Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9816 del 14/04/2021
Cassazione civile sez. I, 14/04/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 14/04/2021), n.9816
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 5252/2019 r.g. proposto da:
U.M., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,
giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’Avvocato
Marco D’Antonio, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Lecce, alla via Manzoni n. 1.
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del
Ministro pro tempore.
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE DI LECCE depositato il 30/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 11/02/2021 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
1. U.M., nativo del (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., avverso il decreto del Tribunale di Lecce del 30 gennaio 2019, reso nel procedimento n. 1314/2018, reiettivo della sua domanda volta ad ottenere una delle forme di protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria; rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari). Il Ministero dell’Interno è rimasto solo intimato.
1.1. Quel tribunale ritenne: i) i fatti narrati dal richiedente (che aveva riferito di essere fuggito dal proprio Paese temendo le repressioni della famiglia della ragazza, di fede sciita, contraria alla relazione da lui, di religione sunnita, intrapresa con quest’ultima), “anche qualora veritieri”, inidonei ad integrare i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b); ii) insussistenti, nella regione (Punjab) di provenienza dell’ U., le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. c) dell’appena menzionato D.Lgs.; iii) indimostrati eventuali fatti o accadimenti giustificativi della invocato rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Considerato che:
1. I formulati motivi denunciano, rispettivamente:
I) “Nullità della sentenza o del procedimento, per omesso esame di un fatto decisivo… ex art. 360 c.p.c., comma 1”;
II) “Nullità della sentenza o del procedimento, per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”;
III) “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14, rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 (mancata concessione della protezione sussidiaria cui il ricorrente aveva diritto per il rischio di subire un danno grave ed in ragione delle attuali condizioni socio politiche del Paese di origine”);
IV) “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, anche in relazione alle previsioni di cui al D.P.R. n. 349 del 1999, art. 28, comma 1, L. n. 110 del 2017, art. 3CEDU, rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (il tribunale ha errato a non applicare al ricorrente la protezione, non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno allo straniero, qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario, nonchè essendo vietata l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel suo Paese di origine o che ivi possa correre gravi rischi)”;
V) “Nullità della sentenza o del procedimento, per violazione o falsa applicazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) circa il riconoscimento del diritto di asilo ex art. 10 Cost.”.
ritenuto che:
1. Alla stregua delle complessive questioni recentemente rimesse alle Sezioni Unite di questa Corte dalle ordinanze interlocutore rese da Cass. n. 28208, 28209, 29250 e 29251 del 2020 (in tema di procura speciale al ricorso per cassazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, comma 13), l’odierna controversia deve essere rinviata a nuovo ruolo in attesa delle corrispondenti decisioni (recando, nella specie, la procura speciale rilasciata dall’ U. in favore dell’Avv. Marco D’Antonio, allegata in calce al ricorso, la sola autentica della sottoscrizione del ricorrente, effettuata da quel difensore, non anche la specifica certificazione della data di rilascio della procura medesima).
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo, in attesa delle decisioni sulle complessive questioni già rimesse alle Sezioni Unite di questa Corte dalle ordinanze interlocutore rese da Cass. n. 28208, 28209, 29250 e 29251 del 2020.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2021