rigetto assumendo che, in relazione alla revocatoria proposta, ricorresse l’ipotesi di cui all’art. 2901 c.c., comma 3.

3. Il Tribunale di Asti ha respinto entrambe le domande della Cassa di Risparmio.

4. La Corte d’Appello di Torino ha confermato il rigetto della domanda di simulazione assoluta, accogliendo invece la domanda di revocatoria.

5. I coniugi Z. – C. ricorrono per la cassazione della predetta sentenza affidandosi a tre motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis c.p.c..

6. La Cassa ha resistito con controricorso.

Considerato che:

1. con il primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, del principio di non contestazione, ricondotto all’art. 111 Cost., artt. 115,116 e 167 c.p.c., e art. 2697 c.c., i ricorrenti lamentano, sotto il primo profilo, che la Corte d’appello aveva erroneamente applicato le norme sopra indicate ponendo a loro carico un improprio onere probatorio, visto che le stesse allegazioni della Cassa contenute nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado – in cui era stata denunciata la sua condizione di impossidenza e l’unicità del bene oggetto di disposizione – dovevano indurre a ritenere provata, senza necessità di ulteriori dimostrazioni la circostanza, non solo incontestata ma perfino ammessa, che era impossibile saldare il debito precedente senza vendere la quota della casa di cui era contitolare. Si dolgono, inoltre, in relazione al secondo profilo di censura (art. 360 c.p.c., n. 5), del fatto che la Corte non aveva esaminato la documentazione da loro prodotta dalla quale risultava sia che gli altri immobili di proprietà erano stati sottoposti a procedimenti esecutivi, sia che il credito dell’Istituto San Paolo di Torino (al quale, anche, era conseguito un pignoramento immobiliare) era antecedente alla fideiussione prestata, sia che la somma ad esso corrispondente era stata pagata nella medesima data della stipula del contratto di vendita sub iudice.

2. Con il secondo motivo, inoltre, i ricorrenti deducono la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 1298, 1854, 2727 e 2729 c.c.: lamentano, al riguardo, che la Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto come non dimostrato che il prezzo pagato dalla C. fosse effettivamente servito per estinguere il debito scaduto, facendo derivare dalla cointestazione del conto dove era confluito il danaro versato dall’Unicredit Spa l’impossibilità di determinare, con certezza, l’imputazione allo Z. dell’effettivo utilizzo della corrispondente somma per l’adempimento in favore dell’istituto di credito torinese.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., lamentando che erano stati erroneamente ritenuti sussistenti gli elementi costitutivi della revocatoria, nonostante che la progressione cronologica degli eventi fosse idonea a smentirli e che, comunque, l’appellante, onerata, non avesse fornito al riguardo alcuna concreta dimostrazione.

4. Le eccezioni sollevate dalla controricorrente Cassa astigiana, concernenti l’inammissibilità del ricorso per erronea sussunzione dei vizi dedotti e per sostanziale richiesta di un riesame del merito della controversia, devono essere respinte, in quanto, in ordine al primo profilo, questa Corte ha reiteratamente affermato che “ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, non costituisce condizione necessaria la corretta menzione dell’ipotesi appropriata, tra quelle in cui è consentito adire il giudice di legittimità, purchè si faccia valere un vizio della decisione astrattamente idoneo a inficiare la pronuncia” (cfr. Cass. 1370/2013; Cass. 24553/2013 e Cass. 23381/2017); quanto al secondo, tutti i rilievi contenuti nei motivi, pur passando logicamente attraverso l’esame della motivazione della sentenza impugnata, sono ricondotti alla violazione delle norme coerentemente indicate: e, tanto premesso, si rileva che i primi due motivi sono fondati ed assorbono il terzo.

Si osserva, al riguardo, che le censure in essi contenute possono essere congiuntamente esaminate, in quanto vertono sulla critica mossa alla sentenza impugnata in relazione alla falsa applicazione del principio di non contestazione, con particolare riferimento alla congiunta lettura dell’art. 115 c.p.c., e art. 2697 c.c.; la censura si estende anche alle conseguenze che la Corte avrebbe impropriamente tratto dalla circostanza che il conto corrente – sul quale era stato, dapprima, versato il danaro dalla Unicredit alla C. (in ragione del mutuo ipotecario contratto) e dal quale era partito, poi, l’ordine di pagamento in favore della banca San Paolo di Torino per l’estinzione del debito dello Z. e la cancellazione del pignoramento immobiliare trascritto – era intestato ad entrambi i ricorrenti, deducendo da ciò che la contitolarità della giacenza ivi presente rendeva impossibile “determinare con la necessaria certezza l’utilizzo dell’intera somma a scopo estintivo”.

5. Circa la prima doglianza, questa Corte ha costantemente affermato che “la mancata contestazione di un fatto addotto dalla controparte ne rende superflua la prova, conferendogli carattere non controverso, e ciò sia per il sistema delle preclusioni, il quale comporta per le parti l’onere di collaborare al fine di circoscrivere la materia controversa, e sia per il principio di economia, che deve informare il processo, alla stregua dell’art. 111 Cost.” (cfr. ex multis Cass. 8213/2013).

E, tanto premesso, si osserva che effettivamente la stessa Cassa, nell’atto di citazione del giudizio di primo grado, aveva dedotto, a sostegno delle proprie pretese, lo “stato di nullatenenza” dello Z., nonchè “le forti difficoltà finanziarie” dello stesso; nel ricorso per decreto ingiuntivo prodotto nel fascicolo di primo grado, la Cassa aveva, altresì, allegato la sua “grave illiquidità finanziaria” nonchè l’avvenuto pignoramento dei beni di proprietà da parte della San Paolo Imi Spa.

Tali fatti, dunque, non necessitavano di alcuna ulteriore dimostrazione da parte dell’odierno ricorrente, visto che erano stati dedotti come la premessa delle domande proposte dalla stessa parte attrice, poi appellante: e, al riguardo, deve anche rilevarsi che la motivazione della sentenza (v. pag. 6 V cpv) da atto che il fabbricato venduto fosse l’unico bene immobile dello Z., ragione per cui detta circostanza non imponeva al ricorrente alcun onere probatorio.

6. La Corte d’appello, nello stesso contesto, afferma che tale fatto “poteva al più costituire un indizio dell’imprescindibile necessità di alienazione dello stesso per ottenere la provvista da utilizzarsi per l’estinzione di un debito pregresso ben avendo potuto lo stesso, almeno in astratto, reperire le sostanze altrimenti, o attraverso il proprio lavoro ovvero attingendo da altri risparmi”: e, conclude, ritenendo che gravasse sullo Z. “allegare prima e provare poi l’inesistenza di altre fonti di reddito, dimostrazione neppure offerta”: in tal modo, tuttavia, la Corte Torinese continua, nonostante le emergenze processuali, ad applicare erroneamente le norme sopra richiamate.

Ed infatti, in primo luogo, la motivazione sopra riportata postula la prova di un fatto negativo, come tale contrario ad una corretta interpretazione dell’art. 2697 c.c. (crf. ex multis Cass. 10752/2016); in secondo luogo – e si passa con ciò all’esame del secondo profilo prospettato nel motivo di ricorso – pacifico che è a carico del proprietario del bene l’onere di provare che la vendita di esso rappresenta il solo mezzo per raggiungere lo scopo di adempiere ad un debito scaduto (trattandosi di un fatto sul quale si fonda la sua eccezione: cfr. Cass. 14420/2013; Cass. 7747/2016 e, per ragioni strettamente collegate, anche Cass. 7767/2007), si osserva che tale principio non può trovare applicazione ove, attraverso le emergenze istruttorie, sia stata già raggiunta la prova dello stato di nullatenenza che, nel caso di specie, risulta allegato, in relazione allo Z., dalla stessa Cassa astigiana.

7. In ordine al secondo motivo, i ricorrenti lamentano la falsa applicazione degli artt. 1298 e 1854 c.c., assumendo che la Corte d’Appello aveva ritenuto che, pur pacifico che il debito con l’Istituto San Paolo fosse sorto in precedenza, “sia il versamento del prezzo sia la provvista per il pagamento del debito contratto hanno interessato un conto corrente cointestato tra i coniugi, cointestazione che costituisce presunzione, nel caso non superata dalle parti, per non avere le stesse allegato circostanze idonee allo scopo, di contitolarità delle sostanze ivi contenute e transitate. Tale confusione del patrimonio dei coniugi rende impossibile determinare con la necessaria certezza l’utilizzo dell’intera somma allo scopo estintivo”.

8. Si osserva, al riguardo, che dalla documentazione precisamente indicata nel ricorso e rinvenibile in atti (e cioè il rogito notarile e l’estratto conto con l’indicazione di tutte le operazioni effettuate, dalle quali emergeva la perfetta coincidenza temporale fra la vendita, il versamento del ricavato e la disposizione di pagamento in favore della San Paolo Imi Spa), emerge pacificamente che la somma versata dal coniuge acquirente sul conto cointestato è stata utilizzata per intero per il pagamento del debito pregresso; da ciò deriva che le conseguenze tratte dalla Corte, rispetto alla presunzione di contitolarità sancita dall’art. 1854 c.c., per negare la sussistenza dei presupporti di cui all’art. 2901 c.c., comma 3, contrastano con le previsioni dell’art. 1298 c.c., rispetto alle quali nulla impedisce ai cointestatari del conto di regolare i propri rapporti di debito – credito, avvalendosi dello stesso.

9. Il terzo motivo, avuto riguardo alla motivazione sviluppata sui primi due, rimane assorbito.

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione per un nuove esame della controversia, alla luce dei seguenti principi di diritto: “Ai sensi dell’art. 2901 c.c., comma 3, non è soggetto a revoca l’adempimento di un debito scaduto. L’esenzione trova la sua ragione nella natura di atto dovuto della prestazione del debitore, una volta che si siano verificati gli effetti della mora ex art. 1219 c.c., e deve essere estesa alla alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità necessaria all’adempimento di un proprio debito, purchè essa rappresenti il solo mezzo per lo scopo, poichè in tale ipotesi la vendita si pone in un rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, che vale ad escludere il carattere di atto di disposizione pregiudizievole per i creditori richiesto per la revoca.

La prova dell’unicità del mezzo deve essere fornita dal debitore/venditore, tenendo conto dei principi generali che regolano il riparto degli oneri probatori, fra i quali deve essere ricompreso anche il c.d. principio di non contestazione declinato, in suo favore, nel senso di non ritenerlo onerato della prova di fatti a lui favorevoli già allegati dalla controparte”.

“La presunzione di contitolarità di un conto corrente non impedisce ai cointestatari di regolare i propri rapporti di debito-credito avvalendosi dello stesso conto: ragione per cui il pagamento di un debito di un contitolare attraverso il conto corrente cointestato non costituisce prova della riconducibilità ad entrambi dell’avvenuto pagamento, in presenza di altri elementi idonei a ricondurre ad uno solo dei cointestatari l’adempimento stesso”.

La Corte provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e rinvia per il nuovo esame della controversia alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 11 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA