Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9809 del 14/04/2021
Cassazione civile sez. I, 14/04/2021, (ud. 04/03/2021, dep. 14/04/2021), n.9809
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17883/2019 proposto da:
B.B., nato a (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv.
Enrico Villanova, del Foro di Treviso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, ((OMISSIS)), in persona del Ministro pro
tempore;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1774/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,
depositata il 21/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
04/03/2021 dalla Cons. Dott. RUSSO RITA.
Fatto
RILEVATO
Che:
Il ricorrente, cittadino (OMISSIS), è coniugato con cittadina italiana che dopo il matrimonio lo ha denunciato per violenza minaccia e induzione al matrimonio, chiedendo l’annullamento del matrimonio. Il Questore di Cremona, con provvedimento notificato il 4 settembre 2016 ha revocato il permesso di soggiorno ritenendo il matrimonio celebrato per fini elusivi. Il B. ha impugnato il predetto provvedimento di revoca.
Il ricorso è stato respinto in primo grado, ha proposto appello il B. e la Corte d’appello di Brescia con sentenza depositata in data 21 novembre 2018 ha confermato la sentenza impugnata.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, con atto notificato a mezzo pec all’Avvocatura in data 22 maggio 2019, affidandosi a due motivi.
Preliminarmente sulla tempestività del ricorso
La sentenza impugnata è stato depositata in data 21 novembre 2018 e pertanto il ricorrente è incorso nella decadenza prevista dall’art. 327 c.p.c., che decorre indipendentemente dalla notificazione, essendo trascorsi oltre sei mesi tra la data del deposito e quella della notificazione del ricorso per cassazione avvenuta a mezzo pec il 22 maggio 2019.
Il ricorso è pertanto da dichiarare inammissibile.
Nulla sulle spese in difetto di regolare costituzione dell’amministrazione intimata.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio da remoto, il 4 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2021