Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9810 del 13/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9810 Anno 2015
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: CURZIO PIETRO

ORDINANZA
sul ricorso 8718-2013 proposto da:
BANCA NAZIONALE DET , LAVORO SPA 09339391006 in
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/3, presso lo stucio
degli avvocati ROBERTO FESSI e FRANCESCO GIAMMARIA,
che la rappresentano e difendono, giusta procura speciale per atto
notaio Mario Liguori di Roma, in data 26.3.2013, n. rep. 175037, che

Data pubblicazione: 13/05/2015

viene allegata in atti;

– ricorrente contro
ROSATI LUIGIA, FIORAVANTI EMANUELE, SANTI LUIGI,
ROSA FRANCESCO, PETRICCA RENATO, BORDONI
ADRIANA, GUERRINI SILVESTRO, elettivamente domiciliati in
ROMA, CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 1, presso lo studio

dell’avvocato SALVATORE SORBELLO, che li rappresenta e
difende, giuste deleghe a margine delle prime sette pagine del
controricorso;
– controrico.rrenti –

ROMA del 13.3.2012, depositata il 29/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/03/2015 dal Presidente Relatore Dott. PIETRO CURZIO;
udito per la ricorrente l’Avvocato Tiziana Serrani (per delega orale av -v.
Roberto Pessi) che si riporta agli scritti.

Ric. 2013 n. 08718 sez. ML – ud. 26-03-2015
-2-

avverso la sentenza n. 2272/2012 della CORTE D’APPELLO di

Ragioni della decisione

1. L’Istituto bancario ricorrente per cassazione chiede l’annullamento della sentenza
della Corte d’appello di Roma che ha dichiarato computabili nella base di calcolo

previdenza dei lavoratori controricorrenti che promossero l’azione giudiziaria.
2. La questione proposta è stata decisa dalla Sezione lavoro ed, in seguito dalla sesta
sezione civile-lavoro, con sentenze e ordinanze con le quali si è affermato il
seguente principio di diritto: “I versamenti effettuati dal datare di lavoro ai fondi di
previdenza complementare non hanno natura retribuiva, ne’ l’hanno avuta in passato,
trattandosi di esborsi non legati da nesso di corrispettività con la prestazione lavorativa ed
esonerati dalla contribuzione AGO, con assoggettamento a contributo di solidarietà, ai sensi
della diiposizione retroattiva del D.L n. 103 del 1991, art. 9 bis, convertito nella L,. n. 166
del 1991. Ne consegue che gli accreditamenti per k; previdenza integrativa non concorrono a
determinare la base di calcalo del trattamento di fine rapporto e dell’indennità di anzianità”.
3. Tale principio di diritto è stato affermato, con un cambio dell’originario
orientamento giurisprudenziale, dalla sentenza 5 giugno 2012, n. 9016 e ribadito in
seguito, sebbene non senza contrasti, determinatisi specificamente con riferimento
ai versamenti effettuati nel periodo precedente la riforma della previdenza
integrativa operata con il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
4. Per eliminate possibili dubbi interpretativi e considerata la massima importanza
della questione, sono state investite le Sezioni unite.
5. Con una pluralità di sentenze (cfr. per tutte: Cass., sez. un., 16 marzo 2015, n.
5159) le Sezioni unite hanno fissato il seguente principio di diritto: “Con riferimento
al periodo precedente la riforma introdotta dal d. lgs. 21 aprile 1993, n. 124, i versamenti
effettuati dal datore di lavoro ai fondi di previdenza complementare, hanno, a prescindere dalla
natura del soggetto destinatario della contribuzione e, pertanto, sia nel caso in cui il fondo abbia
personalità giuridica autonoma, sia in quello in cui esso consista in una gestione separata
nell’ambito dello stesso soggetto datare di lavoro, natura previdenziale e non retributiva. Non

dell’indennità di anzianità e del TFR gli accantonamenti accreditati sul conto di

sussistono pertanto i presupposti per l’inserimento dei suddetti versamenti nella base di calcolo
delle indennità collegate alla cessaione del rapporto di lavoro”.
6. In applicazione di questo principio, il ricorso deve essere accolto e la sentenza
impugnata deve essere annullata.
7. Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384
c.p.c., la causa deve essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda che

8. I dubbi giurisprudenziali che hanno portato, prima ad una modifica
dell’orientamento originario della giurisprudenza della Sezione semplice, poi alla
rimessione alle Sezioni unite, giustificano la compensazione delle spese dell’intero
processo tra le parti.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta
la domanda. Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 marzo 2015.

rimane priva di fondamento.

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