Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9815 del 19/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 19/04/2017, (ud. 21/03/2017, dep.19/04/2017),  n. 9815

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 349/2015 R.G. proposto da:

F.lli P. Srl in liquidazione, rappresentata e difesa dal Prof.

Avv. Francesco d’Ayala Valva, con domicilio eletto presso di lui, in

Roma, Viale Parioli n. 43, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 568/1/13, depositata il 4 novembre 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 marzo 2017

dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli;

Letta la memoria depositata dal ricorrente F.lli P. Srl in

liquidazione.

Fatto

PREMESSO

che:

– a seguito di verifica fiscale eseguita dalla Guardia di finanza nei confronti della società Rondine Italia Spa di (OMISSIS), cessionaria di merce (nella specie, pentolame in alluminio antiaderente) alla società Evoluzione Spa di (OMISSIS), era emersa una divergenza sul numero dei pezzi venduti da quest’ultima alle proprie clienti, sicchè era stato emesso avviso di accertamento, nei confronti della contribuente, per l’acquisto e la vendita senza fattura ed evasione d’imposta;

– sul giudizio instaurato dalla contribuente, la Corte di cassazione, con sentenza n. 26663 del 2009, aveva cassato con rinvio per vizio di motivazione la decisione della CTR della Campania n. 388 del 2004, già di conferma della legittimità della pretesa fiscale,

– la contribuente, F.lli P. Srl in liquidazione, ricorre avverso la decisione emessa dalla CTR della Campania in sede di rinvio assumendone (primo motivo) la nullità per motivazione apparente e violazione dell’art. 115 c.p.c., nonchè (secondo motivo) per omessa pronuncia in relazione al principio affermato dalla Suprema Corte con la sentenza di rinvio n. 26663 del 2009.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– è insussistente l’asserito vizio di motivazione apparente, avendo la CTR, in realtà, preso in considerazione il fatto, del cui svolgimento ha fornito una precisa descrizione, ancorchè i passaggi argomentativi della motivazione possano risultare non del tutto esatti e si registri una confusione dei ruoli delle società coinvolte; tale lacuna, peraltro, è eventualmente suscettibile di integrare un vizio di motivazione (contraddittoria e/o illogica) ma non di motivazione apparente od omessa materiale motivazione;

– quanto all’asserita inottemperanza del principio di diritto affermato in sede di rinvio da parte della Suprema Corte, già disposto per vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo all’epoca vigente, la doglianza lamenta in realtà l’insufficiente e contraddittoria motivazione da parte della CTR, non potendosi, del resto, configurare una omessa pronuncia su valutazione in fatto, la doglianza, peraltro, è inammissibile trovando applicazione (trattandosi di sentenza pubblicata il 4 novembre 2013) l’attuale testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), conv. con modif. nella L. n. 134 del 2012, che ha circoscritto il controllo del vizio di legittimità alla verifica del requisito “minimo costituzionale” di validità prescritto dall’art. 111 Cost., sicchè è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

– tale requisito minimo non risulta soddisfatto soltanto quando ricorrano quelle stesse ipotesi che si convertono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, e determinano la nullità della sentenza, mentre al di fuori di esse residua soltanto l’omesso esame di un fatto storico controverso, che è stato oggetto di discussione e che sia “decisivo”, non essendo più consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo a giustificazione della decisione adottata sulla base degli elementi fattuali acquisiti al rilevante probatorio ritenuti dal giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (Sez. U, n. 8053 del 2014, Rv. 629831 e 629830);

– il ricorso va pertanto rigettato; le spese vanno compensate attesa la particolarità della vicenda, ponendosi a carico del ricorrente anche l’obbligo di versare l’ulteriore importo per contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 21 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA