Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9815 del 13/05/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 9815 Anno 2015
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: MANNA FELICE

SENTENZA
sul ricorso 8846-2012 proposto da:
RAU MIRIA11,(RAUMRM52E55H5010) elettivamente domiciliata in
ROMA, P.ZZA DELLA LIBERTA’ N. 20, presso lo studio
dell’avvocato MAURO VAGLIO, che la rappresenta e difende giusta
procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
ROMA CAPITALE, in persona del ,Atndaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DP.I , TEMPIO DI GIOVE
21, presso la sede dell’Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso

Data pubblicazione: 13/05/2015

dall’avvocato NICOLA SABATO, giusta procura speciale a margine
del controricorso;
controricorrente avverso—la—sentenza–n. 3997-/-20-1-1-41e1—TRIBUNALE—di—ROMA,

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12/02/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA.

Ric. 2012 n. 08846 sez. M2 – ud. 12-02-2015
-2-

aki.

depositata il 23/02/2011;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 23.2.2011 il Tribunale di Roma rigettava l’appello
proposto da Mitiam Rau contro la sentenza del giudice di pace del medesimo
centro, che aveva a sua volta respinto l’opposizione della Rau ad un verbale

limitato (ZTL) senza la prescritta autorizzazione, e notificato il 26.4.2006.
Osservava il Tribunale che l’accesso al varco era stato documentato dal
comune di Roma così come la mancanza del relativo permesso, mentre la
parte opponente aveva prodotto solo un rilievo fotografico privo di data certa,
che impediva dì ricollegarlo alla reale situazione dei luoghi al momento
dell’infrazione; che dal verbale risultava esattamente il nome e la matricola
dell’operatore e, quindi, del responsabile dell’immissione dei dati nel sistema
informatico, sicché era infondata la tesi della nullità del verbale per mancata
indicazione del responsabile del procedimento; che, peraltro, il verbale
d’accertamento ha valore di atto pubblico, che come tale fa fede fino a querela
di falso riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale.
Avverso tale sentenza Miriam Rau propone ricorso affidato a tre motivi.
Resiste Roma capitale, nuova denominazione del comune di Roma, resiste
con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Il primo motivo di ricorso espone la violazione o falsa applicazione
dell’art. 23, comma 12, legge n. 689/01, dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e
166 c.p.c., in relazione al n. 3 (e 4: n.d.r.) dell’art. 360 c.p.c. Sostiene parte
ricorrente che non avendo il comune di Roma contestato la documentazione
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della polizia municipale di Roma, elevato per l’accesso in zona a traffico

prodotta dall’opponente a riprova dell’orario di accesso alla ZTL, il giudice di
merito non poteva escluderne il valore probatorio, tenuto conto, altresì, del
fatto che l’onere di dimostrare l’infrazione amministrativa grava sulla parte
opposta e non su quella opponente.

Il principio di non contestazione, positivizzato di recente in termini
generali con la modifica dell’art. 115, 1° comma c.p.c. da parte dell’ari 45,
comma 14°, della legge n. 69/09, peraltro non applicabile nella specie in base
all’art. 58, 1° comma detta legge, che ne limita l’applicazione ai giudizi
instaurati dopo l’entrata in vigore della legge stessa, è altro rispetto a quanto
mostra di supporre parte ricorrente.
La dicotomia contestazione/non contestazione attiene alla fase introduttiva
e assertiva del giudizio, e mira a distinguere i fatti pacifici, rispetto ai quali
non v’è necessità d’istruzione probatoria, da quelli controversi, che invece
devono essere dimostrati. Ne deriva che contestato o non può essere solo un
fatto storico allegato, non un documento od altro mezzo di prova dedotto per
dimostrane l’esistenza.
Quanto, poi, all’onere di provare i fatti costitutivi dell’illecito
amministrativo, va osservato che l’esistenza e l’operatività, nelle circostanze
di tempo e di luogo di cui al verbale d’accertamento, dei limiti alla
circolazione stabiliti per la zona a traffico limitato (ZTL), è stata
correttamente ritenuta dimostrata dal Tribunale sulla base dello stesso verbale
d’accertamento, che fa piena prova fmo a querela di falso di quanto ivi
attestato (giurisprudenza costante di questa Corte: cfr. per tutte, Cass. n.
2434/11).
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1.1. – Il motivo è manifestamente infondato.

2. – Il secondo e il terzo mezzo d’annullamento denunciano la violazione o
falsa applicazione dell’art. 383, terzo comma, D.P.R. n. 495/92, dell’art. 6-

quater D.L. n. 6/91 e dell’art. 3 D.Lgs. n. 39/93, e il vizio motivazionale, in
relazione, rispettivamente, ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c. Nel verbale

accertatore, che è colui che materialmente e in un secondo Momento ha
visionato la fotografia rilevata dallo strumento posto all’accesso del varco, ha
letto la targa e ha redatto il verbale in originale sottoscrivendolo.
L’immissione dei dati nel sistema informatico è, invece, attività del tutto
differente che si sostanzia nell’inserimento da parte di altro soggetto di tutti i
dati tratti dal verbale in modo da ottenerne la riproduzione meccanizzata, che
è poi notificata al trasgressore.
Nel caso di specie, prosegue, la parte ricorrente, manca l’indicazione di
quest’ultimo soggetto né è specificato nel verbale che l’agente accertatore, il
solo ad essere indicato, rappresenti anche il responsabile dell’immissione dei
dati; e la motivazione della sentenza impugnata è contraddittoria, perché non
chiarisce le ragioni per cui l’accertatore dovrebbe coincidere con l’operatore e
quest’ultimo con il responsabile dell’immissione dei dati.
2.1. – I predetti motivi, da esaminare congiuntamente per la loro
complementarietà, sono infondati.
Essi tentano di accreditare l’equivoco che nei casi in cui, come nella
specie, sia stato impiegato un mezzo di rilevazione a distanza dell’infrazione
al codice della strada, esista, nel senso che debba essere formato, un verbale
d’accertamento cartaceo redatto e sottoscritto a mano in ufficio dal soggetto
che constata l’illecito in base ai rilievi fotografici . trasmessi
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d’accertamento dell’infrazione è indicato solo il nominativo dell’agente

dall’apparecchiatura installata all’ingresso della ZTL, e un responsabile e/o un
operatore che immette i relativi dati nel sistema informatico per produrre il
documento a stampa che è poi notificato al responsabile dell’infrazione. E che
i due soggetti, accertatore e operatore responsabile dell’immissione dei dati

2.1.1. – Come questa Corte ha già avuto modo di precisare, in tema di
sanzioni amministrative, inflitte per Violazioni del codice della strada, la
notifica del verbale di accertamento privo della sottoscrizione autografa degli
accertatori deve ritenersi legittima se il verbale risulta redatto con sistema
meccanizzato o di elaborazione dati, come previsto dagli articoli 383, comma
quarto, e 385, commi terzo e quarto, del regolamento di esecuzione e di
attuazione del codice della strada, e dall’articolo 3, comma secondo, del
D.Lgs n. 39 del 1993, secondo il quale nella redazione di atti amministrativi,
la firma autografa è sostituita, a tutti gli effetti, dall’indicazione a stampa, sul
documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto
responsabile dell’atto, che, nella specie, è il verbalizzante. Tale indicazione
consente, di affeìmare la sicura attribuibilità dell’atto al soggetto che, secondo
le norme positive, deve esserne l’autore (Cass. mi. 21918/06, 19780/06 e
1923/99).
Infatti, il quarto comma dell’art. 383 D.P.R. n. 495192, contenente il
regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, dispone che
il verbale d’accertamento, se redatto con sistemi meccanizzati o di
elaborazione dati, deve riportare le stesse indicazioni contenute nel modello
previsto per la redazione del verbale cartaceo. Pertanto, il verbale è redatto o
in forma cartacea o mediante l’impiego di sistemi meccanizzati o di
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nell’elaboratore, debbano necessariamente essere diversi.

elaborazione dati, non potendosi dare l’ipotesi della formazione di un duplice
originale, uno cartaceo destinato a rimanere agli atti dell’ufficio, l’altro
digitale e destinato alla stampa e alla notifica al responsabile dell’infrazione,
ma avente la medesima efficacia giuridica del primo.

6-quater del D.L. n. 6/91, introdotto dalla legge di conversione n. 80/91,
contenente disposizioni urgenti in favore degli enti locali per l’anno 1991, e
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93, recante norme in materia di sistemi
informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche.
La prima dispone che l’immissione e la riproduzione di dati, informazioni
e documenti, nonché la emanazione di atti amministrativi da parte degli enti
locali, mediante sistemi informatici, devono essere accompagnate dalla
indicazione della fonte e del responsabile della immissione e della
trasmissione. Ove per la validità sia prevista l’apposizione di firma autografa,
la stessa è sostituita dalla indicazione a stampa, sul documento prodotto dal
sistema automati77ato, del nominativo del soggetto responsabile; in tal caso, il
contenuto del documento è valido fino a querela di falso.
La seconda recita che nell’ambito delle pubbliche amministrazioni
l’immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati,
informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché
l’emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono
essere accompagnate dall’indicazione della fonte e del responsabile
dell’immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità
di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l’apposizione di firma

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Se ne trae conferma proprio dalle sostanzialmente analoghe norme dell’art.

autografa, la stessa è sostituita dall’indicazione a stampa, sul documento
prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.
Da tali disposizioni si ricava agevolmente che nel caso di illecito stradale
rilevato a distanza, tanto l’immissione e la riproduzione dei dati quanto

assume la responsabilità e che diviene a tutti gli effetti autore dell’atto
d’accertamento, non essendovi spazio, né dal punto di vista logico né da
quello normativo, per ipotizzare come necessaria la presenza di altri soggetti
che svolgano un’ulteriore, diversa e autonoma funzione avente rilevanza
esterna.
3. – In conclusione il ricorso va respinto.
4. – Seguono le spese, liquidate come in dispositivo, a carico della parte
ricorrente.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in
£ 800,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di
legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile
della Corte Suprema di Cassazione, il 12.2.2015.

l’emanazione del verbale sono effettuate da un medesimo soggetto che ne

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