Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9813 del 04/05/2011
Cassazione civile sez. I, 04/05/2011, (ud. 12/11/2010, dep. 04/05/2011), n.9813
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
S.E., elettivamente domiciliato in Roma, viale Carso 23,
presso l’avv. DAMIZIA Maria Rosaria, che lo rappresenta e difende,
insieme con l’avv. Giovanni Iacono, per procura in atti;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
COMMISSIONE TERRITORIALE DI GORIZIA PER IL RICONOSCIMENTO DELLO
STATUS DI RIFUGIATO, in persona del legale rappresentante pro
tempore, COMMISSIONE NAZIONALE PER IL DIRITTO D’ASILO, in persona del
legale rappresentante pro tempore;
– intimati –
avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste n. 17/09 del 31
gennaio 2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in
data 12 novembre 2010 dal relatore, cons. Dott. Stefano Schiro’;
alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto
procuratore generale, dott. RUSSO Rosario Giovanni, che nulla ha
osservato.
Fatto
FATTO E DIRITTO
LA CORTE:
A) rilevato che e’ stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al Pubblico Ministero e notificata al difensore del ricorrente:
IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;
RITENUTO CHE:
1. S.E., nato in (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste in data 31 gennaio 2009, che ha rigettato il gravame dal medesimo proposto contro la sentenza del Tribunale di Trieste n. 2008/80, che ha dichiarato inammissibile il ricorso del nominato S.E. avverso il provvedimento di diniego del riconoscimento dello status di protezione internazionale adottato dalla Commissione Territoriale di Gorizia il 21 aprile 2008;
1.1. gli uffici intimati non hanno svolto difese;
OSSERVA:
2. il ricorso per cassazione appare inammissibile, in quanto nessuno dei motivi di ricorso censura l’autonoma “ratio decidendi”, da sola idonea a fondare la decisione impugnata, con la quale la Corte territoriale, con preliminare e pregiudiziale argomentazione, ha confermato la decisione del primo giudice di dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo, in quanto la procura alle liti e’ stata rilasciata con atto separato, non congiunto materialmente all’atto a cui si riferiva, contrariamente all’espresso disposto di cui all’art. 83 c.p.c.;
2.1. infatti, in tema di ricorso per cassazione, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralita’ di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l’omessa impugnazione di tutte le “rationes decidendi” rende inammissibili per difetto di’interesse le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand’anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitivita’ delle altre non impugnate, all’annullamento della decisione stessa (Cass. 2006/20118; 2007/389;
2007/13070);
3. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi formulati, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;
B) osservato che osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione;
ritenuto che, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli uffici intimati svolto difese.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.
Cosi’ deciso in Roma, il 12 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2011