Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9808 del 14/04/2021

Cassazione civile sez. I, 14/04/2021, (ud. 04/03/2021, dep. 14/04/2021), n.9808

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10577/2019 proposto da:

B.A.R.M., elettivamente domiciliato in Roma Via

Machiavelli, 25, presso lo studio dell’avvocato Sanchez De Las Heras

Emilio, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PREFETTO PROVINCIA ROMA, QUESTORE PROVINCIA ROMA;

– intimato –

avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il

31/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/03/2021 dalla Cons. Dott. RUSSO RITA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Il ricorrente, cittadino (OMISSIS), ha proposto ricorso per l’annullamento del decreto espulsione emesso dal Prefetto di Roma il 6 giugno 2017. Il Giudice di pace di Roma con provvedimento depositato in cancelleria in data 31 luglio 2018 ha rigettato il ricorso.

L’interessato ha notificato all’Avvocatura di Stato in data 25 marzo 2019 ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi. L’Avvocatura, non costituita nei termini, ha depositato istanza per partecipare discussione alla eventuale orale.

Preliminarmente sulla tempestività del ricorso.

L’interessato deduce che il provvedimento gli è stato notificato solo in data 30.1.2019. Tuttavia, poichè risulta che il provvedimento impugnato è stato depositato in data 31 luglio 2018 in ogni caso egli è incorso nella decadenza prevista dall’art. 327 c.p.c., che decorre indipendentemente dalla notificazione, essendo trascorsi oltre sei mesi (anche tenendo conto del termine feriale) tra la data del deposito e quella della notificazione del ricorso per cassazione avvenuta a mezzo pec il 25 marzo 2019.

Il ricorso è pertanto da dichiarare inammissibile.

Nulla sulle spese in difetto di regolare costituzione dell’amministrazione intimata.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio da remoto, il 4 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2021

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