Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9813 del 14/04/2021

Cassazione civile sez. I, 14/04/2021, (ud. 14/01/2021, dep. 14/04/2021), n.9813

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 13302/2019 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour,

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’Avvocato Mirco Minardi, giusta procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Ancona depositato il 28/3/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/1/2021 dal Cons. Dott. Alberto Pazzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il tribunale di Ancona, con decreto del 28 marzo 2019, rigettava il ricorso proposto da B.M., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale.

Il collegio di merito, in particolare, preso atto dell’esito sfavorevole della domanda di protezione in precedenza presentata, riteneva che i nuovi elementi addotti dal migrante, consistenti nello svolgimento di un’attività lavorativa sul territorio nazionale, non avessero rilievo decisivo per determinare un diverso esito della lite.

Questa condizione, infatti, non consentiva il riconoscimento della protezione umanitaria, poichè il richiedente asilo avrebbe potuto “godere in patria di una vita comunque dignitosa”.

2. Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso B.M. prospettando tre motivi di doglianza.

L’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29, in quanto il collegio di merito ha erroneamente operato una scelta sulle circostanze da ritenere rilevanti, incentrando la valutazione sulla sola storia personale del migrante e non anche sulla attuale situazione generale del paese di provenienza e sull’inserimento socio lavorativo del B. in Italia.

4. Il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 11 e art. 115 c.p.c., perchè il tribunale non ha sussunto in maniera corretta la fattispecie concreta rispetto al disposto normativo, non considerando il fatto notorio dell’assoluta criticità e instabilità della situazione esistente nel Punjab pakistano, travisando o distorcendo, con motivazione contraddittoria, i contenuti delle informazioni internazionali sullo stato dell’area e valutando erroneamente in maniera settoriale la situazione della regione del Punjab.

5. Il terzo motivo di ricorso denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 6, T.U.I., D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, art. 115 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo, dato che il tribunale non si è curato di verificare la situazione di grave instabilità politica e sociale attualmente presente in Pakistan e la conseguente necessità di applicare il principio di non refoulement, nè ha effettuato una valutazione comparativa fra la condizione di integrazione e la condizione che il migrante incontrerebbe in caso di ritorno nel paese di origine, dove questi sarebbe privato della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani fondamentali.

Il collegio di merito, inoltre, avrebbe erroneamente negato l’esistenza di una stabilità lavorativa del migrante, a dispetto del contenuto della documentazione prodotta, disconoscendo in maniera apodittica l’esistenza di aspetti sintomatici di un’effettiva e seria integrazione.

6. Con ordinanza n. 28316/2020 le Sezioni Unite di questa Corte sono state investite della questione di massima di particolare importanza avente ad oggetto la configurabilità del diritto alla protezione umanitaria, nella vigenza del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, ed in continuità con la collocazione nell’alveo dei diritti umani inviolabili ad essa attribuita dalla recente pronuncia n. 24159 del 2019, quando sia stato allegato ed accertato il “radicamento” effettivo del cittadino straniero, fondato su decisivi indici di stabilità lavorativa e relazionale, la cui radicale modificazione, mediante il rimpatrio, possa ritenersi idonea a determinare una situazione di vulnerabilità dovuta alla compromissione del diritto alla vita privata e/o familiare ex art. 8 CEDU, sulla base di un giudizio prognostico degli effetti dello “sradicamento” che incentri la valutazione comparativa sulla condizione raggiunta dal richiedente nel paese di accoglienza, con attenuazione del rilievo delle condizioni del paese di origine non eziologicamente ad essa ricollegabili.

Nel caso in esame il migrante ha rappresentato una situazione lavorativa risalente all’anno 2016, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno per quaranta ore settimanali e con una retribuzione di circa Euro 1000 mensili.

Appare opportuno – a giudizio del collegio – rinviare a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite, al fine di verificare se la stessa possa avere un qualche riflesso sulla soluzione delle questioni poste dal richiedente asilo con il ricorso in esame.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2021

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