Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9813 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. I, 26/05/2020, (ud. 04/11/2019, dep. 26/05/2020), n.9813

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33715/2018 proposto da:

D.B., elettivamente domiciliato in Roma Via Chisimaio, 29

presso lo studio dell’avvocato Cardone Marilena che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 795/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 16/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/11/2019 da RUSSO RITA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.- D.B. ha chiesto la protezione internazionale esponendo di essere originario del (OMISSIS) e di essere fuggito dal suo paese perchè cacciato di casa da uno zio dopo la morte del padre. La Commissione nega la protezione e il Tribunale rigetta il ricorso del richiedente asilo. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 16 aprile 2018, dando atto che il richiedente non insiste nel riconoscimento dello status di rifugiato, rigetta l’appello, quanto alla protezione sussidiaria, per l’assenza di una situazione definibile come conflitto armato nella zona di (OMISSIS); quanto alla protezione umanitaria per assenza di condizioni di vulnerabilità.

2.- Propone ricorso per cassazione il richiedente asilo

affidandosi a tre motivi. Non si costituisce il Ministero.

Diritto

RITENUTO

CHE:

3.- Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7. La Corte d’appello avrebbe ignorato che il richiedente ha subito minacce dai parenti da cui non poteva difendersi per la situazione di disordine generale del Mali; queste minacce costituirebbero atti persecutori ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8 perchè la Corte, violando il dovere di cooperazione istruttoria, non ha considerato la reale situazione politica e sociale del Mali.

I motivi sono infondati.

In primo luogo si osserva che la parte non ha insistito nell’atto di appello nella richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato, che non può quindi riproporre in questa sede; erra poi la parte a ritenere che le “prepotenze” asseritamente subite dai parenti per ragioni private costituiscano gli atti persecutori di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7 che sono esclusivamente quelli indicati nella norma e, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, devono essere sufficientemente gravi e riconducibili ai motivi di cui all’art. 8, tra cui non è compresa la lite familiare di natura privata. Da escludere quindi che vi sia stata la violazione di legge invocata dalla parte.

Ai fini della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. b) invece, è rilevante anche il rischio di danno grave proveniente da agente privato, dovuto a qualsivoglia ragione, ma sul punto le censure di parte ricorrente, oltre che erroneamente rubricate, sono anche estremamente generiche. Secondo il ricorrente egli sarebbe infatti fuggito per sottrarsi alle “prepotenze” della famiglia che lo avrebbe minacciato; prepotenze da cui il richiedente non poteva difendersi stante la situazione di disordine del Mali; non si deduce però di che genere siano queste prepotenze, e quali minacce avrebbe ricevuto, nè si trascrivono le dichiarazioni rese sul punto dal richiedente asilo; le dichiarazioni sono invece trascritte nella sentenza impugnata e in esse non si parla di minacce ma solo del fatto che il ricorrente è stato mandato via di casa dallo zio, con il quale non andava d’accordo.

La situazione descritta non è quindi quella di un temuto danno alla vita o incolumità personale, ma solo di disagio familiare ed economico, ed in ogni caso la Corte esclude che la situazione di dedotta instabilità del Mali possa avere rilievo in siffatta vicenda. Peraltro la Corte, fondando il proprio giudizio su informazioni sul paese d’origine (COI) di cui indica la fonte, rileva che la zona di effettiva provenienza ((OMISSIS)) è scarsamente interessata da attacchi terroristici, diffusi invece nelle zone del nord est.

La Corte ha quindi assolto all’onere di cooperazione istruttoria assumendo informazioni, traendole dal sito del MAE (viaggiare sicuri) con l’avvertenza che si tratta di informazioni rivolte al viaggiatore italiano e non ai residenti in loco e quindi dirette a rendere edotti i viaggiatori non soltanto dal rischio descritto dall’art. 14, lett. c) (violenza indiscriminata da conflitto) ma anche della sussistenza di rischi di minore portata offensiva, quali un singolo atto terroristico. Resa questa premessa, la Corte ha rilevato che la zona di (OMISSIS) è la meno interessata da atti di violenza e banditismo. Nè le fonti citate dal ricorrente (Report HRW 2018) dicono diversamente.

Secondo il ricorrente, in base alle fonti da lui citate “si può certamente affermare che in Mali ci sia una situazione di pericolo che la Corte non ha tenuto in debita considerazione”; tuttavia non si spiega perchè questo genere di “pericolo” riguarderebbe specificamente il richiedente. La Corte invece ha tenuto nella giusta considerazione il pericolo rilevato, traendo la conclusione che pur nelle condizioni di criticità del paese, non si può parlare nella zona di (OMISSIS) di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, nei termini rigorosi di cui alla sentenza resa dalla CGUE nel caso Elgafaji (17 febbraio 2009, causa C-465/07), tale da potersi prescindere dal riscontro individuale e che il riscontro individuale offerto (la espulsione dal nucleo familiare) non abbia correlazione alcuna con gli attacchi terroristici.

La Corte di merito ha quindi fatto corretta applicazione dei criteri di esame della domanda posti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 7 e 8 ha compiutamente assolto al dovere di cooperazione istruttoria ed ha valutato la rilevanza del danno dedotto secondo i parametri posti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5. La Corte non avrebbe operato alcun esame comparativo delle condizioni di vulnerabilità del soggetto determinate dalla sua vicenda personale e dalli condizioni del paese di origine, senza comparare le condizioni di vita familiare e personale del richiedente in Italia con la situazione vissuta in Mali prima della partenza.

Il motivo è inammissibile perchè si limita a una generica censura, enunciando la sussistenza di una “vita privata e familiare” del richiedente in Italia senza specificare in che cosa si concreterebbe, mentre di contro la Corte ha esaminato la storia personale del soggetto e ha motivatamente escluso la sussistenza di condizioni di vulnerabilità personale e di condizioni ostative al rimpatrio.

Il ricorso è pertanto da rigettare. Nulla sulle spese in assenza di costituzione della controparte.

Il ricorrente non è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato e pertanto si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020

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