Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9811 del 04/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 04/05/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 04/05/2011), n.9811

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.P., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

Roma, VIA ANDREA BAFILE 3, presso lo studio dell’avvocato MANCUSO

GAETANO GIACINTO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

Contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO (OMISSIS) in persona del direttore della direzione

centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in Roma, via IV

NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati LA PECCERELLA

LUIGI, RASPEANTI RITA, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 887/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

3.2.09, depositata il 09/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito per il ricorrente l’Avvocato MANCUSI Gaetano Giacinto che si

riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FINOCCHI

GHERSI Renato che conferma la relazione scritta.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla adunanza in camera di consiglio del 7 aprile 2011 ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 c.p.c.:

“Con ricorso notificato il 5-6 maggio 2010, D.P. chiede con un unico motivo, attinente un preteso vizio di motivazione, la cassazione della sentenza depositata in data 9 novembre 2009, con la quale la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione del giudice di primo grado, di rigetto delle sue domande nei confronti dell’INAIL, accertando, per quanto qui interessa, che l’infortunio da lui denunciato come occorso in data (OMISSIS) non era in alcun modo collegato allo svolgimento della prestazione lavorativa subordinata.

Resiste alle domande l’INAIL con rituale controricorso.

Il procedimento è regolato dall’art. 360 c.p.c., e segg. con le modifiche e integrazioni apportate dalla L. 18 giugno 2009, n. 69.

Il ricorso è inammissibile e va pertanto trattato in camera di consiglio.

Il ricorrente censura la sentenza per non avere correttamente interpretato l’appello, che era diretto a censurare il fatto che erroneamente non fosse stata ritenuta valida dal giudice di primo grado una testimonianza che sarebbe stata decisiva sul piano dell’accertamento dell'”occasione di lavoro”.

Il ricorrente, peraltro, in violazione della regola della autosufficienza del ricorso per cassazione (su cui cfr., per tutte, recentemente, Cass. nn. 4201/10, 6937/10, 10605/10 e 11477/10), ribadita dal nuovo testo dell’art. 366 c.p.c. conseguente la novella di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (v. il comma 1, n. 6 di tale articolo), non riproduce il contenuto di tale testimonianza, come sarebbe necessario per valutare la decisività della censura.

In ogni caso, a prescindere dalla valutazione della Corte relativamente alla irregolarità di tale testimonianza in quanto erroneamente assunta prima della costituzione del contraddittorio, i giudici di merito hanno fondato alternativamente la propria decisione sull’esplicito rilievo che “del resto, come rilevato dal giudice di primo grado, le allegazioni contenute in ricorso sulla descrizione delle circostanze in cui è avvenuto l’infortunio erano talmente generiche da precludere un accertamento sulla effettiva occasione di lavoro e sulla idoneità del trauma a determinare postumi invalidanti”.

Una tale autonoma motivazione a sostegno della infondatezza della domanda non ha costituito oggetto di uno specifico motivo di ricorso per cassazione, che pertanto è privo di censure decisive”.

Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in camera di consiglio.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, dichiarando inammissibile il ricorso. Nulla per le spese a norma dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo vigente all’epoca della proposizione dell’originario ricorso.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2011

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