Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9812 del 04/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 04/05/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 04/05/2011), n.9812

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

DITTA FERRUZZA DI LETO MARIA (OMISSIS), in persona del suo

titolare, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati LA VENUTA BIAGIO,

GURRERA LELIO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli

avvocati MILONE MARIO, PUCCIO PIERFRANCO, giusta procura speciale in

calce alla copia notificata del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 174/2009 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE –

Sezione Distaccata di CORLEONE del 18.11.09, depositata il

03/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FUCCI

Costantino.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, Letti gli atti depositati;

OSSERVA:

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Il fatto che ha originato la controversia e’ il seguente: la ditta Ferruzza ha chiesto la condanna di C.A. a risarcirle i danni arrecati alla propria autovettura in seguito a lavori di riparazione della parti meccaniche. Con sentenza depositata in data 3 dicembre 2009 il Tribunale di Termini Imerese ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Corleone, nella parte in cui aveva rigettato la domanda.

Alla Corte di Cassazione e’ stata devoluta la seguente questione di diritto: se sia stata offerta prova adeguata dell’assunto.

2 – Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c. 3. – Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 2697 c.c., nonche’ omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione per avere, il Tribunale, ritenuto non fornita la prova del rapporto contrattuale, mentre il C. non ha mai provato di avere eseguito in modo diligente la prestazione cui era tenuto.

Pur formalmente prospettata anche sotto il profilo della violazione di norme di diritto, in realta’ la censura attiene esclusivamente al merito e, attraverso ampi riferimenti alle risultanze processuali e a considerazioni di carattere generale, ne postula un diverso apprezzamento, peraltro senza dimostrare che la motivazione della sentenza sia affetta dai vizi ipotizzati.

Il secondo motivo lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia per non avere il Tribunale completamente pronunciato sul punto 2) dell’appello relativo alla mancata ammissione in primo grado della richiesta C.T.U. In realta’ il Tribunale ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto corretta la decisione del primo giudice di non disporre C.T.U. Anche la censura in esame scade nel merito ed esula dalle ipotesi di vizio che consentono la ricorribilita’ per cassazione.

Il terzo motivo ipotizza violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., nonche’ omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia per non avere il Tribunale completamente pronunciato su punto 3) dell’appello relativo all’onere della prova a carico del C. della rottura degli iniettori.

La censura presenta le medesime caratteristiche negative delle precedenti.

Quanto alla violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in violazione dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1 non dimostra che la sentenza impugnata abbia deciso le questioni di diritto in modo difforme dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Quanto ai vizi di motivazione, e’ sufficiente osservare che il Tribunale ha ritenuto carente la prova del nesso causale tra l’intervento del C. e il danno lamentato dalla ricorrente.

Il quarto motivo, che attiene alla condanna alle spese di lite, presuppone l’accoglimento dei precedenti e, quindi, rimane travolto dall’esito negativo di essi.

4.- La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

La ricorrente ha inviato tramite fax atto di rinuncia al ricorso sottoscritto anche dai difensori del C..

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha rilevato che non e’ consentito utilizzare il mezzo nella specie adottato (fax) per rinunciare al ricorso ex art. 390 c.p.c. e che tuttavia l’atto vale a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione; che il ricorso deve percio’ essere dichiarato inammissibile con compensazione di spese;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Spese del giudizio di cassazione compensate.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta civile – 3, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA