Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9814 del 04/05/2011

Cassazione civile sez. I, 04/05/2011, (ud. 09/12/2010, dep. 04/05/2011), n.9814

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.T., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la

cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa

dall’avv. MARRA Alfonso Luigi per procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma in data 26 febbraio

2007, nella causa iscritta al n. 52793/05 Ruolo affari diversi;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in

data 9 dicembre 2010 dal relatore, cons. Stefano Schiro’;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che nulla

ha osservato.

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE:

A) rilevato che e’ stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al Pubblico Ministero e notificata al difensore della ricorrente:

“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1. C.T. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto in data 26 febbraio 2007, con il quale la Corte di appello di Roma ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 2.750,00, a titolo di indennizzo per il superamento del termine di ragionevole durata di un processo in materia previdenziale instaurato davanti al Giudice del lavoro di Santa Maria Capua Vetere con ricorso in data 11 marzo 1996 e definito con sentenza in data 1 giugno 2004, per una durata complessiva di otto anni e tre mesi;

1.1. il Ministero della Giustizia non ha svolto difese;

OSSERVA:

2. la Corte di appello di Roma ha accolto la domanda nella misura di Euro 2.750,00, pari a 500,00 Euro per ciascun anno di ritardo, a titolo di indennizzo del solo danno non patrimoniale, avendo accertato una durata del processo superiore di circa cinque anni e sei mesi al termine ragionevole, stabilito in due anni e sei mesi;

3. il ricorrente censura il decreto impugnato, proponendo diciotto motivi di ricorso, con i quali lamenta:

– la mancata applicazione della normativa comunitaria alla stregua dell’interpretazione fornita dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo con la formulazione del seguente quesito di diritto: “la L. n. 89 del 2001 e specificamente l’art. 2 costituisce applicazione dell’art. 65 par. 1 della CEDU e in ipotesi di contrasto tra la L. Pinto e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo ovvero di lacuna della legge nazionale si deve disapplicare la legge nazionale ed applicare la CEDU?”(primo motivo);

– la mancata considerazione della natura previdenziale della causa, ai fini della determinazione del termine ragionevole di durata del processo (secondo motivo);

il calcolo dell’equo indennizzo solo con riferimento al periodo eccedente la ragionevole durata della causa e non all’intera durata del giudizio e l’inosservanza, sulla base di carente motivazione, dei parametri europei in ordine alla quantificazione per anno del danno non patrimoniale (terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e decimo motivo);

– il mancato riconoscimento, in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e con vizio di motivazione, del bonus di Euro 2.000,00 in ragione della natura della controversia attinente a questione inerente a rapporto di lavoro (ottavo e nono motivo);

– i criteri di liquidazione delle spese processuali (motivi da undici a diciotto);

4. il primo motivo appare inammissibile, in quanto il quesito formulato e’ del tutto generico e senza nessuna attinenza al decisum del decreto impugnato;

– il secondo motivo appare manifestamente infondato in quanto la Corte di appello, ai fini della determinazione del termine ragionevole di durata, si e’ attenuta ai criteri di valutazione indicati dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, in conformita’ ai parametri fissati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo un ragionevole criterio di valutazione che resiste alle infondate critiche del ricorrente, tenuto conto che ha determinato la ragionevole durata della causa in due anni e sei mesi proprio in considerazione della natura della questione controversa e che, comunque, attesa la natura ordinatoria dei termini previsti dal codice di rito per la trattazione delle controversie di lavoro e di previdenza e assistenza, la violazione del principio della ragionevole durata del processo non puo’ discendere in modo automatico dall’accertata inosservanza dei termini medesimi, dovendo in ogni caso il giudice della riparazione procedere a tale valutazione alla luce degli elementi previsti dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 (Cass. 2004/6856; 2005/19204; 2005/19352);

– i motivi da tre a sette e il motivo dieci appaiono manifestamente infondati nella parte in cui si censura il calcolo dell’equo indennizzo solo con riferimento al periodo eccedente la ragionevole durata della causa e non all’intera durata del giudizio, in quanto e’ vincolante per il giudice nazionale, il disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), ai sensi del quale e’ influente solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di durata del processo (Cass. 2005/21597; 2008/14); sono invece manifestamente fondati nella parte in cui si censura l’inosservanza dei parametri europei in ordine alla quantificazione per anno del danno non patrimoniale, in quanto la liquidazione dell’indennizzo per danno non patrimoniale, in conseguenza della violazione del termine ragionevole di durata del processo, in misura pari ad Euro 500,00 per ogni anno di ritardo e’ notevolmente inferiore, secondo criteri non ragionevoli, ai parametri applicati in casi simili da questa Corte, sulla scorta dei principi fissati dalla giurisprudenza della CEDU, per un ammontare di Euro 750,00 ad anno per i primi tre anni di durata non ragionevole e di Euro 1.000,00 per ogni ulteriore anno successivo;

– i motivi otto e nove appaiono manifestamente infondati, in quanto non puo’ ravvisarsi un obbligo di diretta applicazione dell’orientamento della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo cui va riconosciuta una somma forfetaria nel caso di violazione del termine nei giudizi aventi particolare importanza, fra cui anche la materia del lavoro; da tale principio, infatti, non puo’ derivare automaticamente che tutte le controversie di tal genere debbano considerarsi di particolare importanza, spettando al giudice del merito valutare se, in concreto, la causa previdenziale abbia avuto una particolare incidenza sulla componente non patrimoniale del danno, con una valutazione discrezionale che non implica un obbligo di motivazione specifica, essendo sufficiente, nel caso di diniego di tale attribuzione, una motivazione implicita (Cass. 2006/9411; 2008/6898);

– restano assorbite le censure sui criteri di liquidazione delle spese processuali, dovendosi procedere ad una nuova liquidazione delle stesse spese in conseguenza del parziale accoglimento del ricorso;

5. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilevi formulatasi ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le argomentazioni esposte nella relazione; che pertanto, in base alle considerazioni che precedono, deve essere dichiarato inammissibile il primo motivo e vanno rigettati il secondo, l’ottavo e il nono, mentre vanno accolti nei termini di cui in motivazione i motivi da tre a sette e il decimo motivo e dichiarati assorbiti i motivi da undici a diciotto, con conseguente annullamento del decreto impugnato in ordine alle censure accolte;

ritenuto che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2; che in particolare, determinato in cinque anni e sei mesi il periodo di durata non ragionevole del giudizio presupposto, secondo l’accertamento del giudice del merito, non specificamente censurato dal ricorrente, il parametro per indennizzare la parte del danno non patrimoniale subito in detto giudizio va individuato nell’importo non inferiore ad Euro 750,00 per anno di ritardo, alla stregua degli argomenti svolti nella sentenza di questa Corte n. 16086 del 2009; secondo tale pronuncia, in tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo e in base alla giurisprudenza della Corte dei diritti dell’uomo (sentenze 29 marzo 2006, sui ricorsi n. 63261 del 2000 e nn. 64890 e 64705 del 2001), gli importi concessi dal giudice nazionale a titolo di risarcimento danni possono essere anche inferiori a quelli da essa liquidati, a condizione che le decisioni pertinenti siano coerenti con la tradizione giuridica e con il tenore di vita del paese interessato, e purche’ detti importi non risultino irragionevoli, reputandosi, peraltro, non irragionevole una soglia pari al 45 per cento del risarcimento che la Corte avrebbe attribuito, con la conseguenza che, stante l’esigenza di offrire un’interpretazione della L. 24 marzo 2001, n. 89 idonea a garantire che la diversita’ di calcolo non incida negativamente sulla complessiva attitudine ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, evitando il possibile profilarsi di un contrasto della medesima con l’art. 6 della CEDU (come interpretata dalla Corte di Strasburgo), la quantificazione del danno non patrimoniale deve essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo eccedente il termine di ragionevole durata; tali principi vanno confermati in questa sede, con la precisazione che il suddetto parametro va osservato in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, dovendo invece aversi riguardo per quelli successivi, al parametro di Euro 1.000,00 per anno di ritardo, tenuto conto che l’irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno (Cass. 2009/16086; 2010/819); nel caso di specie si deve, di conseguenza, riconoscere alla ricorrente, in relazione ad una durata non ragionevole di cinque anni e sei mesi l’indennizzo di Euro 4.750,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, al cui pagamento deve essere condannato il Ministero soccombente;

ritenuto che le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, compensate per la meta’ quelle del giudizio di cassazione in considerazione del parziale accoglimento del ricorso, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397;

2008/25352), con distrazione delle spese del giudizio di merito e di quello di cassazione in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.

PQM

LA CORTE dichiara inammissibile il primo motivo; rigetta il secondo, l’ottavo e il nono motivo; accoglie nei termini di cui in motivazione i motivi da tre a sette e il decimo motivo, assorbiti quelli da undici a diciotto. Cassa il decreto impugnato in ordine alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 4.750,00, oltre agli interessi legali a decorrere dalla domanda.

Condanna inoltre il Ministero al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 873,00, di cui Euro 378,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, nonche’ di quelle del giudizio di cassazione, compensate per la meta’, che si liquidano per l’intero in Euro 595,00 di cui Euro 495,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione, per le spese di entrambi i giudizi, in favore del difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario.

Cosi’ deciso in Roma, il 9 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2011

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