Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9812 del 19/04/2017
Cassazione civile, sez. trib., 19/04/2017, (ud. 21/03/2017, dep.19/04/2017), n. 9812
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 191/2011 R.G. proposto da:
Ricca di B.R. & C. Sas, M.M. e
F.L.A., rappresentati e difesi dall’Avv. Salvatore Marotta, con
domicilio eletto in Roma presso la Corte di cassazione, Piazza
Cavour, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del
Piemonte n. 68/02/09, depositata il 10 novembre 2009.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 marzo 2017
dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.
Fatto
PREMESSO
che:
– la società Ricca di B.R. & C. Sas, e i soci M.M. e F.L.A. ricorrono contro la decisione della CTR del Piemonte in epigrafe assumendo la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 12 e 18 per aver ritenuto inammissibile il ricorso originario perchè proposto senza l’assistenza di un difensore, necessario per essere il valore della controversia superiore ad Euro 2.532,38;
– parte ricorrente ha depositato, in osservanza dell’ordinanza del 12 settembre 2016, l’avviso di ricevimento della raccomandata comprovante l’avvenuta notifica del ricorso presso l’Avvocatura dello Stato.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– i contribuenti hanno presentato istanza di definizione della lite ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, e che l’Ufficio ha attestato la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto;
– va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 46, comma 1, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere sul rapporto tributario controverso, con cassazione senza rinvio della pronuncia impugnata.
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, e cassa senza rinvio la sentenza impugnata, ponendo le spese dell’intero giudizio a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 21 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2017