Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9808 del 19/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 19/04/2017, (ud. 10/01/2017, dep.19/04/2017),  n. 9808

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 12256/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Z.C., rappresentato e difeso, giusta procura speciale a

margine del controricorso, dall’avv. Carlo Amato e dal prof. avv.

Giuseppe Marini, con domicilio eletto presso lo studio legale del

secondo, in Roma, via dei Monti Parioli, n. 48;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Veneto, n. 48/01/2011, depositata in data 21 marzo 2011.

Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 10 gennaio 2017

dal Cons. Lucio Luciotti;

udito l’Avv. Giancarlo Caselli, per l’Avvocatura Generale dello

Stato;

udito l’Avv. Renato Morini, per delega dell’avv. Giuseppe Marini, per

il controricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale De Augustinis Umberto, che ha concluso chiedendo

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il contribuente Z.C., quale socio della fallita s.n.c. ITAL.CA.ME., impugnò la cartella di pagamento derivante da avvisi di irrogazione sanzioni ed omesso versamento IVA relativi agli anni di imposta 1991, 1992, 1993 e 1995, emessa nei confronti della predetta società ma al medesimo notificata, che la CTP di Venezia annullò rilevando la violazione della regola posta dall’art. 2304 cod. civ., della preventiva escussione della società tornata in bonis a seguito della chiusura della procedura fallimentare (con decreto del 3 maggio 2001). La sentenza della CTR veneta, adita dall’Agenzia delle entrate, che dichiarò l’inammissibilità dell’appello perchè non notificato all’agente per la riscossione, che era stato parte del giudizio di primo grado, venne cassata con ordinanza n. 4956 del 2009 di questa Corte, che, sul rilievo che la mancata evocazione in giudizio di una parte non comportasse l’immediata inammissibilità del ricorso ma l’obbligo del giudice di disporre l’integrazione del contraddittorio, rinviò la causa al giudice di secondo grado perchè celebrasse il giudizio a contraddittorio integro.

2. Con sentenza n. 48 del 21 marzo 2011 la Commissione tributaria regionale del Veneto, decidendo in sede di rinvio, rigettò l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate ritenendo insussistente il vizio di ultrapetizione dalla medesima dedotto (quale unico motivo di appello), sia perchè la questione era stata prospettata, ancorchè genericamente, dal contribuente allorquando aveva denunciato che l’Ufficio finanziario non aveva titolo per procedere nei confronti del socio, sia perchè si era in presenza di un’eccezione di merito, come tale rilevabile d’ufficio.

3. Avverso tale statuizione ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate che deduce due motivi, cui il contribuente replica con controricorso.

4. Il Collegio ha deliberato la redazione della sentenza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di censura, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18 e art. 2304 cod. civ., sostenendo che i giudici di appello avevano annullato la cartella di pagamento impugnata dal contribuente pronunciando ultrapetita, su eccezione di violazione della regola del beneficium excussionis previsto dall’art. 2304 cod. civ., mai proposta dal contribuente.

2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la contraddittorietà della motivazione perchè l’affermazione fatta dalla CTR, secondo cui l’eccezione di cui al precedente motivo di ricorso era stata formulata dal ricorrente “seppure in forma generica” laddove aveva denunciato che l’Ufficio finanziario “non aveva titolo per procedere nei confronti del socio essendo il medesimo formato soltanto nei confronti della società”, non era coerente con la conclusione cui era pervenuta, di ritenere illegittimo l’atto impositivo per violazione del beneficium excussionis, atteso che una cosa era il titolo, altra l’ordine di precedenza rilevante solo nella fase dell’esecuzione.

3. Il primo motivo è fondato e va accolto.

3.1. Al riguardo va ricordato che il processo tributario, in quanto strutturato come un giudizio d’impugnazione del provvedimento, in cui l’oggetto del dibattito è circoscritto alla pretesa effettivamente avanzata con l’atto impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati, ed entro i limiti delle contestazioni sollevate dal contribuente (Cass. n. 22010/2006), è regolato dal principio in base al quale esso ha “un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni comprese nei motivi dedotti col ricorso introduttivo (D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 24). Donde i motivi di impugnazione avverso l’atto impositivo costituiscono la causa pretendi rispetto all’invocato annullamento dell’atto medesimo, con conseguente duplice inammissibilità di un mutamento delle deduzioni avanti al giudice di secondo grado (ex plurimis Cass. n. 22010/2006; n. 7766/2006) ovvero dell’inserimento di temi d’indagine nuovi (cfr. Cass. n. 16929/2007)” (Cass. n. 13934 del 2011).

3.2. Ciò precisato, con riferimento alla fattispecie deve osservarsi che dall’esame del ricorso introduttivo, riprodotto per autosufficienza nel mezzo di cassazione in esame, si evince con estrema chiarezza che il contribuente giammai aveva posto la questione della violazione del principio del beneficium excussionis, essendosi limitato a denunciare (secondo l’elencazione propria del ricorso impugnatorio) l’incompetenza territoriale del concessionario che aveva emesso la cartella, la violazione del procedimento notificatorio, sia nella fase di spedizione che di consegna dell’atto, l’illegittimità della notifica della cartella al socio non coobbligato, quindi in violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 la tardività dell’iscrizione a ruolo, la prescrizione e la decadenza dell’azione di riscossione e, da ultimo, l’omessa motivazione della cartella di pagamento e l’omessa allegazione degli atti in essa richiamati.

3.3. Una conferma della tesi di parte ricorrente la si ricava dal fatto che la stessa CTR, non avendo rinvenuto tale eccezione tra i motivi di impugnazione proposti dal contribuente, si è vista costretta ad affermare di averla ricavata per implicito, ritenendola genericamente formulata – senza peraltro specificare in quale parte e da quale argomentazione fosse desumibile -, con ciò contravvenendo al principio di diritto secondo cui “il potere dovere del giudice di qualificare giuridicamente l’azione e di attribuire il nomen iuris al rapporto dedotto in giudizio, anche in difformità rispetto alla qualificazione della fattispecie ad opera delle parti, trova un limite – la cui violazione determina il vizio di ultrapetizione – nel divieto di sostituire la domanda proposta con una diversa, perchè fondata su una diversa “causa petendi” o su una realtà fattuale non dedotta in giudizio dalle parti e sulla quale, pertanto, non si è realizzato il contraddittorio” (Cass. n. 2340 del 2001). Ed anche la successiva precisazione – peraltro erronea, in quanto in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte (fin da Cass. n. 5106 del 1987) – che nella specie si verteva comunque in ipotesi di eccezione di merito rilevabile d’ufficio, altro non è che una riprova del tentativo dei giudici di appello di giustificare la decisione assunta ultra petita.

4. Da quanto detto consegue, come sopra anticipato, l’accoglimento del motivo di ricorso in esame, che rende superfluo l’esame del vizio di motivazione dedotto nel secondo motivo, che resta assorbito. La sentenza impugnata va, quindi, cassata con rinvio al giudice del merito che, in diversa composizione, rivaluterà la vicenda processuale e regolamenterà anche le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA