Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9810 del 24/04/2010

Cassazione civile sez. II, 24/04/2010, (ud. 22/06/2009, dep. 24/04/2010), n.9810

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – President – –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consiglie – –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consiglie – –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consiglie – –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 30078-2007 proposto da:

P.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 14, interno, presso lo studio dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CAPELLO PIER

CARLO, giusta procura speciale ad litem a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI GAGLIANICO (BI);

– intimato –

avverso l’ordinanza R.G. 1355/07 del GIUDICE DI PACE di BIELLA del

30.8.07, depositata il 03/09/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2009 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – La ricorrente, P.P., impugna l’ordinanza con la quale il giudice di pace di Biella dichiarava inammissibile, perche’ tardiva, l’opposizione proposta avverso un verbale di contestazione notificatole, relativo a violazione del codice della strada rilevata dalla polizia Municipale del Comune di Gaglianico.

In particolare, il giudice di pace ha ritenuto che l’atto di opposizione fosse tardivo perche’ presentato il 4 giugno 2007 a fronte di notifica del verbale avvenuta, il 2 aprile 2007.

2. – L’opponente ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l’erronea declaratoria di tardivita’ del ricorso per non essere decorsi i 60 giorni dal giorno della effettiva notifica del verbale a quello del deposito. Il Comune e’ rimasto intimato.

Parte ricorrente ha dedotto che quest’ultima data non e’ stata oggetto di puntuale accertamento mediante l’esame dell’avviso di ricevimento della notifica del verbale di contestazione della violazione, non avendo il giudicante convocato le parti e acquisito la relativa documentazione, in possesso dell’ente notificante.

L’errore era derivato dall’aver fatto riferimento alla data risultante dalla busta verde che conteneva il plico, data che era invece relativa all’avviso di deposito ricevuto e non gia’ all’effettivo ritiro del plico. Da accertamenti successivamente svolti era risultato che il plico era stato ritirato soltanto il 7 maggio.

Dopo aver ripercorso la giurisprudenza di legittimita’ in ordine agli obblighi di verifica della data di effettiva notifica della contestazione, ha formulato rituale quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c..

3.- Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere accolto. La relazione e’ stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

All’udienza camerale la Procura Generale nulla ha osservato.

4. – Il ricorso risulta ammissibile, perche’ avverso l’ordinanza di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, e’ ancora esperibile il ricorso diretto per cassazione e non l’appello, in quanto la riforma introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che ha generalizzato lo strumento dell’appello avverso le sentenze rese dal giudice di pace, non ha modificato l’art. 23, comma 1.

5. – Il ricorso e’ fondato e va accolto.

Occorre in primo luogo osservare che in tema di opposizione a sanzione amministrativa, grava sull’opponente l’onere della prova di aver tempestivamente proposto l’opposizione, sicche’ al fine di consentire il controllo in ordine a tale tempestivita’, egli e’ tenuto, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22, ad allegare copia dell’atto opposto a lui notificato. Peraltro la mancata allegazione della relata di notifica del procedimento opposto non costituisce, tuttavia, di per se’, prova della non tempestivita’ dell’opposizione, tale da giustificare, per l’effetto, una dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso con ordinanza pronunciata “in limine litis”, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 1, perche’ tale provvedimento postula, pur sempre, l’esistenza di una prova certa e inconfutabile della intempestivita’ della detta opposizione, e non una mera difficolta’ di accertamento delle tempestivita’ (Cass. 2008 n. 28147).

Ne consegue che, soltanto ove in prosieguo di giudizio, a causa della mancata acquisizione della copia dell’ordinanza notificata, permanga e diventi definitiva l’impossibilita’ di controllo (anche di ufficio) della tempestivita’ dell’opposizione, il ricorso andra’ dichiarato, con sentenza, inammissibile.

Sul giudice di pace gravava invece l’onere di convocare le parti e verificare se il termine per l’opposizione era stato rispettato, con riferimento alla data di effettiva consegna dell’atto opposto, desumibile dalla relata di notifica sulla copia dell’ordinanza notificata o dall’avviso di ricevimento, che l’amministrazione era tenuta a produrre (vedi Cass. SU 2002 n. 1006 e Cass. 2008 n. 28147, quest’ultima in caso analogo all’attuale).

Tale accertamento positivo sulla scorta di elementi documentali non era possibile nella specie e non poteva essere sostituito da un elemento indiziario quale la dichiarazione a se’ sfavorevole proveniente dal difensore della parte. Doveva, infatti, essere prima ricercata la certezza documentale, facilmente acquisibile esaminando la relata di notifica in possesso dell’Amministrazione.

6. – Il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato e la causa va rimessa per nuovo esame ad altro giudice del merito pari ordinato, che si indica in diverso magistrato dello stesso ufficio, cui e’ anche demandato, ex art. 385 c.p.c., di pronunziare sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro Giudice di Pace di Biella, che decidera’ anche sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2009.

Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2010

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