Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9807 del 23/04/2010

Cassazione civile sez. I, 23/04/2010, (ud. 04/02/2010, dep. 23/04/2010), n.9807

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – President – –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consiglie – –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consiglie – –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consiglie – –

Dott. DIDONE Antonio – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

K.A., elettivamente domiciliato in Roma, via Palermo

37, presso l’avv. Tripodi Antonio, che lo rappresenta e difende

giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA, in persona del Prefetto pro tempore;

– intimata –

avverso il decreto del Giudice di Pace di Reggio Calabria in data 8

ottobre 2008, nel procedimento n. 6336/08;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4

febbraio 2010 dal relatore, cons. Dott. Stefano Schiro’: alla

presenza del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott.ssa Carestia Antonietta, che nulla ha osservato.

LA CORTE:

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

A) rilevato che e’ stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione, comunicata al Pubblico Ministero e notificata al difensore del ricorrente:

“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

CHE:

1. K.A., cittadino (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, avverso il decreto in data 8 ottobre 2008, con il quale il Giudice di pace di Reggio Calabria ha respinto il ricorso da lui proposto avverso il provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Reggio Calabria in data 16 agosto 2008, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. a), per essere lo straniero entrato nel territorio dello Stato Italiano sottraendosi ai controlli di frontiera;

1.1. la Prefettura intimata non svolto difese.

OSSERVA:

2. con il primo motivo il ricorrente denuncia omessa pronuncia, per avere il Giudice di Pace affermato che non era stata fornita alcuna prova in ordine alla presentazione di una richiesta di soggiorno in base alla ultima disposizione in ordine alla regolarizzazione dei flussi migratori;

3. con il secondo motivo si prospetta ancora omessa pronuncia in ordine alla richiesta di sospensione del provvedimento di espulsione;

4. il ricorso appare manifestamente infondato; infatti, con riferimento al primo motivo, il Giudice di Pace si e’ pronunciato sulla circostanza della presentazione della richiesta di permesso di soggiorno, affermando, con accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimita’ se non per vizio di motivazione nella specie non dedotto, che nessuna prova era stata fornita al riguardo dall’opponente; in relazione al secondo motivo, la pronuncia negativa sulla richiesta di sospensione del provvedimento di espulsione si ricava implicitamente dal complessivo contenuto del provvedimento impugnato e dalle motivazioni addotte a sostegno dello stesso, in particolare per quanto riguarda le considerazioni svolte sulla posizione del figlio minore del ricorrente e sugli eventuali provvedimenti autorizzatori da parte del Tribunale di Minorenni;

5. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi formulati al punto 4, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione;

rilevato che le osservazioni che precedono conducono al rigetto del ricorso e che tuttavia nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimita’, non avendo la Prefettura intimata svolto difese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2010

 

 

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