Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9814 del 14/04/2021

Cassazione civile sez. I, 14/04/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 14/04/2021), n.9814

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo M. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 2451/2019 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Varrone, 9,

presso lo studio dell’Avvocato Francesco Vannicelli, e rappresentato

e difeso dall’Avvocato Luigi Robol, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Prefettura di Roma, in persona del Prefetto pro tempore;

– intimato –

avverso l’ordinanza resa nel procedimento R.G. n. 91714/2017 del

GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il 21/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/02/2021 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Con decreto emesso e notificato in data 21/11/2017 il Prefetto di Roma ha ordinato l’espulsione dal territorio nazionale R.A., cittadino extracomunitario nato in (OMISSIS).

Il Giudice di Pace, adito dallo straniero, ha rigettato il ricorso con il decreto in epigrafe indicato.

R.A. ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– nel giudizio di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero, la legittimazione esclusiva, personale e permanente a contraddire in giudizio anche in fase di legittimità spetta al Prefetto, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 bis, comma 2, quale autorità che ha emesso il provvedimento impugnato (Cass. n. 16178 del 30/07/2015; Cass. n. 825 del 19/01/2010);

– nel caso in esame non risulta provata la regolare notificazione del ricorso, atteso che, dalla documentazione allegata in atti, il ricorso risulta spedito dal difensore costituito del ricorrente a mezzo del servizio postale alla Prefettura di Roma presso l’Ufficio, ma non risulta allegato l’avviso di ricevimento, che non può verificarsi la regolare e valida esecuzione della notificazione, nè tale documento può ritenersi validamente sostituito dall’attestazione rilasciata da Poste Italiane in data 11/1/2019 che non è sottoscritta dal notificato o dall’addetto alla ricezione, e pertanto ne va disposta la rinnovazione;

– la notificazione del ricorso al Ministero dell’Interno presso l’Avvocatura Generale dello Stato, pur essendo stata eseguita in data 4/1/2019, non risulta decisiva perchè il Ministero non è legittimato sostanziale nel procedimento di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13;

– va, quindi, disposto il rinvio a nuovo ruolo del ricorso, con assegnazione al ricorrente del termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per il rinnovo della notificazione del ricorso al Prefetto di Roma nel suo Ufficio.

PQM

– Rinvia a Nuovo Ruolo per il rinnovo, a cura del ricorrente, della notificazione del ricorso al Prefetto di Roma nel suo Ufficio entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza a cura della Cancelleria.

– Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2021

 

 

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