Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9812 del 19/04/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 19/04/2017, (ud. 21/03/2017, dep.19/04/2017),  n. 9812

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 191/2011 R.G. proposto da:

Ricca di B.R. & C. Sas, M.M. e

F.L.A., rappresentati e difesi dall’Avv. Salvatore Marotta, con

domicilio eletto in Roma presso la Corte di cassazione, Piazza

Cavour, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte n. 68/02/09, depositata il 10 novembre 2009.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 marzo 2017

dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Fatto

PREMESSO

che:

– la società Ricca di B.R. & C. Sas, e i soci M.M. e F.L.A. ricorrono contro la decisione della CTR del Piemonte in epigrafe assumendo la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 12 e 18 per aver ritenuto inammissibile il ricorso originario perchè proposto senza l’assistenza di un difensore, necessario per essere il valore della controversia superiore ad Euro 2.532,38;

– parte ricorrente ha depositato, in osservanza dell’ordinanza del 12 settembre 2016, l’avviso di ricevimento della raccomandata comprovante l’avvenuta notifica del ricorso presso l’Avvocatura dello Stato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– i contribuenti hanno presentato istanza di definizione della lite ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, e che l’Ufficio ha attestato la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto;

– va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 46, comma 1, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere sul rapporto tributario controverso, con cassazione senza rinvio della pronuncia impugnata.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, e cassa senza rinvio la sentenza impugnata, ponendo le spese dell’intero giudizio a carico delle parti che le hanno anticipate.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 21 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2017

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