Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9815 del 23/04/2013
Civile Decr. Sez. 5 Num. 9815 Anno 2013
Presidente:
Relatore:
Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si comppicyi.
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Il Presidente
Dott. Mario Adamo
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Data pubblicazione: 23/04/2013
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CT 40897/2008 Avv. Francesco Meloncelli
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE V TRIBUTARIA
PER CONDONO LITI MINORI
(R.G. n. 6218/2009)
– nell’interesse
dell’Agenzia
delle
entrate
(C.F.
06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e
difesa, per mandato ai sensi di legge, dall’Avvocatura Generale dello
Stato (C.F. 80224030587) e presso la stessa per legge domiciliata a
Roma in via dei Portoghesi n. 12
CONTRO
– FILIPPOZZI EUGENIO
IN PUNTO
annullamento della sentenza n. 51/20/2007 emessa inter partes dalla
Commissione Tributaria Regionale di VENEZIA
PREMESSO
che l’Agenzia ha comunicato che il contribuente ha presentato
domanda di definizione della controversia ai sensi dell’art. 39 comma
12 del D.L. n. 98/2011 (che richiama l’art. 16 della legge n. 289/2002)
provvedendo al versamento di tutte le somme dovute
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari
l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n.
289/2002.
Allega nota del 7/9/2012 prot 94851/2012 della Direzione
Provinciale DI VICENZA con comunicazione di regolarità.
Roma, 12 febbraio 2013
ISTANZA DI ESTINZIONE