Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9807 del 19/04/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 19/04/2017, (ud. 20/02/2017, dep.19/04/2017),  n. 9807

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

B.G., rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Porcu, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 59/31/12, depositata il 24 aprile 2012.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20 febbraio 2017 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio.

Fatto

RILEVATO

che:

B.G. ha proposto ricorso per cassazione, illustrato con memoria, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia indicata in epigrafe, con la quale, accogliendo l’appello dell’Ufficio, è stata confermata la legittimità dell’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti a titolo di IRPEF, IRAP ed IVA per l’anno 2003, in applicazione degli studi di settore;

il giudice d’appello, premesso che il B. era stato convocato per il contraddittorio, all’esito del quale l’Ufficio aveva ridotto l’entità dei ricavi accertati, ha ritenuto che lo studio di settore applicato è conforme all’attività svolta dal contribuente e che questi, in sede contenziosa, non ha fornito prove ulteriori rispetto a quelle già prodotte in fase di contraddittorio e delle quali l’Ufficio aveva tenuto conto nell’emettere l’avviso impugnato;

l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso;

il ricorso è stato fissato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2 e dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo, il ricorrente, denunciando la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies (convertito dalla L. n. 427 del 1993) e degli artt. 2729 e 2697 cod. civ., lamenta che il giudice d’appello, pur a fronte delle deduzioni e delle prove fornite dal contribuente, ha disconosciuto i principi di diritto enunciati dalle sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 26635 del 2009 (e in altre coeve), atteso che l’avviso di accertamento è fondato unicamente sullo scostamento tra il risultato d’esercizio e quello risultante dallo studio di settore;

col terzo motivo è denunciata la nullità della sentenza per omessa pronuncia e, in subordine, la omessa motivazione su un fatto decisivo e controverso, censurando la sentenza impugnata per non avere il giudice motivato alcunchè in ordine alle doglianze del contribuente riproposte in appello, tra le quali la carenza di motivazione dell’avviso di accertamento in ordine agli argomenti dedotti dal contribuente in fase di contraddittorio;

i due motivi, da trattare congiuntamente per stretta connessione, sono infondati;

deve ritenersi, in primo luogo, che la sentenza non si sia discostata dal principio di diritto affermato dalla sopra citata pronuncia delle sezioni unite (e da altre successive conformi), secondo il quale l’accertamento tributario basato sull’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sè considerati, ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente, il quale, in tale sede, ha l’onere di provare, senza limitazione di mezzi e contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma va integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate; l’esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l’impugnabilità dell’accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilità dello standard al caso concreto, da dimostrarsi dall’ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, dispone in ogni caso della più ampia facoltà;

il giudice a quo ha, infatti, affermato che il contraddittorio procedimentale si era svolto, che l’Ufficio aveva tenuto in considerazione le argomentazioni addotte dal contribuente riducendo, sia pur di poco, l’ammontare dei ricavi accertati, che lo studio di settore applicato era conforme all’attività esercitata e che in sede contenziosa il contribuente stesso non aveva prodotto prove ulteriori;

in secondo luogo, a fronte di tale, sia pur stringata, motivazione, le censure formulate dal ricorrente nel terzo motivo si rivelano generiche, tendenti in sostanza ad una nuova valutazione delle risultanze probatorie, diversa da quella compiuta dal giudice di merito, e anche non autosufficienti là dove, nel denunciare l’omessa pronuncia (o comunque l’omessa motivazione) sulla doglianza di carenza di motivazione dell’avviso di accertamento, non viene riprodotto nel ricorso il contenuto testuale dell’atto – al quale questa Corte non può accedere -, impedendo così di valutare la decisività della censura;

col secondo motivo di ricorso, è denunciata la nullità della sentenza perchè essa è la fotocopia di altra emessa in pari data fra le stesse parti per diverso anno d’imposta e contiene, a causa di ciò, alcuni errori (indicazione dello studio di settore e importo dei ricavi accertati);

il motivo è infondato, perchè si tratta di inesattezze da ritenere, anche alla luce dei motivi di ricorso sopra esaminati, del tutto ininfluenti sull’iter logico della decisione;

il ricorso va, in conclusione, rigettato;

le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 1800,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2017

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