Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9809 del 13/05/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 9809 Anno 2015
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 16501-2009 proposto da:
LOJODICE OSCAR C.F. LJDSCR55H02A662W, domiciliato in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da sè
medesimo, giusta delega in atti;
– ricorrente 2015
937

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

Data pubblicazione: 13/05/2015

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati
GIUSEPPE IOVINO, GIANNI GAVIOLI, giusta delega in
atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4813/2008 del TRIBUNALE di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/02/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;
udito l’Avvocato DI MEGLIO ALESSANDRO per delega
GAVIOLI GIANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso, in subordine
rigetto.

TRANI, depositata il 24/07/2008 R.G.N. 7700/2006;

RG 16501-09 n. 25 ud 25-215

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Trani accoglieva l’opposizione proposta dall’INPS
avverso il precetto notificatogli dall’avv.Oscar Lojodice, che

intimava il pagamento di diritti conseguenti all’attività
professionale effettuata successivamente all’emissione del titolo
esecutivo (sentenza pronunciata dallo stesso Tribunale di Trani).

A fondamento del decisum il Tribunale, e per quello che interessa in
questa sede, rilevata la tardività della sollevata eccezione
d’incompetenza, riteneva che, poiché era avvenuta la
corresponsione – prima della notifica del precetto per cui era causa
– da parte dell’INPS al procuratore delle competenze di cui al
titolo azionato, oltre un a somma di danaro a titolo forfetario, le
somme pretese con il precetto opposto non spettavano essendo state
per intero corrisposti gli importi di cui al titolo esecutivo.

Infatti secondo il predetto Tribunale solo tramite un successivo
giudizio di cognizione sarebbe stato possibile accertare la debenza
di tali.

Avverso questa sentenza il Lojodice ricorre in cassazione sulla base
di tre censure.

1

agiva in proprio e quale difensore di Mazzilli Michele,con il quale

Resiste con controricorso l’INPS assumendo che il ricorrente aveva agito
con colpa grave ed instando per la sua condanna ai sensi dell’art. 385,
comma 4, cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione di plurime
norme del codice di procedura civile, nonché vizio di motivazione, deduce
che, trattandosi di un credito personale (civile) del procuratore
distrattario e non di un credito di lavoro, non poteva trovare
applicazione il procedimento di cui all’art. 618 bis cpc.
Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione dell’art. 474
cpc, nonché vizio di motivazione, si duole che la sentenza impugnata
avesse negato che il creditore procedente fosse munito di titolo
esecutivo.
Con il terzo motivo il ricorrente, denunciando violazione degli artt. 112
e 474 cpc, nonché vizio di motivazione, si duole che la sentenza impugnata
non abbia considerato che, al momento della notifica dell’atto di
precetto, l’Inps era comunque debitore di una somma di denaro per residuo
credito per spese processuali.
2. Osserva preliminarmente la Corte che l’art. 366

bis cpc è applicabile

ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati dopo
l’entrata in vigore (2.3.2006) del dl.vo 2 febbraio 2006, n. 40 (cfr, art.
27, comma 2, dl.vo n. 40/06) e anteriormente al 4.7.2009 (data di entrata
in vigore della legge n. 68 del 2009) e, quindi, anche al presente
ricorso, atteso che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 24.7.2008.

2

In base alla norma suddetta, nei casi previsti dall’articolo 360, primo
comma, numeri 1), 2), 3) e 4), cpc, l’illustrazione di ciascun motivo si
deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un
quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’articolo 360, primo
comma, n. 5), cpc, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere,

controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o
contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza
della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.
9,JA;k0

Secondo l’orientamento di questa Corte, il 19-r-i-me~ di diritto previsto
dall’art. 366

bis

cpc deve consistere in una chiara sintesi logico-

giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità,
formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od affermativa
– che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il
rigetto del gravame (cfr,

ex plurimis,

la censura concernente l’omessa,

Cass., SU, n. 20360/2007), mentre
insufficiente o contraddittoria

motivazione deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di
diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non
ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione
della sua ammissibilità (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 20603/2007).
I motivi del presente ricorso sono stati svolti per violazione di norme
processuali, vizio riconducibile ai paradigmi di cui all’art. 360, comma
1, nn. 3 e 4, cpc, e per vizio di motivazione, riconducibile al paradigma
di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cpc, ma sono tutti privi sia dei

3

sempre a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto

quesiti di diritto che dei momenti di sintesi, onde devono ritenersi
inammissibili.
2. L’art. 385, comma 4, cpc, su cui si fonda la richiesta di condanna del
ricorrente svolta dall’Inps, è stato abrogato dall’art. 46, comma 20,
legge n. 69/09.

opzioni ermeneutiche astrattamente non implausibili, quand’anche
giuridicamente non condivisibili, configuri colpa grave della parte
ricorrente.
3. In definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in E.
100,00 per esborsi ed E. 400,00 per compensi oltre accessori di
legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 febbraio 2015
Il Presidente

Peraltro deve escludersi che la proposizione di un ricorso fondato su

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