Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9812 del 13/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 9812 Anno 2015
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GARRI FABRIZIA

Data pubblicazione: 13/05/2015

ORDINANZA
sul ricorso 14748-2013 proposto da:
PETRILLO GRAZIA (PTRGRZ80M57D390S) elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DELLE ACACIE 13, presso lo studio
dell’avvocato GIANCARLO DI GENIO (presso il Centro CAF),
rappresentata e difesa dall’avvocato FELICE AMATO, giusta procura
a margine del ricorso;
-.ricorrente contro
INPS -, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE in persona del Direttore Centrale della Direzione
Prestazioni a Sostegno del Reddito, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DEI L’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati
ANTONINO SGROI, VINCENZO STUMPO, ANTONIETTA

Atta

7-7t

/i! k..1r,
‘4.4g ,ì
vbe.

CORETTI, VINCENZO TRIOLO, giusta procura speciale in calce al
controricorso;
– controricorrente avverso la sentenza n. 108/2012 della CORTE D’APPF11,0 di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;
udito per la ricorrente l’Avvocato Felice Amato che si riporta agli
scritti;
udito per il controricorrente l’Avvocato Antonietta Coretti che insiste
nel rigetto del ricorso.
Fatto e diritto
1.- Grazia Petrillo, premesso di essere stata erroneamente cancellata
dall’elenco dei lavoratori agricoli, conveniva l’INPS dinanzi al Giudice
del lavoro di Salerno e chiedeva che fosse accertato che essa aveva
intrattenuto un rapporto di lavoro subordinato per 102 giornate con
l’azienda agricola La Speranza società agricola s.r.l. di Eboli nell’anno
2006 e che l’Istituto fosse condannato a riscriverla nell’elenco dei
lavoratori agricoli ed a corrisponderle l’indennità di disoccupazione
agricola e l’assegno per il nucleo familiare per il medesimo anno.
2.- Accolta la domanda, l’assicurata proponeva appello lamentando che
il Tribunale aveva liquidato le spese in maniera insufficiente. L’Inps
proponeva appello incidentale e chiedeva la compensazione delle
spese.
3.- La Corte d’appello di Salerno con sentenza 12.6.2012 rigettava
l’impugnazione principale ed in parziale accoglimento di quella
incidentale compensava tra le parti le spese del doppio grado di
giudizio.
kic. 2013 n. 14748 sez. ML – ud. 09-04-2015
-2-

SALERNO del 25.1.2012, depositata il 12/06/2012;

con i quali deduce la violazione e falsa applicazione degli artt 91 e 92
secondo comma c.p.c. anche in relazione all’art. 22 del d.l. n. 7 del
1970 (all’epoca vigente) in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.;
l’erronea valutazione ed il travisamento dei fatti di causa e dei
documenti depositati in giudizio in relazione agli artt. 360 comma 1 nn.
3,4 e 5 c.p.c.; il vizio di motivazione e la contraddittorietà della stessa
in relazione ad un fatto decisivo anche con riguardo al citato art. 22 d.l.
n. 7 del 1970 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.. La violazione
e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. della legge n. 794 del 1942 e s.m.
e dell’articolo unico della legge 7.11.1957 n. 1501 della tariffa
professionale adottata con delibera del consiglio nazionale forense del
20.2.2002 ed approvata con d.m. 8.4.2004 n. 127 in relazione all’art.360
comma 1 n. 3; inoltre è denunciata l’ omessa motivazione in relazione
ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 comma 1
n. 5 c.p.c..
5.- L’Inps si è costituito con tempestivo controricorso insistendo per la
conferma della sentenza della Corte di appello in ogni sua parte.
6.- La ricorrente ha depositato memoria con la quale ha ulteriormente
illustrato le ragioni poste a sostegno del ricorso ed ha insistito nelle
conclusioni prese.
7.- Tanto premesso e sulle censure svolte, che possono essere
esaminate congiuntamente, si osserva che al presente procedimento si
applica l’art. 92 c.p.c. nel testo vigente prima delle modifiche apportate
dalla legge n. 69 del 2009. Il ricorso introduttivo del giudizio di primo
grado è stato depositato il 4 dicembre 2007 nella vigenza delle
modifiche apportate dalla legge 28 dicembre 2005 n. 263 art. 2,
comma 1, lett_ a), e prima dell’entrata in vigore della citata legge n. 69

Ric. 2013 n. 14748 sez. ML – ud. 09-04-2015
-3-

i
ii

4.- Propone ricorso per cassazione la Pettino articolato in due motivi

del 2009 che, come è noto, trova applicazione alle controversie
introdotte in primo grado dal 4 luglio 2009.
8.- Il secondo comma dell’art. 92 nel testo modificato dalla citata L. n.
263 del 2005, dispone che ” Se vi è soccombenza reciproca o
concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella

spese tra le parti”.
9.- Le sezioni unite di questa Corte (Cass. s.u. n. 20598 e 20599 del
2008), nel comporre un contrasto giurisprudenziale insorto in seno
alle sezioni semplici, hanno affermato, con specifico riguardo al regime
delle spese introdotto con la legge n. 263 del 2005, che ” alla stregua
del dato letterale della novella (….) il giudice abbia l’obbligo di
esprimere motivazioni specifiche, e cioè espressamente riferite al
provvedimento di compensazione “.
10.- A differenza delle fattispecie ricadenti nel regime anteriore, per
quelle regolate dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. a), il
provvedimento di compensazione delle spese “per giusti motivi” rende
necessaria l’esplicitazione di ragioni specificamente riferite a detta
statuizione. Continua a restare estranea al sindacato di legittimità,
rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione
dell’opportunità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite, e ciò
sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di
altre giuste ragioni.
11.- La valutazione operata dal giudice di merito può essere censurata
in cassazione se le spese, come si è già ricordato, sono poste a carico
della parte totalmente vittoriosa ovvero quando la motivazione si
palesi illogica e contraddittoria, tale da inficiare, per inconsistenza o
erroneità, il processo decisionale (cfr. Cass. 29.9.2014 n. 20530).
In tali vizio è incorsa la Corte di appello.
Ric. 2013 n. 14748 sez. ML – ud. 09-04-2015
-4-

motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le

12.- Dalla lettura della sentenza non è infatti dato comprendere quali
siano state le ragioni che abbiano determinato il giudice a compensare
le spese sia di primo che di secondo grado così respingendo l’appello
principale che mirava ad una rideterminazione delle spese liquidate dal
giudice di primo grado avendo riguardo al preteso valore

incidentale dell’Istituto che, per contro, era teso ad ottenerne proprio
la compensazione.
13.- La Corte, con un iter logico che non è del tutto comprensibile,
esordisce riferendo delle vicende che hanno interessato l’Azienda
Agricola “La Speranza”, di cui era dipendente l’odierna ricorrente, e
che avevano determinato rInps a sospendere le prestazioni erogate in
attesa della definizione dei procedimenti penali. Rammenta che solo in
esito all’istruttoria svoltasi nel giudizio di primo grado era stato
possibile accertare l’effettività del rapporto di lavoro della Petrillo e la
spettanza, pertanto, dell’indennità e dell’assegno per l’anno 2006.
Aggiunge che la controversia non ha valore indeterminabile, come
preteso dall’appellante principale. Nulla dice in ordine alle ragioni che
l’hanno determinata a compensare anche le spese del giudizio di
appello.
14.- Vero che questa Corte in una recente decisione su una questione
analoga ( cfr Cass. 15 maggio 2014 n. 10666) ha confermato la
sentenza della Corte territoriale che ha ritenuto equo
compensare le spese di prime cure in considerazione del peculiare
contesto fattuale in cui si era sviluppata la controversia, ricordando che
era

stata

necessaria

un

ponderosa

indagine

anche

in sede penale per accertare l’avvenuto svolgimento dei dedotti periodi
di lavoro subordinato in agricoltura, tuttavia nel caso in esame la
motivazione della sentenza appare confusa e contraddittoria laddove si
Rie. 2013 n. 14748 sez. ML – ud. 09-04-2015
-5-

indeterminabile della controversia accogliendo, invece quello

preoccupa di motivare sul valore da attribuire alla causa circostanza
rilevante solo nell’ipotesi di condanna al pagamento delle spese e che
risulta invece assorbita dalla scelta di compensarle.
15.- In conclusione il ricorso deve essere accolto, la sentenza cassata e
rinviata alla Corte di appello dà Salerno, in diversa composizione, che

rispettivi gravami e provvederà altresì alla regolamentazione delle spese
del giudizio di legittimità
PQM
LA CORTE
Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di
appello di Salerno in diversa composizione che provvederà anche sulle
spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 dà atto
della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso principale a norma dell’arti 3 comma 1 bis
del citato d.p.r..
Così deciso in Roma il 9 aprile 2015

DEPOSTATO IN

procederà ad un nuovo esame delle censure formulate dalle parti nei

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA