Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9815 del 14/04/2021

Cassazione civile sez. I, 14/04/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 14/04/2021), n.9815

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo M. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 15335/2019 proposto da:

S.M., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Claudia Pezzoni, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

contro

Prefettura di Roma, in persona del Prefetto pro tempore;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 106/2019 del GIUDICE DI PACE di PARMA,

depositata il 04/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/02/2021 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Con decreto del 20 gennaio 2019 il Prefetto di Parma aveva ordinato l’espulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera di S.M., cittadino extracomunitario nato in (OMISSIS).

Il Giudice di pace di Parma, adito dallo straniero, ha respinto l’impugnazione, in quanto, tra l’altro, ha escluso la concreta ricorrenza dell’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, invocata dallo straniero che aveva assunto di essere genitore di un minore cittadino italiano con cui non conviveva, lamentando che non si era tenuto conto dei legami familiari con il minore.

S.M. ha proposto ricorso per cassazione con tre mezzi.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– nel giudizio di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero, la legittimazione esclusiva, personale e permanente a contraddire in giudizio anche in fase di legittimità spetta al Prefetto, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 bis, comma 2, quale autorità che ha emesso il provvedimento impugnato (Cass. n. 16178 del 30/07/2015; Cass. n. 825 del 19/01/2010);

– nel caso in esame non risulta provata la regolare notificazione del ricorso, atteso che, dalla documentazione allegata in atti, il ricorso risulta notificato al Ministero dell’Interno ed al Prefetto di Parma via PEC presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, in data 6/5/2019, laddove tale adempimento andava eseguito esclusivamente nei confronti del Prefetto di Parma presso il suo Ufficio;

– va, quindi, disposto il rinvio a nuovo ruolo del ricorso, con assegnazione al ricorrente del termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per il rinnovo della notificazione del ricorso al Prefetto di Parma nel suo Ufficio.

PQM

Rinvia a Nuovo Ruolo per il rinnovo, a cura del ricorrente, della notificazione del ricorso al Prefetto di Parma nel suo Ufficio entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza a cura della Cancelleria.

– Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2021

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