Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9811 del 20/04/2018


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Cassazione civile, sez. III, 20/04/2018, (ud. 23/11/2017, dep.20/04/2018),  n. 9811

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.C. ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Bologna del 20/8/2013 che, confermando la sentenza di primo grado, ha rigettato la sua domanda di risarcimento del danno incorso in occasione di una caduta da un autobus, asseritamente dipendente da responsabilità del vettore.

La domanda fu, in primo grado, rigettata, con compensazione delle spese per mancanza di prova, nonostante l’attrice avesse invocato l’applicazione dell’art. 1681 c.c., ai sensi del quale il vettore risponde dei sinistri che colpiscono il viaggiatore se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

In appello la D. insistette nella richiesta di accertamento della responsabilità del vettore e ritenne che non fosse stata provata, da parte dell’Azienda, l’adozione di ogni misura idonea ad evitare il danno. L’Azienda si difese rilevando come l’autobus, sul quale la D. si trovava al momento della caduta, fosse assolutamente fermo e come fossero presenti, sui gradini di discesa, dei sussidi antiscivolo atti ad escludere la responsabilità del vettore.

La Corte d’Appello di Bologna ha considerato le fotografie prodotte in atti dalle quali ha desunto la presenza di uno strato gommoso antiscivolo in buono stato di manutenzione sui gradini dell’autobus, idoneo ad impedire lo scivolamento anche in presenza di umidità o acqua, dovuta alla salita di passeggeri in una giornata piovosa; ha valorizzato la testimonianza di Q. secondo la quale il mezzo era omologato e dotato di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa in tema di trasporto, nonchè altre testimonianze secondo le quali non vi erano acqua e fango sui gradini e comunque erano presenti nel mezzo sostegni atti ad aiutare i passeggeri nelle operazioni di salita e discesa; ha considerato che la D. è caduta quando il mezzo era del tutto fermo mentre prima di lei erano scesi numerosi altri passeggeri, tra i quali un non vedente accompagnato, senza alcun problema. Da tutto ciò ha desunto che il vettore ha dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e che la caduta è stata dovuta ad una condotta disattenta della passeggera. La Corte d’Appello ha, dunque, rigettato la domanda, condannando l’appellante alle spese. Avverso la sentenza la D. propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Nessuno si costituisce per parte resistente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo la D. denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 1681 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., laddove la sentenza ha ritenuto superata la presunzione di responsabilità a carico del vettore, prevista da detta norma, attribuendo efficacia probatoria alla documentazione fotografica e alla deposizione testimoniale di Q.P. circa la sussistenza di idonei dispositivi di sicurezza previsti in tema di trasporto. La presunzione di cui all’art. 1681 c.c., è ritenuta superata da quanto acclarato dalla documentazione fotografica e dalle testimonianze relative allo strato gommoso antiscivolo presente nel mezzo, idoneo ad impedire lo scivolamento anche in presenza di umidità ed acqua dovute alla giornata piovosa.

Ad avviso della ricorrente, invece, non vi sarebbe prova della riconducibilità delle foto al mezzo sul quale essa viaggiava, nè prova delle condizioni del mezzo al momento della caduta mentre, per ritenere che il vettore fosse liberato dalla presunzione di responsabilità di cui all’art. 1681 c.c., la Corte d’Appello avrebbe dovuto acquisire la prova positiva che il medesimo avesse adottato tutti i dispositivi idonei ad evitare il danno. La sentenza di questa Corte citata dalla Corte d’Appello (Cass., 3, n. 4343 del 23/2/2009) non sarebbe pertinente al caso in esame, in quanto in quella fattispecie era acclarata la dipendenza dell’infortunio dalla responsabilità del viaggiatore, ipotesi che, nel caso in esame, sarebbe stata ipotizzabile solo ove fosse emerso che la trasportata si fosse repentinamente mossa in velocità verso l’uscita, correndo in modo frettoloso oppure non si fosse avvalsa delle misure di sostegno. Nel caso in esame, invece, ad avviso della ricorrente, non vi sarebbero deposizioni testimoniali che disattendano la dinamica della caduta (scivolamento), le condizioni metereologiche (pioggia) nè sarebbe stata acquisita la prova della perfetta omologazione del mezzo non potendo a tal fine attribuirsi rilevanza ad una prova testimoniale ( Q.) in luogo della necessità di acquisire elementi documentali certi.

Il motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte nel contratto di trasporto di persone, il viaggiatore che abbia subito danni “a causa” del trasporto (quando cioè il sinistro è posto in diretta, e non occasionale, derivazione causale rispetto all’attività di trasporto), ha l’onere di provare il nesso eziologico esistente tra l’evento dannoso ed il trasporto medesimo (dovendo considerarsi verificatisi “durante il viaggio” anche i sinistri occorsi durante le operazioni preparatorie o accessorie, in genere del trasporto e durante le fermate), essendo egli tenuto ad indicare la causa specifica di verificazione dell’evento; incombe, invece, al vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità a suo carico gravante ex art. 1681 c.c., l’onere di provare che l’evento dannoso costituisce fatto imprevedibile e non evitabile con la normale diligenza (Cass., 3, n. 16893 del 20/7/2010; Cass., 3, n. 249 del 10/1/2017). Nel caso di specie la Corte d’Appello ha correttamente confermato le statuizioni di primo grado prendendo atto che il viaggiatore non avesse dato prova del nesso eziologico tra l’attività del trasporto ed il danno. Gli elementi probatori posti a base della decisione hanno, infatti, condotto il giudice a ritenere, da un lato, che il vettore avesse preso le misure necessarie per evitare i danni e, dall’altro, che la caduta fosse dovuta ad una condotta disattenta della passeggera. La sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza di questa Corte che esclude il nesso di causalità, tra l’evento e l’esecuzione del trasporto, quando il giudice di merito accerta, anche indirettamente, che tale nesso non sussiste, come nel caso in cui il comportamento imprudente del viaggiatore costituisca la causa esclusiva del sinistro (Cass., 6-3, n. 9593 del 30/4/2011).

Conclusivamente il ricorso è rigettato, con le conseguenze in ordine alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo ed al raddoppio del contributo unificato.

PQM

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 3.200 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2018

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