Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9814 del 13/05/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 9814 Anno 2015
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: MANNA FELICE

SENTENZA
sul ricorso 5872-2012 proposto da:
GRECO MARIA ROSARIA (GRCMRS51R56F881 .11 PORCARI
STEFANO RCSFN47E29L07413) elettivamente domiciliati in
ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentati
e difesi dall’avvocato RICCARDO MARZO giusta procura speciale in
calce al ricorso;
– ricorrenti contro 4
SPEDICATO SILVIA DALILA, elettivamente dómiciliato in ROMA,
VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato SABINA

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Data pubblicazione: 13/05/2015

CICCO1 .11, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
LUIGI CAPONE giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente nonché-contro

CUBEDDU FRANCESCA MARIA;
-intimata avverso la sentenza n. 16/2011 della CORTE D’APPELLO di
LECCE del 20/01/2010, depositata 1’08/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12/02/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA;
udito l’Avvocato Luigi Capone difensore della controricorrente che si
riporta agli scritti.

Ric. 2012 n. 05872 sez. M2 – ud. 12-02-2015
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Appia D’Urso agiva innanzi al Tribunale di Lecce contro i coniugi Maria
Rosaria Greco e Stefano Porcari per l’accertamento della proprietà comune di
un vano antistante le rispettive abitazioni di proprietà esclusiva e del vano

Oltre a resistere nel merito, i convenuti chiamavano in causa in garanzia i
propri danti causa, Maria Ferrario e Giancarlo Del Prete. Solo quest’ultimo si
costituiva, chiedendo il rigetto della domanda principale e di quella di
garanzia.
Deceduta l’attrice, proseguito il giudizio dall’erede di lei, Silvia Dalila
Spedicato, ed integrato il contraddittorio nei confronti degli altri due eredi,
Luigi e Sabrina Spedicato, il Tribunale accoglieva tanto la domanda
principale quantò quella di garanzia, riducendo ai sensi dell’ari 1489 c.c. il
prezzo d’acquisto dell’immobile dei Greco-Porcari in misura proporzionale al
valore delle parti comuni, oltre al risarcimento del danno, l’uno e l’altro da
determinarsi in separata sede.
Adita in via principale dai Greco-Porcari e in via incidentale dal Del Prete,
la Corte d’appello di Lecce con sentenza non definitiva n. 373/08 accoglieva
l’appello principale limitatamente al rapporto di garanzia e, in particolare, alla
richiesta di riduzione del prezzo di vendita in misura proporzionale al valore
delle porzioni immobiliari alienate di cui era stata accertata negativamente la
proprietà esclusiva degli appellanti. Respingeva nel resto l’appello principale
e quello incidentale.
Infine, con sentenza definitiva dell’8.1.2011, la Corte d’appello,
quantificato in

e 817,41 il valore delle porzioni trasferite ai Greco-Porcari in
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scala di accesso alle abitazioni stesse.

.■•■•

proprietà comune e non esclusiva, e condannato Gianfranco Del Prete al
relativo pagamento, regolava le spese tra Silvia Dalila Spedicato e i GrecoPorcari in base alla soccombenza e, quanto al rapporto processuale tra questi
ultimi e il Del Prete, compensava integralmente le spese del grado, ponendo a

Per la cassazione di tale sentenza, limitatamente al capo relativo alle spese
del rapporto di garanzia, Maria Rosaria Greco e Stefano Porcari propongono
ricorso affidato ad un solo motivo, articolato in due punti, cui ha fatto seguito
il deposito di memoria.
Silvia Dalla Spedicato, cui il ricorso è stato notificato “per mera
conoscenza”, ha proposto controricorso.
Francesca Maria Cubeddu, erede di Gianfranco Del Prete, è rimasta
intimata.
Il ricorso non è stato notificato a Maria Ferrati°.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Preliminarmente va rilevato che non occorre disporre la notifica del
ricorso a Maria Ferrario. Residuando, infatti, quale unica questione
controversa il regolamento delle spese relativo al rapporto processuale di
garanzia, la posizione dei due chiamati in causa risulta per tale sola
obbligazione, avente carattere solidale, scindibile. Ed essendo decorso il
termine lungo d’impugnazione non ricorrono le condizioni per disporre nei
confronti di detta parte la litisdenuntiatio ex art. 332 c.p.c.
2.- Con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione degli artt. 91 e 92
c.p.c. e del principio del giusto processo, in connessione col vizio di omessa o

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carico di entrambe le parti, nella misura di 1/2 per ciascuna, le spese di c.t.u.

insufficiente motivazione sul regolamento delle spese, in relazione ai nn. 3 e 5
dell’art. 360 c.p.c.
Due le questioni poste: a) la mancata condanna anche di Gianfranco Del
Prete al pagamento delle spese nei confronti di Silvia Dalila Spedicato; b) la

quest’ultimo sia risultato soccombente non solo in ragione della riduzione del
prezzo di vendita, ma anche per il rigetto del suo appello incidentale avverso
la sentenza di primo grado riguardo alla pronuncia di condanna generica al
risarcimento del danno.
Sotto entrambi i profili, deduce parte ricorrente, la sentenza è priva di
motivazione, atteso che la formula adottata dalla Corte territoriale — secondo
cui “ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra di loro le spese
di giudizio” — non contiene alcun riferimento né alla soccombenza reciproca
né al concorso di altre gravi ed eccezionali ragioni tali da giustificare la
compensazione delle spese.
2.1. – Deduce la parte controricorrente Silvia Dalla Spedicato (v. pag. 3
del controricorso) che gli odierni ricorrenti, attraverso la strumentale domanda
di “integrale cassazione” della sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice
d’appello e l’omessa specificazione del “presupposto fattuale e giuridico”
della statuizione sulle spese, tenterebbero “all’evidenza, di ottenere il riesame
dell’intera pronuncia secondo proprie tesi difensive”, nonostante il giudicato
interno formatosi sulla sentenza non definitiva n. 373/08 della Corte d’appello
leccese.
2.2. – Tale allegazione difensiva non possiede il benché minimo pregio.

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compensazione delle spese tra i Porcari-Greco e il Del Prete, nonostante

Al contrario di quanto afferma parte controricorrente, i ricorrenti hanno in
maniera espressa e univoca impugnato la sola sentenza definitiva n. 16/11 e
limitatamente al regolamento delle spese relative al rapporto processuale di
garanzia con Gianfranco Del Prete (questi deceduto, con il coniuge di lui,

manifestare un’ipotetica volontà di impugnare anche la sentenza non
definitiva n. 373/08 (v. pagg. 17 e 18 del ricorso, le sole a contenere la parte
volitiva dell’impugnazione). I ricorrenti, per di più, hanno altrettanto
espressamente dichiarato di notificare il ricorso a Silvia Dalila Spedicato “per
mera conoscenza” (v. la relata di notifica predisposta a pag. 19).
L’espressa impugnazione del solo .capo relativo alle spese del rapporto
processuale di garanzia, cui la controricorrente è estranea, in nessun caso può
produrre, quali che ne siano le argomentazioni di sostegno, effetti di sorta sui
capi neppure implicitamente impugnati, come quelli concernenti la decisione
sul merito e sulle spese del rapporto processuale avente ad oggetto la
domanda principale. Ciò per la fin troppo ovvia ragione che ai sensi del primo
comma dell’art. 336 c.p.c. l’effetto espansivo interno della cassazione parziale
opera sulle sole parti dipendenti dalla parte cassata, con l’altrettanto ovvia
conseguenza che la cassazione del capo relativo alle spese in nessun caso può
travolgere la statuizione di merito, che la precede dal punto di vista logicogiuridico.
Pertanto, la notifica del ricorso deve ritenersi avvenuta ai sensi dell’art.
332 c.p.c., essendo stato scisso, proprio per effetto del giudicato interno sulla
domanda principale, effetto su cui, del resto, conviene la stessa

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Francesca Maria Cubeddu). Non una sola parola essi hanno speso per

controricorrente, il nesso di dipendenza che diversamente lega la domanda di
garanzia a quella principale.
E’ stato infatti osservato da questa Corte che quando il compratore, oltre a
chiamare in causa il venditore per la denuncia della lite ai sensi dell’art. 1485

fra la causa principale e quella di garanzia (propria) si instaura un vincolo di
mera dipendenza ma non di inscindibilità, con la conseguenza che i rispettivi
giudizi ben possono proseguire distintamente o essere decisi separatamente,
facendo venir meno il nesso di dipendenza; ne consegue che, ove il preteso
garantito non ritenga di dover coltivare in grado di appello la propria
domanda, legittimamente il giudizio di secondo grado può proseguire ed
essere deciso tra le sole parti originarie del rapporto principale, senza la
partecipazione del preteso garante. (Cass. n. 9910/09).
Del tutto analogo il caso in esame, in cui ad essere ulteriormente coltivata
in questa sede di legittimità è solo l’azione di garanzia, per di più
limitatamente alle spese di giudizio tra le parti di detto rapporto processuale.
2.2.1. – Ne consegue che la parte odierna controricorrente non ha diritto a
ripetere le spese del proprio superfluo controricorso.
Infatti, nel caso in cui il ricorso per cassazione venga proposto contro una
sentenza resa in un giudizio con pluralità di parti in situazione di scindibilità,
senza che i motivi di ricorso riguardino la statuizione della sentenza rispetto
ad una delle parti e con avvertimento a quest’ultima che il ricorso le viene
notificato, ex art. 332 c.p.c., solo al fine di provocare l’eventuale
impugnazione da parte sua dei capi della decisione che la riguardino, il
deposito di controricorso ad opera di tale parte, ove il ricorso venga rigettato,
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c.c., propone contro di lui, nel medesimo processo, anche l’azione di garanzia,

non giustifica alcuna liquidazione delle spese in favore del medesimo
controricorrente, giacché non si è determinata alcuna soccombenza del
ricorrente nei suoi confronti (Cass. n. 4961/08).
3. – Tanto chiarito, è inammissibile la prima e fondata la seconda censura

3.1. – Rimasti soccombenti sulla domanda principale, gli odierni ricorrenti
non hanno interesse alla condanna del garante in solido con loro al pagamento
delle spese verso la parte attrice vittoriosa. Ciò per l’assenza di un titolo
giudiziale per esercitare l’eventuale regresso nei rapporti interni, non avendo i
Porcari-Greco impugnato la sentenza per omessa pronuncia sulla domanda
subordinata di condanna del garante a tenerli indenni delle spese processuali
dovute alla Spedicato.
3.2. – Soggetta al testo originario dell’art. 92, secondo comma c.p.c.,
applicabile ratione temporis al caso di specie (la controversia ha avuto inizio
nel 1992), la pronuncia impugnata avrebbe dovuto motivare le ragioni della
disposta compensazione delle spese.
Nel regime anteriore a quello introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. a) della
legge 28 dicembre 2005 n. 263, il provvedimento di compensazione parziale o
totale delle spese “per giusti motivi” deve trovare un adeguato supporto
motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l’adozione di motivazioni
specificamente riferite a detto provvedimento purché, tuttavia, le ragioni
giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili
dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di
merito (o di rito). Ne consegue che deve ritenersi assolto l’obbligo del giudice
anche allorché le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito)
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del motivo di ricorso.

contengano in sé considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la
regolazione delle spese adottata, come – a titolo meramente esemplificativo nel caso in cui si dà atto, nella motivazione del provvedimento, di oscillazioni
giurisprudenziali sulla questione decisiva, ovvero di oggettive difficoltà di

rispettive ragioni delle parti, o di una palese sproporzione tra l’interesse
concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali
richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale
ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle
concrete risultanze processuali (Cass. S.U. n. 20598/08).
Puramente tautologica la mera affermazione della ricorrenza di giusti
motivi, mancano nell’impianto motivazionale della sentenza impugnata
ragioni idonee a implicare la decisione di compensare le spese tra gli odierni
ricorrenti e il terzo chiamato, nonostante la soccombenza piena di
quest’ultimo.
4. – In parziale accoglimento del ricorso, dunque, la sentenza impugnata
deve essere cassata in relazione a tale capo tra i Porcari-Greco e Francesca
Maria Cubeddu, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Lecce,
che provvederà anche sulle spese di cassazione tra le medesime parti.
5. – Nulla per le spese tra i ricorrenti e Silvia Dalila Spedicato, per le
ragioni già esposte supra al paragrafo 2.2.1.
P. Q. M.

La Corte accoglie parzialmente il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, e
cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello
di Lecce, che provvederà anche sulle spese di cassazione.
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accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile —

2 della Corte Suprema di Cassazione, il 12.2.2015.

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