Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9808 del 23/04/2010
Cassazione civile sez. I, 23/04/2010, (ud. 04/02/2010, dep. 23/04/2010), n.9808
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – President – –
Dott. SALME’ Giuseppe – Consiglie – –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consiglie – –
Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consiglie – –
Dott. DIDONE Antonio – Consiglie – –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
F.O., elettivamente domiciliata in Roma, via Palermo 37,
presso l’avv. Tripodi Antonio, che la rappresenta e difende giusta
procura in atti:
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA, in persona del Prefetto pro tempore;
– intimata –
avverso il decreto del Giudice di Pace di Reggio Calabria in data 10
ottobre 2008, nel procedimento n. 6337/08;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4
febbraio 2010 dal relatore, cons. Dott. Stefano Schiro’; alla
presenza del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott.ssa Carestia Antonietta, che nulla ha osservato.
LA CORTE:
Fatto
RILEVATO IN FATTO
A) rilevato che e’ stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione, comunicata al Pubblico Ministero e notificata al difensore della ricorrente:
“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
CHE:
1. F.O., cittadina (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, avverso il decreto in data 10 ottobre 2008, con il quale il Giudice di pace di Reggio Calabria ha respinto il ricorso da lei proposto avverso il provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Reggio Calabria in data 16 agosto 2008, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b), per non avere la ricorrente richiesto il permesso di soggiorno entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso in Italia;
1.1. la Prefettura intimata non svolto difese.
OSSERVA:
2. con il primo motivo la ricorrente denuncia omessa pronuncia, per avere il Giudice di Pace affermato che non era stata fornita alcuna prova in ordine alla presentazione di una richiesta di soggiorno in base alla ultima disposizione in ordine alla regolarizzazione dei flussi migratori;
3. con il secondo motivo si prospetta la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato in ordine alla sua richiesta di sospensione del provvedimelo di espulsione;
4. il ricorso appare manifestamente infondato; infatti, con riferimento al primo motivo, il Giudice di Pace si e’ pronunciato sulla circostanza della presentazione della richiesta di permesso di soggiorno, affermando, con accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimita’ se non per vizio di motivazione nella specie non dedotto, che nessuna prova era stata fornita al riguardo dall’opponente; in relazione al secondo motivo, e’ esplicita la pronuncia negativa del giudicante in ordine alla richiesta di sospensione del provvedimento di espulsione, sul presupposto dell’inesistenza di motivi processuali o di cause patologiche ostative al rispetto del termine, con statuizione esaustiva e pienamente attinente alla domanda formulata dalla ricorrente;
5. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi formulati al punto 4, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;
B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione;
rilevato che le osservazioni che precedono conducono al rigetto del ricorso e che tuttavia nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimita’, non avendo la Prefettura intimata svolto difese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2010