Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9811 del 24/04/2010

Cassazione civile sez. II, 24/04/2010, (ud. 22/06/2009, dep. 24/04/2010), n.9811

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – President – –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consiglie – –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consiglie – –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consiglie – –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 30080-2007 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 14, interno 4, presso lo studio dell’avvocato PAFUNDI

GABRIELE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CAPELLO PIER CARLO, giusta procura speciale ad litem a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI GAGLIANICO (BI);

– intimato –

avverso l’ordinanza R.G. 14 57/07 del GIUDICE DI PACE di BIELLA del

13.8.07, depositata il 27/08/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2009 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere accolto. La relazione e’ stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

All’udienza camerale la Procura Generale nulla ha osservato.

La Corte condivide l’avviso de consigliere relatore e la relativa motivazione che di seguito si riporta integralmente:

“Il giudice di pace di Biella con l’ordinanza impugnata dichiarava inammissibile, perche’ tardiva, l’opposizione proposta dall’odierno ricorrente avverso un verbale di contestazione notificatogli, relativo a violazione del codice della strada rilevata dalla polizia Municipale del Comune di Gaglianico.

L opponente ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l’erronea declaratoria di tardivita’ del ricorso per non essere decorsi i 60 giorni dal giorno della effettiva notifica del verbale a quello del deposito. Il Comune e’ rimasto intimato.

Il ricorso risulta ammissibile, perche’ avverso l’ordinanza di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, e’ ancora esperibile il ricorso diretto per cassazione e non l’appello, in quanto la riforma introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che ha generalizzato lo strumento dell’appello avverso le sentenze rese dal giudice di pace, non ha modificato l’art. 23, comma 1.

Il giudice di pace ha ritenuto che l’atto di opposizione fosse tardivo perche’ presentato il 4 giugno 2007 a fronte di notifica del verbale avvenuta il 2 aprile 2007.

Parte ricorrente ha dedotto che quest’ultima data non e’ stata oggetto di puntuale accertamento mediante l’esame dell’avviso di ricevimento della notifica del verbale di contestazione della violazione, non avendo il giudicante convocato le parti e acquisito la relativa documentazione, in possesso dell’ente notificante.

Ha chiarito di non essere stata in grado di produrre la busta verde contenente il plico notificatole, andata smarrita, e di essere entrata nel coacervo di migliaia di analoghe contestazioni notificate in quei giorni ad altrettanti automobilisti dal Comune di Gaglianico e di avere in seguito verificato, grazie all’acquisizione dagli uffici postali di copia della situazione di spedizione, che la data di ricezione era stata il 7 maggio.

Uopo aver ripercorso la giurisprudenza di legittimita’ in ordine agli obblighi di verifica della data di effettiva notifica della contestazione, ha formulato rituale quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c..

Il ricorso appare fondato. Occorre in primo luogo osservare che in tema di opposizione a sanzione amministrativa, grava sull’opponente l’onere della prova di aver tempestivamente proposto l’opposizione, sicche’ al fine di consentire il controllo in ordine a tale tempestivita’, egli e’ tenuto, ai sensi della L n. 689 del 1981, art. 22, ad allegare copia dell’atto opposto a lui notificato. Peraltro la mancata allegazione della relata di notifica del provvedimento opposto non costituisce, tuttavia, di per se’, prova della non tempestivita’ dell’opposizione, tale da giustificare, per l’effetto, una dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso con ordinanza pronunciata in limine litis, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 1, perche’ tale provvedimento postula, pur sempre, l’esistenza di una prova certa e inconfutabile della intempestivita’ della detta opposizione, e non una mera difficolta’ di accertamento delle tempestivita’ (Cass. 2008 n. 28147).

Ne consegue che, soltanto ove in prosieguo di giudizio, a causa della mancata acquisizione della copia dell’ordinanza notificata, permanga e diventi definitiva l’impossibilita’ di controllo (anche di ufficio) della tempestivita’ dell’opposizione, il ricorso andra’ dichiarato, con sentenza, inammissibile.

Nel caso in esame, l’intempestivita’ dell’opposizione non era documentalmente riscontrabile. Sul giudice di pace gravava invece l’onere di convocare le parti e verificare se il termine per l’opposizione era stato rispettato, con riferimento alla data di effettiva consegna dell’atto opposto, desumibile dalla relata di notifica sulla copia dell’ordinanza notificata o dall’avviso di ricevimento, che l’amministrazione era tenuta a produrre (vedi Cass. SU 2002 n. 1006 e Cass. 2008 n. 28147, quest’ultima in caso analogo all’attuale)”.

Il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato e la causa va rimessa per nuovo esame ad altro giudice del merito pari ordinato, che si indica in diverso magistrato dello stesso ufficio, cui e’ anche demandato, ex art. 385 c.p.c., di pronunziare sulle spese del giudizio di legittimita’.

PQM

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro Giudice di Pace di Biella, che decidera’ anche sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2009.

Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2010

 

 

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