Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9813 del 19/04/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 19/04/2017, (ud. 21/03/2017, dep.19/04/2017),  n. 9813

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2938/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Cantina Cellaro società cooperativa agricola, rappresentata e difesa

dal Prof. Avv. Roberto Pignatone, con domicilio eletto presso l’Avv.

Ulisse Correa, in Roma, Via dei Monti Parioli n. 48, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia n. 176/30/10, depositata il 3 dicembre 2010.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 marzo 2017

dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Fatto

PREMESSO

che:

l’Agenzia delle entrate ricorre contro la decisione della CTR della Sicilia in epigrafe assumendo la violazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 50, commi 1 e 2, conv. nella L. n. 427 del 1993, per aver la CTR ritenuto ininfluente ai fini del riconoscimento del relativo regime di esenzione per cessioni intracomunitarie l’indicazione di un numero identificativo IVA cessato;

– censura la decisione, inoltre, per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. per non aver la CTR deciso le questioni, sollevate in primo grado ed oggetto di censura in appello, della mancata prova sull’effettivo svolgimento dei rapporti e della sanzionabilità dell’irregolare presentazione dell’elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie per il 1^ trimestre 2005.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– nel caso di cessioni intracomunitarie, la mera erronea indicazione del codice identificativo del cessionario, ovvero l’indicazione di un codice cessato al momento dell’operazione, ovvero, ancora, l’omessa indicazione nell’elenco riepilogativo Istat (Intrastat), non costituiscono ragioni sufficienti a far venir meno la possibilità di applicazione del regime di non imponibilità di cui al D.L. n. 331 del 1993, art. 50, commi 1 e 2, trattandosi di requisiti formali e non sostanziali, dovendosi, peraltro, dimostrare, con onere a carico del contribuente, che, pur a fronte della indicazione erronea che non consente l’ordinario funzionamento del sistema di gestione degli scambi intracomunitari sotto il profilo fiscale, le operazioni siano effettive (v. da ultimo Cass. n. 16756 del 2016, rv. 641065; Cass. n. 23763 del 2015, rv. 637650);

– va dunque disposto l’annullamento della decisione con rinvio alla CTR competente, in diversa composizione, per nuovo esame in ordine all’effettività della cessione, avendone la CTR omesso, come lamentato dall’Agenzia, ogni verifica, tanto più che la contribuente ha dedotto di aver depositato documentazione per dimostrare tale condizione;

– integralmente omessa è poi la motivazione in ordine alla sanzione amministrativa irrogata per l’erronea compilazione dei modelli Intrastat, sicchè anche per tale profilo la decisione va cassata con rinvio;

– il giudice del rinvio provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte in accoglimento del ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla CTR della Sicilia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 21 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2017

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