Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9808 del 04/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 04/05/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 04/05/2011), n.9808

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI 23, presso lo studio dell’avvocato

PESCATORI GIOVANNI MARIA, che lo rappresenta e difende, giusta delega

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO (OMISSIS) in persona del Dirigente con incarico di

livello generale – Direttore Referente della Direzione Centrale

Prestazioni – elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

rappresentato e difeso dagli avvocati LA PECCERELLA LUIGI, ROMEO

LUCIANA, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4534/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del 2

6.5.09, depositata il 15/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa e’ stata chiamata alla adunanza in camera di consiglio del 7 aprile 2011 ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 c.p.c.:

“Con ricorso notificato il 13 aprile 2010, B.S. chiede, con un unico motivo, la cassazione della sentenza pubblicata in data 15 dicembre 2009 e notificata il 17-18 febbraio 1010, con la quale la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado di rigetto delle sue domande nei confronti dell’INAIL di riconoscimento del danno biologico in relazione all’infortunio sul lavoro occorsogli in data 29 dicembre 2002, accogliendo viceversa le richieste dell’INAIL di restituzione di quanto inizialmente erogatogli, per il medesimo infortunio, a titolo di indennita’ per inabilita’ temporanea assoluta. In proposito, i giudici hanno infatti escluso che, al momento dell’infortunio, il rapporto di collaborazione del B., maestro d’armi, con la Trend Film s.r.l. avesse la natura di un rapporto di lavoro subordinato, necessaria per la copertura assicurativa obbligatoria INAIL, ai sensi del D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134, art. 5, comma 3.

Col ricorso, il B. denuncia l’insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, in quanto la Corte territoriale:

– non avrebbe preso in esame le dichiarazioni della societa’ Trend Film, depositate nel fascicolo di primo grado, relative alla assunzione a termine, ai sensi del D.L. n. 510 del 1996, art. 9 come convertito nella L. n. 608 del 1996, del B., quale maestro d’armi, per prestazioni di un giorno per tre volte nel 2002 e per otto nel 2003 (ma in giorni diversi da quello dell’infortunio);

– avrebbe ignorato tale ultima norma di legge;

– non avrebbe tenuto conto del rischio ambientale connaturato alla sua peculiare attivita’ lavorativa;

– non avrebbe tenuto conto del fatto notorio, secondo cui il maestro d’armi, chiamato da un regista per lo svolgimento delle scene che richiedono l’uso di armi, deve osservare un preciso orario di lavoro e le direttive del regista, per cui va qualificato come subordinato e che il rapporto in esame non sarebbe saltuario.

L’INAIL resiste alle domande con rituale controricorso. Il ricorrente ha depositato una memoria.

Il procedimento e’ regolato dall’art. 360 c.p.c. e segg. con le modifiche e integrazioni apportate dalla L. 18 giugno 2009, n. 69.

Il ricorso e’ manifestamente infondato e va pertanto trattato in camera di consiglio per essere respinto.

Va premesso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le altre, da ultimo, Cass. 5 novembre 2009 n. 23455), con riferimento alla qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, e’ censurabile in sede di legittimita’ soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto, come tale incensurabile in detta sede, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell’uno o nell’altro schema contrattuale.

Esaminando gli atti e documenti di causa, i giudici di merito hanno nel caso in esame rilevato l’assenza di un atto scritto di assunzione, il fatto che le prestazioni del ricorrente fossero state compensate dalla societa’ dietro presentazione di fattura rilasciata dal B., titolare di partita IVA, il carattere limitato ed episodico della prestazione del ricorrente nonche’ l’assenza di elementi sufficienti a qualificare come subordinata la collaborazione dedotta, come confermato dalla stessa societa’ nella dichiarazione trasmessa all’INAIL. Da tali rilievi, espressamente ritenuti assorbenti la necessita’ di esame di altri minori, la Corte territoriale ha tratto la conclusione della qualificazione del rapporto come autonomo.

Una tale valutazione non viene dal ricorrente censurata in termini di inosservanza delle regole qualificatorie elaborate dalla giurisprudenza di questa Corte nell’analisi e nella specificazione del contenuto della clausola generale di cui all’art. 2094 c.c. (su cui cfr., ad es. recentemente, Cass. 8 febbraio 2010 n. 2728 e 15 giugno 2009 n. 13858) oppure in ragione di uno specifico vizio logico – giuridico denunciato come compiuto nell’esame degli atti o nello sviluppo delle argomentazioni della sentenza, ma unicamente col sovrapporre ad essa una diversa valutazione fondata sulle medesime risultanze istruttorie (tutte in realta’ prese in considerazione dal giudici di merito), in tal modo sostanzialmente chiedendo a questo giudice di legittimita’ un inammissibile giudizio di merito di terza istanza”.

Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in camera di consiglio.

Il ricorrente ha infine depositato note difensive.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, con conseguente valutazione di manifesta infondatezza del ricorso.

Tale valutazione non appare contrastabile alla luce delle ulteriori difese del B..

Ed invero, solo con la memoria, il ricorrente afferma che il giorno dell’infortunio sarebbe diverso da quello inizialmente per errore indicato in ricorso e preso in considerazione dalla Corte territoriale per valutare la natura subordinata o meno della prestazione in tale giornata.

Trattasi di deduzione non sostenuta dalla riproduzione del contenuto degli atti da cui dovrebbe risultare (quindi non rispettosa della regola della autosufficienza del ricorso per cassazione) e comunque tardiva; essa non puo’ pertanto essere presa in considerazione in questa sede, essendosi il contraddittorio sviluppato nel giudizio di merito con riguardo ad una giornata diversa.

Infine, anche la censura di mancata considerazione del D.L. n. 510 del 1996, art. 9 bis convertito nella L. n. 608 del 1996 non appare concludente, riguardando la norma citata la disciplina e non l’obbligo di assunzione come dipendenti degli addetti allo spettacolo.

Concludendo, il ricorso va respinto, con le normali conseguenze in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio, secondo la liquidazione fattane in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare all’INAIL le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 2.000,00, oltre accessori di legge, per onorari.

Cosi’ deciso in Roma, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2011

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