Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9812 del 24/04/2010

Cassazione civile sez. II, 24/04/2010, (ud. 12/11/2009, dep. 24/04/2010), n.9812

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – President – –

Dott. PETITTI Stefano – Consiglie – –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consiglie – –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consiglie – –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30169-2006 proposto da:

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, in persona del Ministro in

carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

D.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 47/2005 del TRIBUNALE DI SALERNO, SEZIONE

DISTACCATA DI MONTECORVINO ROVELLA del 17/06/05, depositata il

16/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLTSTO PARZIALE; e’

presente il P.G. in persona del Dott. PIERfELICE PRATIS, che si

riporta alle conclusioni scritte.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

IL Ministero delle politiche agricole impugna la sentenza del Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Montecorvino Rovella n. 47 del 2005, depositata il 16 settembre 2005 con la quale veniva accolta l’opposizione proposta da D.A. avverso l’ingiunzione n. 63 del 1995 dell’Ispettore generale capo Repressione frodi del Ministero con cui si ingiungeva il pagamento della somma di lire 20.799.631 per aver percepito aiuti comunitari in ordine alla produzione di olio d’oliva non sussistendone i relativi presupposti.

In particolare era risultato, a seguito di una ispezione effettuata nei giorni 21 e 22 febbraio 1990, un numero di piante dichiarate superiore a quello delle piante esistenti. Il verbale di contestazione recava la data del 23 maggio 1990 e veniva notificato il 5 ottobre 1990.

Il Tribunale accoglieva l’eccezione relativa al mancato rispetto dei termini previsti dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, come modificati nella fattispecie in questione dalla L. n. 398 del 1986, art. 4, lett. a), in quanto la violazione, non essendo stata contestata immediatamente, era stata poi notificata alla ricorrente oltre il termine di 180 giorni dall’accertamento. In particolare il Tribunale osservava che la decorrenza del termine doveva essere calcolata dal momento della redazione del verbale d’ispezione in quanto i dati forniti all’opponente e la documentazione gia’ acquisita in quella sede avevano consentito agli agenti accertatoli di individuare gli elementi utili all’infrazione, non trovando plausibile giustificazione il notevole ritardo trascorso per l’effettuazione della notifica dell’accertamento. Appariva quindi ingiustificato il lasso di tempo intercorso tra la redazione dell’ispezione e la notifica dell’accertamento, non avendo al riguardo fornito alcuna spiegazione il Ministero opposto.

Iva ricorrente formula un motivo di ricorso col quale deduce insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, ritenendo errata la motivazione nella parte in cui afferma che altri accertamenti non furono espletati dopo l’ispezione, punto questo decisivo ai fini della congruita’ del tempo trascorso. A giudizio del ricorrente il giudice non avrebbe “letto gli atti depositati dall’avvocatura la cui cronologia e’ stata esposta in narrativa: in essi risulta che Agecontrol dopo l’ispezione dovette verificare l’entita’ degli aiuti percepiti con i dati presso l’AIMA. Nello stesso processo verbale, infatti, si precisa che l’accertamento dell’indebito e’ avvenuto attraverso controlli effettuati presso le aziende agricole dichiarate nelle varie domande e l’acquisizione di dati presso gli enti competenti”. Parte intimata non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede. Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c. il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale conclude con richiesta di rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

Il ricorso e infondato e va respinto. Infatti il motivo dedotto si risolve in palesi censure in fatto, tutt’al piu’ di carattere revocatorio, non evidenziandosi nel motivo alcuna illogicita’ della motivazione posta a base dell’accoglimento del motivo di opposizione, deducente la decadenza dell’amministrazione dalla pretesa sanzionatoria per inosservanza del termine di contestazione nella specie ritenuto decorrente dalla ispezione, atteso che i dati acquisiti in quella circostanza erano gia’ sufficienti, senza necessita’ di ulteriori riscontri e elaborazioni, ad evidenziare gli elementi essenziali dell’illecito.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2010

 

 

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