Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9811 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. I, 26/05/2020, (ud. 04/11/2019, dep. 26/05/2020), n.9811

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33300/2018 proposto da:

O.K., elettivamente domiciliato in Perugia via XIV

Settembre 69 presso lo studio dell’avv. Serena Brachetti che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 292/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 19/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/11/2019 da RUSSO RITA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.- O.K. ha chiesto la protezione internazionale raccontando di essere fuggito dalla (OMISSIS), dopo avere perso i genitori, per il timore di essere rapito da B.H.. La Commissione territoriale ha negato la protezione e il Tribunale con ordinanza resa ex art. 702 bis c.p.c. ha rigettato il ricorso avverso la predetta decisione.

La Corte d’appello di Perugia, con sentenza del 19 aprile 2018, ha rigettato l’appello avverso il provvedimento di primo grado, rilevando che il ricorrente proviene dall’Edo State e che non ha specificato la ragione per cui teme di essere rapito.

2.- Il richiedente asilo propone ricorso per cassazione affidandosi

a cinque motivi, chiedendo altresì la sospensione dell’efficacia

esecutiva. Non si è costituito il Ministero.

Diritto

RITENUTO

CHE:

3.- Preliminarmente si osserva che la richiesta di provvedimento cautelare di sospensione è inammissibile in questa sede, atteso che la parte avrebbe dovuto seguire la procedura prevista dall’art. 373 c.p.c..

Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità dell’intero procedimento e la violazione della art. 1 della Direttiva 2005/85/CE nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, comma 4 e della L. n. 241 del 1990, art. 21 octies per la omessa traduzione in lingua inglese della relata di notifica del provvedimento della Commissione territoriale.

Il motivo è infondato. La mancata traduzione della relata di notifica del provvedimento, avvenuta a mani della parte, è fatto inidoneo a recare vuluns alla difesa, comunque sanato dalla tempestiva opposizione al decreto, il cui testo era quindi perfettamente conoscibile. Inoltre, non risulta che la questione sia stata sottoposta ai giudici del merito; la parte si limita ad affermare che i giudici di merito non hanno rilevato tale vizio, ma non precisa in quale parte dell’atto di appello egli abbia riproposto (se ha riproposto) la predetta censura avverso la sentenza di primo grado.

4.- Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 e l’omesso esame di un fatto decisivo, per la sussistenza e specificità di riscontri probatori sul rapimento di ragazze da parte di B.H. e il mancato assolvimento del dovere di cooperazione del giudice. Con il terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 per il mancato accertamento della grave situazione di conflitto in Nigeria e la sussistenza di un pericolo di danno grave alla persona del ricorrente. Con il quarto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 in combinato disposto con il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 per la genericità della motivazione con la quale si è respinta la richiesta di protezione umanitaria. Con il quinto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 per avere il giudice d’appello omesso l’esame e la motivazione su un punto decisivo della controversia e cioè la condizione di vulnerabilità del soggetto.

I motivi sono da esaminare congiuntamente e sono fondati nei limiti di cui appresso si dirà.

La Corte di merito ha in effetti omesso l’esame di un fatto decisivo e ciò rileva non ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, trattandosi di ipotesi di doppia conforme, e non avendo la parte trascritto le motivazioni della sentenza di primo grado (Cass. 10897/2018 Cass. n. 26774/2016; Cass. n. 5528/2014), ma quale violazione di legge, per non avere il giudice di appello rispettato le regole procedimentali poste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3.

La Corte d’appello ha rigettato la domanda osservando che “le dichiarazioni rese dal O.K., proveniente dalla regione di Edo State in Nigeria, sono molto generiche e fanno riferimento ad una vicenda del tutto personale facendo poi riferimento al clima di paura determinato da B.H. in maniera molto distaccata non dando neppure spiegazioni sul perchè avrebbe avuto il timore di essere rapito, tenuto conto, tra l’altro, della sua provenienza dall’Edo State, zona nella quale non si registravano situazioni di pericolo”.

Si ha qui una implicita valutazione di non credibilità del soggetto fondata però su un esame sommario e incompleto delle sue dichiarazioni, così come riassunte in ricorso. Il ricorrente afferma infatti di avere dichiarato che egli, dopo la morte dei genitori, si era trasferito presso uno zio nella zona del Nord-est del paese (Borno State-Madguri) con la sorella, e che questa sorella è una delle 200 ragazze rapite da B.H. il (OMISSIS). Tornato a casa, egli non aveva più trovato alcun familiare e quindi, preso dalla paura, è fuggito.

Deve quindi osservarsi che la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera ed immotivata opinione del giudice, essendo piuttosto il risultato complesso di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, (Cass. 26921/2017; Cass. 29054/2019). Il giudice, seguendo questo iter di valutazione della credibilità, senza omettere alcun passaggio, se verifica che il richiedente ha fatto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e che ha prodotto tutti gli elementi pertinenti in suo possesso e giustificato la (eventuale) mancanza di altri elementi, deve acquisire le informazioni aggiornate e pertinenti sulle condizioni del paese di origine che consentano di valutare al tempo stesso la attendibilità del racconto e la concretezza ed attualità del rischio (Cass. n. 17069/2018; Cass. n. 19716/2018; Cass. n. 13897/2019).

La Corte di merito ha commesso invece diversi errori procedimentali; non ha tenuto conto della dichiarazione del soggetto di avere già subito danni gravi, – e ciò deve essere oggetto di specifica valutazione come richiede l’art. 3 cit., lett. b) – consistenti nel rapimento della sorella e nella dispersione della sua famiglia; non ha tenuto conto delle dichiarazioni in ordine alla effettiva zona di provenienza (Borno State) e cioè da una zona del Nord-est della Nigeria, dove il giovane si era trasferito a seguito della morte dei genitori, dando invece rilievo semplicemente alla originaria ma risalente provenienza da Edo State; non ha tenuto conto delle condizioni personali del soggetto, ai sensi dell’art. 3, lett. c) e cioè della sua giovane età al momento dei fatti e della situazione familiare come da lui esposta, il che rileva anche al fine della subordinata domanda di protezione umanitaria ove si accerti che ciò integra una condizione di vulnerabilità e ricorrendone anche gli altri presupposti; infine, non ha tenuto conto di quanto prescritto dall’art. 3, lett. a) anche in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e cioè di tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d’origine al momento dell’adozione della decisione, omettendo di verificare se effettivamente nei tempi nei luoghi e con le modalità indicate dal ricorrente il gruppo terroristico denominato B.H. ha rapito delle giovani donne, quale sia la attuale situazione nel Borno State e se a causa delle condizioni del paese il richiedente è esposto a rischio di danno grave.

Pertanto, in accoglimento per quanto di ragione del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di merito per un nuovo esame della domanda e per la valutazione del rischio di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 attenendosi ai criteri di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 come sopra meglio specificati, al fine di valutare se sussistono i presupposti per la protezione sussidiaria e in via subordinata, per una rivalutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020

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