Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9814 del 20/04/2018


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Cassazione civile, sez. III, 20/04/2018, (ud. 14/12/2017, dep.20/04/2018),  n. 9814

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che, con sentenza resa in data 29/10/2014, la Corte d’appello di L’Aquila, in accoglimento dell’appello proposto dalla Conf. App. Service s.n.c. di T.D. & C., e in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta dalla Intermode Express s.r.l. avverso il decreto con il quale il Tribunale di Pescara aveva ingiunto alla stessa società il pagamento, in favore della Conf. App. Service, dei corrispettivi riferiti a talune prestazioni di trasporto;

che, con la stessa decisione, la corte d’appello ha confermato il rigetto della domanda proposta in via riconvenzionale dalla Intermode Express per la pronuncia della risoluzione del contratto intercorso tra le parti per inadempimento della Conf. App. e della conseguente condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni;

che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha ritenuto che la Conf. App. avesse fornito la prova, tanto della conclusione del contratto di trasporto tra le parti, quanto dell’effettiva esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali aveva agito in sede monitoria per il pagamento dei corrispettivi, sottolineando altresì come le contestazioni sollevate dalla Intermode, in relazione ai pretesi inadempimenti della controparte, oltre a richiedere, a fini di prova, la rituale proposizione di una querela di falso avverso la documentazione sottoscritta da terzi, attenessero in ogni caso a fatti tali da non integrare gli estremi per la pronuncia della risoluzione del contratto per inadempimento della Conf. App. e della relativa condanna al risarcimento del danno;

che, avverso la sentenza d’appello, la Intermode Express s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione, illustrati da successiva memoria;

che D.G.I. e T.D.M., già soci illimitatamente responsabili della cessata Conf. App. Service s.n.c. di T.D. & C., resistono con controricorso;

considerato, preliminarmente, di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso, avendo la società ricorrente depositato, unitamente al ricorso, una copia notificata della sentenza impugnata priva di rituale attestazione di conformità all’originale, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2);

che, al riguardo, vale osservare come la copia in formato analogico della sentenza impugnata prodotta in questa sede dal ricorrente presenta un’attestazione di conformità all’originale informatico redatta dal solo difensore della controparte con firma digitale, e dunque priva di alcuna sottoscrizione autografa richiesta dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, comma 9 bis, convertito in L. n. 221 del 2012, introdotto dal D.L. n. 90 del 2014, art. 52, convertito con modificazioni nella L. n. 114 del 2014, (cfr. Cass. n. 7443/2017 nonchè Cass. n. 17450/2017, secondo la quale “in ogni caso, il procuratore (…) è tenuto ad attestare la conformità all’originale digitale dei documenti prodotti in formato analogico”, con la precisazione che, non essendo operative nel giudizio di cassazione “le disposizioni sul deposito telematico degli atti processuali, la sottoscrizione in calce all’attestazione cartacea depositata presso la cancelleria della Corte deve essere necessariamente autografa (manuale) e non digitale”) (cfr., in termini, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 28473 del 29/11/2017, Rv. 647255 – 01);

che, sul punto, è appena il caso di rilevare come, ancora di recente, questa Corte ha avuto modo di ribadire il principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, per soddisfare l’onere di deposito della copia autentica della decisione con la relazione di notificazione, il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre copia cartacea del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e dei suoi allegati (relazione di notifica e provvedimento impugnato), attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali della copia formata su supporto analogico, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1 bis e 1 ter, e depositare nei termini quest’ultima presso la cancelleria della Suprema Corte, mentre non è necessario provvedere anche al deposito di copia autenticata della sentenza estratta dal fascicolo informatico (Sez. 6 -, Ordinanza n. 30765 del 22/12/2017, Rv. 647029 – 01);

che sulla base delle argomentazioni richiamate, deve ritenersi che la copia della sentenza impugnata depositata dalla società ricorrente non è idonea a tener luogo della copia autentica prevista dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2), dovendo conseguentemente rilevarsi l’improcedibilità del ricorso;

che alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso segue la condanna della società ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all’attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

Dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1 bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione del 14/12/2017 e a seguito di riconvocazione, il 5 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2018

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