Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9816 del 19/04/2017
Cassazione civile, sez. trib., 19/04/2017, (ud. 22/03/2017, dep.19/04/2017), n. 9816
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 14130/12, proposto da:
VENINI 82 s.r.l., in persona del legale rappres. p.t., elett.te
domic. in Roma, alla via L. Caro n. 62, presso l’avv. F. Carletti,
rappres. e difesa dall’avv. Enrico Allegro, con procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappres. e
difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici è
domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 116/24/2011 della Commissione tributaria
regionale della Lombardia, depositata in data 6/7/2011.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La Venini 82 s.r.l. impugnò, innanzi alla Ctp di Milano, un avviso d’accertamento, per l’anno 2002, con cui l’Agenzia delle entrate aveva recuperato a tassazione maggiori imposte a titolo di irpeg, irap e iva, quest’ultima ritenuta illegittimamente detratta.
La Ctp dichiarò inammissibile il ricorso per tardiva presentazione, con sentenza appellata dalla società.
La Ctr confermò la sentenza di primo grado, rilevando che l’appellante non aveva impugnato la pronuncia d’inammissibilità.
La Venini 82 s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi. Resiste l’Agenzia con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Con il primo motivo, parte ricorrente ha denunziato la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamentando l’omessa e/o insufficiente motivazione della pronuncia.
In particolare, la ricorrente ha lamentato che il giudice d’appello non avrebbe motivato in ordine alla violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 25 e del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 85 e 109.
Con il secondo motivo, è stata denunziata la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 25 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo erroneamente la Ctr ritenuta l’irregolarità della tenuta delle scritture contabili.
Con il terzo motivo, è stata denunziata la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 85 e 109 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che l’ufficio avesse ripreso a tassazione alcune fatture, relative in realtà a rimborso-spese.
La società ricorrente ha censurato la sentenza della Ctr per non aver esaminato i motivi sollevati nel giudizio di merito, senza però aver impugnato la pronuncia d’appello in ordine all’unica motivazione afferente alla conferma della sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso della società perchè tardivamente proposto.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, in quanto il contribuente avrebbe avuto l’onere di impugnare la sentenza d’appello in ordine alla questione della tardività del ricorso introduttivo della lite, che è ormai passata in giudicato. Le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di Euro 6000,00 oltre alla maggiorazione del 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2017