Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9809 del 23/04/2010
Cassazione civile sez. I, 23/04/2010, (ud. 04/02/2010, dep. 23/04/2010), n.9809
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –
Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 5419/2009 proposto da:
B.K.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AUGUSTO
VALENZIANI 5, presso lo studio dell’avvocato LATTANZI ALESSANDRO,
rappresentato e difeso dall’avvocato BARBA AMERICO, giusta procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore ed inoltre
PREFETTURA – Ufficio Territoriale del Governo di LECCE in persona
del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li
rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrenti –
avverso l’ordinanza R.G.N.C. 7622/08 del GIUDICE DI PACE di LECCE
dell’11/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
04/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;
E’ presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
p.1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: “Il Giudice di pace di Lecce, con provvedimento dell’11.11.2008, rigettava l’opposizione proposta da B.K.R. avverso il decreto di espulsione emesso in suo danno dal Prefetto di Lecce in data 4.7.2008.
Per la cassazione di detto provvedimento ha proposto ricorso B.K.R., affidato ad un motivo; ha resistito con controricorso l’intimato.
OSSERVA:
1.- L’unico motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6, e pone la seguente questione, sintetizzata nel quesito di diritto, se possa ritenersi motivazione sufficiente, in grado di escludere la nullità del provvedimento, la mera affermazione dato atto rigetta il ricorso, la sola nella quale si sostanzia ed esaurisce la motivazione.
2.- Il motivo sembra manifestamente fondato.
Appaiono prive di pregio le eccezioni di inammissibilità sollevate dal contro ricorrente: il ricorso reca l’indicazione del motivo di censura, contenendo anche la formulazione della rubrica, e si conclude con quesito di diritto (nella specie è applicabile, ratione temporis, l’art. 366 bis c.p.c.), di palese comprensione, avendo ad oggetto la configurabilità quale ragione di nullità del provvedimento impugnato della assoluta carenza della motivazione del provvedimento impugnato.
Nel merito, va considerato che il provvedimento è redatto nel verbale di udienza, nel quale, dopo la menzione della comparizione del difensore del ricorrente, che si riporta al ricorso, e l’indicazione della comparizione del convenuto, che ne chiede il rigetto, si legge: il giudice di pace, dato atto, rigetta il ricorso.
Al riguardo, occorre osservare che già prima della modifica dell’art. 132 c.p.c., da parte della L. n. 69 del 2009, l’obbligo della motivazione, sancito a livello costituzionale, doveva ritenersi soddisfatto da una concisa esposizione delle ragioni di diritto a sostegno del provvedimento giurisdizionale, anche in quanto l’evoluzione del modello motivazionale aveva condotto a ritenere l’adozione di uno schema di tipo sintetico compatibile con le regole generali che disciplinano detto obbligo (Cass., n. 13747 del 2004).
Tuttavia, la sintesi deve ritenersi consentita entro i limiti in cui la motivazione renda comunque possibile ricavare che il convincimento si è formato attraverso una valutazione complessiva degli elementi acquisiti (Cass., n. 5434 del 2003; n. 10484 del 2001), restando, quindi, ferma l’esigenza di un’esposizione minima degli argomenti, tale da permettere di ricostruire il procedimento logico-giuridico seguito per pervenire ad una determinata conclusione e degli elementi di fatto che la fondano.
In definitiva, il provvedimento giurisdizionale deve ritenersi nullo ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ove risulti del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (Cass. n. 161 del 2009; n. 19041 del 2008).
In applicazione di detto principio, da formulare in relazione al quesito proposto, appare chiaro che la proposizione sopra riportata, che costituisce ed esaurisce la motivazione, comporta che la stessa debba ritenersi del tutto inesistente, ponendosi il provvedimento al di fuori degli schemi del nostro ordinamento processuale civile.
In accoglimento del ricorso il provvedimento potrà essere cassato e la causa rinviata al Giudice di pace di Lecce, in persona di diverso magistrato, per il riesame della controversia.
Pertanto, il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, ricorrendone i presupposti di legge”.
2.- Il Collegio reputa di dovere fare proprie le conclusioni contenute nella relazione, condividendo le argomentazioni che le fondano e che conducono all’accoglimento del ricorso.
Il provvedimento impugnato, dunque, deve essere cassato con rinvio per nuovo esame e per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità al Giudice di pace di Lecce, in persona di diverso magistrato.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame e per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità al Giudice di pace di Lecce, in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2010