Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9812 del 23/04/2013
Civile Decr. Sez. 5 Num. 9812 Anno 2013
Presidente:
Relatore:
Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si comunichi.
Roma,’
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Il Presidente
Dott. Mario Adam
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DEPOSITATO IN CANCELLERA
2 3 APR 2015
Data pubblicazione: 23/04/2013
Ct. 23942/06 — avv. Spina
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI
nel ricorso n. 26436/06
L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del Direttore
Stato (C.F. 80224030587 fax: 0696514000, PEC:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
controricorrente
contro
SERRA MARIA
rricorrente
in punto
annullamento della sentenza n. 35/10/05 emessa inter partes dalla
Commissione Tributaria Regionale di BOLOGNA.
PREMESSO
Che con nota n.112237 in data 13.9.2012 la Direzione Provinciale di
BOLOGNA ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di
definizione della controversia ai sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n.
98/2011 (che richiama l’art. 16 della legge n. 289/2002) provvedendo al
versamento di tutte le somme dovute;
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega comunicazione di regolarità.
Roma, 24.10.2012
pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello